" Procuratore Federale,
1 luglio 2011
letti gli atti e la relazione depositati nel fascicolo del procedimento n. 1302 pf
2009/2010, osserva quanto segue.
1. In via preliminare va precisato che con il presente atto, per owi motivi di
economia procedimentale, ci si riporta, per quanto attiene all'indagine espletata e agli atti
acquisiti, alla relazione richiamata e all'errata corrige allegata che, quindi, in ogni loro
parte, formano parte integrante di questo provvedimento unitamente a tutti gli atti di
indagine richiamati o, comunque, rilevanti.
" presente procedimento è stato instaurato in data 10 aprile 2010, in relazione ad
alcuni articoli di stampa nei quali si faceva riferimento alla circostanza che, nell'ambito
dell'istruttoria dibattimentale già allora in corso di svolgimento presso l'A.G.O. di Napoli,
concernente la vicenda comunemente nota come "calciopoli", stessero emergendo altre
intercettazioni che riguardavano soggetti diversi e che presentavano elementi di novità
rispetto al materiale probatorio che aveva formato oggetto dei procedimenti già celebratisi
innanzi agli organi della giustizia sportiva.
Veniva, quindi, inoltrata, in data 21 aprile 2010, specifica richiesta di acquisizione di
atti processuali al Presidente della IX Sezione del Tribunale Ordinario di Napoli, in
relazione alla quale, in data 19 ottobre 2010, veniva autorizzata la consegna di copia degli
agli atti a questo Ufficio di Procura. La documentazione in questione, contenuta in un CO e
materialmente acquisita dal Procuratore federale in data 25 ottobre 2010, era da
considerarsi, tuttavia, parziale, come emerge dagli atti di acquisizione della
documentazione formata in sede penale, specificamente indicati nella relazione allegata,
alla quale si fa rinvio, unitamente alla documentazione di cui al punto 3, lettere da a) ad I),
dell'indice degli atti del fascicolo.
Seguivano, quindi, ulteriori richieste della Procura federale, di analogo tenore e
sempre indirizzate al Presidente della IX Sezione Penale del Tribunale di Napoli,
rispettivamente in data 16 dicembre 2010 e 24 febbraio 2011, in relazione alle quali
veniva, di volta in volta, concessa specifica autorizzazione all'accesso agli atti ed al ritiro di
copia degli stessi, che avveniva, rispettivamente, nelle date 21 dicembre 2010,24 febbraio
2011 e 11 aprile 2011. L'acquisizione del materiale documentale relativo all'istruttoria
dibattimentale del Tribunale di Napoli si concludeva in data 20 giugno 2011, con
l'acquisizione del verbale di udienza del 19 aprile 2011, in cui il perito trascrittore ha
giurato in ordine alle ultime intercettazioni depositate.
Come già detto, si fa, comunque, rinvio alla relazione allegata e all'indice del
fascicolo per la specifica elencazione di tutta l'attività di acquisizione presso il Tribunale di
Napoli.
2. Appare opportuno evidenziare come, successivamente all'apertura del presente
procedimento, risalente al 10 aprile 2010, veniva presentato presso l'Ufficio della Procura
federale, in data 1 O ma~gio 2010, un esposto da parte dell'allora Presidente ed
amministratore delegato della società Juventus F.C., Jean Claude Blanc, rappresentato ed
assistito dall'Avv. Michele Briamonte e dall'Avv. Luigi Chiappero, inviato anche al
Presidente del Coni ed al Presidente della FIGC, in cui si chiedeva "la revisione ... della
citata decisione del 26 luglio 2006 alla luce del materiale probatorio recentemente emerso
e già acquisito al tempo dell'indagine" e, "pertanto" la revoca della decisione con la quale il
Commissario straordinario pro tempore della F.I.G.C. aveva provveduto ad assegnare il
titolo di campione d'Italia 2005/06, alla società FC Internazionale, quale prima classificata
all'esito delle penalizzazioni inflitte alle altre società sportive coinvolte nel procedimento
calciopoli; nonché il deferimento di tutti i tesserati e delle società sportive di appartenenza,
che fossero risultati coinvolti nei comportamenti antisportivi emersi in margine al
procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica - D.D.A. - del Tribunale
ordinario di Napoli.
Con riferimento alla richiesta di revoca dello scudetto 2005/06 assegnato
all'Internazionale, a seguito del procedimento cd. "ca/ciopo/t, nell'esposto in
questione si faceva espresso riferimento al parere consultivo reso il 24 luglio 2006
dalla Commissione nominata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Riscontrandosi, pertanto, una sostanziale convergenza e coincidenza, almeno
parziale, di fatti, circostanze e soggetti interessati tra quanto già costituente oggetto del
procedimento instaurato da questa Procura federale in data 10 aprile 2010 e l'esposto
1 luglio 2011
letti gli atti e la relazione depositati nel fascicolo del procedimento n. 1302 pf
2009/2010, osserva quanto segue.
1. In via preliminare va precisato che con il presente atto, per owi motivi di
economia procedimentale, ci si riporta, per quanto attiene all'indagine espletata e agli atti
acquisiti, alla relazione richiamata e all'errata corrige allegata che, quindi, in ogni loro
parte, formano parte integrante di questo provvedimento unitamente a tutti gli atti di
indagine richiamati o, comunque, rilevanti.
" presente procedimento è stato instaurato in data 10 aprile 2010, in relazione ad
alcuni articoli di stampa nei quali si faceva riferimento alla circostanza che, nell'ambito
dell'istruttoria dibattimentale già allora in corso di svolgimento presso l'A.G.O. di Napoli,
concernente la vicenda comunemente nota come "calciopoli", stessero emergendo altre
intercettazioni che riguardavano soggetti diversi e che presentavano elementi di novità
rispetto al materiale probatorio che aveva formato oggetto dei procedimenti già celebratisi
innanzi agli organi della giustizia sportiva.
Veniva, quindi, inoltrata, in data 21 aprile 2010, specifica richiesta di acquisizione di
atti processuali al Presidente della IX Sezione del Tribunale Ordinario di Napoli, in
relazione alla quale, in data 19 ottobre 2010, veniva autorizzata la consegna di copia degli
agli atti a questo Ufficio di Procura. La documentazione in questione, contenuta in un CO e
materialmente acquisita dal Procuratore federale in data 25 ottobre 2010, era da
considerarsi, tuttavia, parziale, come emerge dagli atti di acquisizione della
documentazione formata in sede penale, specificamente indicati nella relazione allegata,
alla quale si fa rinvio, unitamente alla documentazione di cui al punto 3, lettere da a) ad I),
dell'indice degli atti del fascicolo.
Seguivano, quindi, ulteriori richieste della Procura federale, di analogo tenore e
sempre indirizzate al Presidente della IX Sezione Penale del Tribunale di Napoli,
rispettivamente in data 16 dicembre 2010 e 24 febbraio 2011, in relazione alle quali
veniva, di volta in volta, concessa specifica autorizzazione all'accesso agli atti ed al ritiro di
copia degli stessi, che avveniva, rispettivamente, nelle date 21 dicembre 2010,24 febbraio
2011 e 11 aprile 2011. L'acquisizione del materiale documentale relativo all'istruttoria
dibattimentale del Tribunale di Napoli si concludeva in data 20 giugno 2011, con
l'acquisizione del verbale di udienza del 19 aprile 2011, in cui il perito trascrittore ha
giurato in ordine alle ultime intercettazioni depositate.
Come già detto, si fa, comunque, rinvio alla relazione allegata e all'indice del
fascicolo per la specifica elencazione di tutta l'attività di acquisizione presso il Tribunale di
Napoli.
2. Appare opportuno evidenziare come, successivamente all'apertura del presente
procedimento, risalente al 10 aprile 2010, veniva presentato presso l'Ufficio della Procura
federale, in data 1 O ma~gio 2010, un esposto da parte dell'allora Presidente ed
amministratore delegato della società Juventus F.C., Jean Claude Blanc, rappresentato ed
assistito dall'Avv. Michele Briamonte e dall'Avv. Luigi Chiappero, inviato anche al
Presidente del Coni ed al Presidente della FIGC, in cui si chiedeva "la revisione ... della
citata decisione del 26 luglio 2006 alla luce del materiale probatorio recentemente emerso
e già acquisito al tempo dell'indagine" e, "pertanto" la revoca della decisione con la quale il
Commissario straordinario pro tempore della F.I.G.C. aveva provveduto ad assegnare il
titolo di campione d'Italia 2005/06, alla società FC Internazionale, quale prima classificata
all'esito delle penalizzazioni inflitte alle altre società sportive coinvolte nel procedimento
calciopoli; nonché il deferimento di tutti i tesserati e delle società sportive di appartenenza,
che fossero risultati coinvolti nei comportamenti antisportivi emersi in margine al
procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica - D.D.A. - del Tribunale
ordinario di Napoli.
Con riferimento alla richiesta di revoca dello scudetto 2005/06 assegnato
all'Internazionale, a seguito del procedimento cd. "ca/ciopo/t, nell'esposto in
questione si faceva espresso riferimento al parere consultivo reso il 24 luglio 2006
dalla Commissione nominata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Riscontrandosi, pertanto, una sostanziale convergenza e coincidenza, almeno
parziale, di fatti, circostanze e soggetti interessati tra quanto già costituente oggetto del
procedimento instaurato da questa Procura federale in data 10 aprile 2010 e l'esposto
pervenuto in data 10 maggio 2010, questo Ufficio riteneva, quindi, opportuno, nel
perseguimento di finalità di economia procedimentale ed onde evitare inutili duplicazioni di
procedimenti, acquisire l'esposto in questione agli atti del procedimento già avviato in
ordine ai medesimi fatti, stralciando successivamente gli allegati, come da espresso
provvedimento in atti, espressamente indicato al punto 12 dell'indice.
3. In proposito è necessario sottolineare che questo Ufficio ritiene che gli atti di
indagine penale possono essere legittimamente utilizzati in un procedimento disciplinare
sportivo soltanto se acquisiti secondo le norme statuali che ne prevedono la trasmissione
agli Organi di Giustizia Sportiva da parte del Giudice procedente, ovvero l'art. 2 della legge
401/89 e l'art. 116 c.p.p. Tale convincimento, del resto, è confortato dalla costante
Giurisprudenza degli Organi Giudicanti dell'ordinamento di settore, ripetutamente chiamati
a pronunciarsi sul tema, sulla scorta di articolate e complesse eccezioni formulate dai
difensori dei soggetti deferiti per incolpazioni fondate su materiale probatorio proveniente
da indagini penali, con particolare riferimento a intercettazioni telefoniche.
4. Rimanendo sul tema della revoca dello scudetto oggetto dell'esposto sopra citato,
va osservato, fin da ora, che, ad avviso della Procura, la richiesta formulata dalla società
torinese non potrà conseguire ad una pronuncia degli Organi giudicanti disciplinari della
FIGC, alla luce delle conclusioni cui questo Ufficio è pervenuto sulla non perseguibilità in
sede disciplinare delle condotte accertate e di cui si darà specificamente conto nella parte
finale del presente provvedimento. Pertanto, ferma rimanendo la ovvia e piena autonomia
di giudizio dell'Organo Federale eventualmente competente a decidere su tale istanza,
questa Procura ritiene doveroso evidenziare, anche in questo provvedimento, come già
fatto nella relazione depositata, che il Presidente della società INTERNAZIONALE, in sede
di audizione ha prodotto un parere del 23 marzo 2011 - a firma del Presidente Emerito del
Consiglio di Stato, Mario Egidio Schinaia e della Prof. Avv. Luisa Torchia - richiesto dalla
F.C. Internazionale s.p.a. sull'esposto presentato, in data 10 maggio 2001, dalla Juventus
F.C. s.p.a. con il quale è stata chiesta la revoca del titolo di Campione d'Italia per la
stagione sportiva 2005/06. Detto parere è stato acquisito da questo Ufficio ed è stato
allegato al verbale di audizione di audizione del Presidente MORATTI.
Si evidenzia che, dopo aver fatto cenno alla normativa federale e di settore e a
pronunce della giurisprudenza amministrativa, il parere dei tre saggi è giunto alle seguenti
conclusioni:
a. in conseguenza dell'esposto, ove mai ne dovesse essere ravvisata la fondatezza,
la revoca di un titolo di campione d'Italia è ipotizzabile, in astratto solo come conseguenza
dell'irrogazione da parte degli organi della giustizia sportiva, di una sanzione disciplinare
per illecito sportivo ai sensi del C.G.S.;
b. l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di campione d'Italia 2005-2006
da parte della FIGC appare infatti illegittima in ragione dell'inesistenza di norme fondanti il
potere e del rispetto del principio generale dell'affidamento;
c. un eventuale prowedimento della FIGC di revoca del titolo di campione d'Italia,
essendo sussumibile tra le attività a valenza pubblicistica delle Federazioni sportive
nazionali, dovrebbe garantire la partecipazione al procedimento del destinatario del
provvedimento sfavorevole.
5. Tornando agli altri atti della indagine di cui al procedimento in oggetto, nella
relazione di questo Ufficio del 28 giugno 2011 è stato riepilogato il materiale istruttorio
acquisito e gli atti di indagine espletati e sono stati passati in rassegna gli elementi più
significativi emersi dall'attività inquirente posta in essere.
In estrema sintesi, gli atti allegati al fascicolo consistono, per la maggior parte, negli
atti acquisti nel corso dell'istruttoria dibattimentale svolta nel processo in corso di
celebrazione innanzi alla IX Sezione penale del Tribunale di Napoli e nelle audizioni che
hanno interessato i due - all'epoca dei fatti - Commissari della CAN A e B, Paolo
BERGAMO e Pierluigi PAIRETTO, il Vice Commissario dello stesso organismo nel
medesimo periodo di tempo, Gennaro MAZZEI e l'attuale Presidente della società
Internazionale, Massimo MORATTI, all'epoca dei fatti socio di riferimento della medesima
società. Si era, inoltre, convocato il sig. Danilo NUCINI, ma questi, non più tesserato né
associato AIA, non ha risposto alla convocazione, come sua facoltà.
6. Inoltre, questa Procura, al fine di una più completa valutazione, anche comparativa
rispetto alle condotte evidenziate nel corso delle stesse indagini penali e in relazione alle
quali si è già proceduto disciplinarmente, ha ritenuto utile ed opportuno allegare agli atti
del presente fascicolo procedimentale, sia tutta la documentazione acquisita dall'Ufficio
Indagini e integralmente depositata unitamente al provvedimento con il quale erano stati
deferiti molti tesserati e le società Juventus, Fiorentina, Milan e Lazio (per le relative
decisioni si richiamano i CC.UU. nr. 1/c della Commissione di Appello federale, del 14
luglio 2006 e nr. 2/Cf della Corte Federale del 4 agosto 2006), che il deferimento che
riguardò il Presidente della REGGINA e la medesima società, parimenti originato dagli atti
di indagine penale sopra specificati (anche per l'esito di tale provvedimento si richiamano i
CC.UU. nr. 5/c della C.A.F., del 13 agosto 2006 e nr. 6/Cf della Corte Federale del 26
agosto 2006).
7. La nuova attività di indagine espletata nel corso del presente procedimento, come
sopra richiamata, ha posto in evidenza, in particolare, i rapporti e le comunicazioni fra
tesserati e collaboratori di società di calcio (ulteriori rispetto a quelli già perseguiti
disciplinarmente con provvedimenti citati) e esponenti del settore arbitrale,
massimamente con i due commissari della CAN A e B.
Pertanto, appare anche in questa sede opportuno riportare i principi ermeneutici ed il
quadro di riferimento normativo che questa Procura illustrò nei deferimenti già definiti,
quale premessa interpretativa necessaria per la valutazione di una serie di condotte di
natura analoga rispetto a quelle esaminate nel presente procedimento. Si darà conto, al
riguardo, anche della valutazione operata in proposito dagli Organi Giudicanti di questa
Federazione, chiamati a pronunciarsi sul punto.
Va sottolineato che tale attività di qualificazione e inquadramento appare quanto mai
necessaria nel caso di specie, alla luce di quanto si esporrà in seguito in ordine alla
improcedibilità e alla prescrizione delle vicende di rilievo emerse, di talché non sarà
possibile un vaglio dell'Organo Giudicante sulle questioni affrontate, se non in
conseguenza di eventuali rinunce alla prescrizione, come di seguito precisato.
I. VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO
1. Dall'indagine espletata è emersa una serie di elementi probatori consistenti, in
particolare, nelle intercettazioni di colloqui telefonici tra Presidenti, altri tesserati di società
sportive o appartenenti all'Ordinamento di settore ed esponenti del settore arbitrale.
Inoltre, nel corso dell'istruttoria dibattimentale penale e di quella federale, sono state
ascoltate diverse persone, le cui dichiarazioni sono acquisite agli atti.
Tutte le suddette risultanze probatorie sono indicate soltanto in modo esemplificativo,
mentre nel presente provvedimento si fa espresso rinvio alla relazione redatta dal Vice
Procuratore Federale, Avv.to Giorgio Ricciardi, ed alla documentazione allegata alla
suddetta relazione e a tutti gli ulteriori atti di indagine acquisiti al procedimento, che si
devono intendere tutti integralmente richiamati dal presente provvedimento.
AI riguardo appare opportuno rilevare che i fatti, le circostanze e le condotte prese in
esame nell'ambito del presente procedimento, costituiscono la risultanza di quanto
progressivamente emerso nell'ambito del processo penale instaurato ed in corso di
svolgimento presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente. In proposito è opportuno
ricordare che questo Ufficio di Procura federale, all'esito dei precedenti procedimenti
disciplinari riconducibili alla C.d. vicenda calciopoli, aveva già fatto espressa riseNa di
provvedere all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti, in conformità alle norme
federali vigenti, qualora nel corso del procedimento penale, in corso di trattazione dinnanzi
alla A.G.O. partenopea, fossero emerse successivamente altre ipotesi, di rilievo
disciplinare (cfr. Pago 16 del deferimento del 22.6.2006, prot. 1830/450/pf/SP/ad, allegato
in atti nel CD contenente tutti gli atti del procedimento in parola).
2. Quanto ai criteri ermeneutici da utilizzare al fine di valutare gli elementi probatori
acquisiti, in questa sede non può che rilevarsi, ancora una volta, come, nell'ordinamento
generale, il Giudice di legittimità, con indirizzo consolidato, ha affermato il principio
interpretativo in base al quale "il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva
in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato
alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in
alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso
attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però
soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p."
(Cassazione sez. V, 13614\2001).
Alla luce di tale criterio interpretativo, molteplici elementi riscontrano, sotto il profilo
fattuale e logico, le conversazioni telefoniche acquisite, attribuendo alle stesse una
valenza probatoria piena.
Inoltre, va rimarcata la particolare attendibilità delle emergenze procedi mentali
contenute in conversazioni i cui interlocutori, ovviamente, sono ignari di essere oggetto di
intercettazione. Quanto risulta dalle telefonate acquisite appare, infatti, particolarmente
significativo, in considerazione della naturale forma di cautela adottata dai soggetti
intercettati che, secondo una massima di comune esperienza, sovente parlano in modo
criptico, utilizzando termini allusivi e riservando l'approfondimento dei particolari più
compromettenti ad incontri personali o a contatti su linee telefoniche ritenute più sicure.
Va rilevato, inoltre, che quanto emerge dalle conversazioni intercettate assume una
portata probatoria ancora più pregnante, a giudizio di questa Procura non confutabile, nei
casi in cui i soggetti intercettati parlano di notizie e di fatti, minuziosamente e
reiteratamente riportati, che riguardano attività che gli stessi hanno posto in essere
direttamente o di cui hanno conoscenza per avervi preso parte.
In definitiva: la reiterazione delle telefonate; i rapporti di consolidata conoscenza fra
gli interlocutori; l'affidamento insorto in questi ultimi sulle informazioni attese o ricevute; la
reciprocità delle informazioni richieste; la assoluta inverosimiglianza o contraddittorietà
delle giustificazioni fornite dai soggetti esaminati nel corso delle indagini; rappresentano
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tutti elementi gravi, precisi e concordanti, in ordine alla illiceità di molte delle condotte in
esame e che consentono di escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa
dei fatti oggetto di indagine.
Più avanti verranno esaminate partitamente le condotte dei singoli tesserati.
Il. QUALIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE IN ESAME
1. Alla luce di quanto sopra esposto, preliminarmente alla disamina degli episodi
evidenziati dall'indagine espletata, appare opportuno affrontare, in estrema sintesi, alcune
questioni di carattere generale.
In particolare, dagli atti di indagine risultano condotte poste in essere da tesserati,
per la cui corretta valutazione è necessario procedere ad una sintetica illustrazione di
alcuni aspetti normativi tipici dell'ordinamento federale.
2. La funzione e la posizione degli appartenenti al settore arbitrale assume un rilievo
preminente nell'ordinamento sportivo, in generale, e in quello relativo al movimento
calcistico, in particolare. Appare evidente l'esigenza di garantire, nella misura massima, i
valori di terzietà, indipendenza ed autonomia in favore di tale importantissima categoria,
che svolge una funzione fondamentale all'interno dell'ordinamento di settore. A tale scopo
è prevista una minuziosa disciplina che informa tutta la normativa federale, i cui principi
fondamentali, proprio a rimarcare la determinante importanza per la vita stessa del
movimento, sono inseriti nella normativa primaria dell'ordinamento federale e, ancor
prima, nello Statuto del C.O.N.1.
L'art. 33 di tale testo normativo, vigente all'epoca dei fatti, stabiliva che "gli ufficiali di
gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva
nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e senza vincolo di
subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la
regolarità" (comma 1) e che "gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà
sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio"
(comma 3).
In conformità a siffatti principi, l'art. 29, comma 1, dello Statuto federale, parimenti
vigente all'epoca dei fatti, stabiliva che "la regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella
osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di
gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del C.O.N,I.".
Infine, lo stesso regolamento del settore arbitrale, all'art. 40, vigente all'epoca dei
fatti, prevedeva che gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva,
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in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza. La stessa disposizione,
al comma 2, lett. c), imponeva agli arbitri di improntare il loro comportamento, anche
estraneo all'attività arbitrale associativa e tecnica, alla massima lealtà, trasparenza e
rettitudine ed al rispetto degli altri e della comune moralità.
Risulta, dunque, normativamente sancito che: gli arbitri e gli assistenti di una partita
di calcio sono, a pieno titolo, dei partecipanti allo svolgimento della gara; la loro
partecipazione deve conformarsi a criteri di terzietà, imparzialità ed indipendenza di
giudizio; agli stessi viene richiesta una condotta particolarmente irreprensibile anche al di
fuori dall'attività strettamente agonistica e tecnica, in considerazione del ruolo svolto e
della garanzia di obiettività che gli stessi devono presentare.
Appare in proposito opportuno rimarcare che l'ordinamento federale, fin dall'epoca di
svolgimento dei fatti, intese assicurare, nel modo più pieno possibile, l'attuazione di tali
principi anche nell'eventuale momento patologico, sottoponendo gli appartenenti al settore
arbitrale alle comuni regole del giudizio disciplinare valevoli per gli altri appartenenti
all'ordinamento, prevedendo il loro assoggettamento al giudizio degli Organi di giustizia
"ordinari" e prevedendo soltanto come residuale la autodichia, limitata alle infrazioni al solo
regolamento di categoria.
3. Alla luce dei rigorosi principi sopra esposti, finalizzati ad assicurare la terzietà,
indipendenza ed imparzialità dei rappresentanti la categoria arbitrale, appare evidente che
ogni condotta diretta ad incidere su tali delicati equilibri, il cui rilievo è ben evidenziato
dall'esame delle norme richiamate a mero titolo esemplificativo, deve essere valutata con
particolare attenzione e rigore.
Invero, una disamina, sia pure fugace, della giurisprudenza degli organi della
giustizia sportiva della FIGC, consolidatasi in tale materia, dimostra ulteriormente la
rilevanza e, si potrebbe dire quasi, la "sacralità" dei principi affermati nelle norme sopra
richiamate.
L'attuazione di tali principi a fini sanzionatori veniva affermata, ad esempio,con
riferimento ad una condotta tesa ad ottenere un trattamento di favore da parte di un
arbitro, peraltro posta in essere da un soggetto non tesserato dalla società da favorire,
ovvero la decisione originata dalla denuncia dell'arbitro S.F., che vide condannata per
responsabilità presunta la società E. alla penalizzazione di due punti in classifica (cfr. C.U.
n. 195 del 3\12\1998 e conseguente decisione di conferma della CAF).
Appare evidente che, secondo costante giurisprudenza e secondo la chiara
previsione delle disposizioni vigenti, ogni attività finalizzata a minare la terzietà,
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l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dell'ufficiale di gara può costituire, di per se
stessa, attività diretta ad alterare lo svolgimento della competizione, in quanto tende a
modificare il normale contributo allo sviluppo della competizione ad opera di uno dei
partecipanti (appunto, l'ufficiale di gara interessato).
Si deve, pertanto, ritenere integrare una condotta di illecito sportivo, ai sensi dell'art.
6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all'epoca dei fatti, qualsiasi azione,
realizzata direttamente o per interposta persona, finalizzata ad ottenere dall'arbitro o dagli
assistenti una "particolare" attenzione alla esigenze della propria squadra, perché si tratta
di una condotta che ha lo scopo di condizionare la serenità e, dunque, la terzietà e
l'imparzialità dell'ufficiale di gara, quantomeno nelle molteplici situazioni di gioco dubbie
che quest'ultimo è chiamato a dirimere discrezionalmente e, ovviamente, con un giudizio
insindacabile e direttamente influente sullo svolgimento della gara e sul relativo risultato.
A ciò va aggiunto che, diversamente dalla disposizione penale di cui all'art. 1,
comma 1, legge 401/89, che fa esclusivo riferimento alle finalità distorsive dell'intervento
esterno sul "corretto e leale svolgimento della competizione", cioè della singola gara (arg.
ex art. 1, comma 3; 2, comma 1, e 5, comma 1, I. 401/89), l'art. 6, comma 1 C.G.S.,
vigente all'epoca dei fatti ma sostanzialmente recepito nella nuova norma di cui all'art. 7
Codice vigente, prevedeva che costituisce illecito sportivo non solo la condotta diretta ad
alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ma anche quella diretta ad "assicurare a
chiunque un vantaggio in classifica". Orbene, posto che la classifica non è che la
sommatoria dei punteggi attribuiti per ogni singola gara (v. art. 51 NOIF), è evidente che la
seconda ipotesi dell'art. 6, comma 1 C.G.S., pena altrimenti la sua inutilità, deve
necessariamente riguardare e disciplinare anche le ipotesi in cui le condotte accertate non
incidono direttamente sullo svolgimento e sul risultato di una gara, ma sono dirette ad
assicurare un vantaggio in classifica.
Ne consegue che l'attività finalizzata al concreto e costante condizionamento dei
valori propri della categoria arbitrale, come sopra illustrati, oltre a violare i principi di lealtà,
probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS, si deve ritenere integrare la
violazione dell'art. 6, comma 1, CGS, sia con riferimento alla prima parte sia con
riferimento alla seconda parte, che, svincolando la direzione della condotta verso
l'alterazione di una singola gara, prevede lo scopo di conseguire un vantaggio in classifica.
4. Sulla scorta di tali principi, la Procura Federale, nelle vicende originariamente
evidenziate dagli atti di indagine penali e federali, ritenne di deferire i soggetti interessati
che avevano posto in essere condotte che avevano leso i valori peculiari degli
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appartenenti al settore arbitrale per la violazione sia della norma di cui all'art. 1 che di
quella di cui all'art. 6 vigenti all'epoca dei fatti, con riferimento a fattispecie sia di
alterazione di una singola gara che di alterazione dell'intero sistema istituzionale
finalizzata al conseguimento di un vantaggio in classifica.
Per completezza di esame va, però, rilevato che gli Organi Giudicanti, in particolare
quelli che si sono pronunciati in sede di impugnazione, nelle decisioni richiamate hanno,
da una parte, riconosciuto l'esistenza dell'illecito nella forma finalizzata al conseguimento
di un vantaggio in classifica, con specifico riferimento alle condotte contestate come poste
dai Dirigenti della società Juventus; dall'altra parte, hanno stabilito che il contatto
antiregolamentare con l'appartenente al settore arbitrale poteva essere sussunto nella
fattispecie di illecito sportivo soltanto quando era stata raggiunta la prova del tentativo di
condizionamento operato proprio nei confronti dei soggetti chiamati ad arbitrare la gara. In
altri termini, in mancanza di una prova piena dell'intervento, diretto o mediato, su un
componente della terna arbitrale, si è ritenuta non integrata una fattispecie di illecito
sportivo ex art. 6 CGS.
In conclusione, alla luce di tale arresto giurisprudenziale, la maggior parte delle
fattispecie portate al vaglio dei Giudicanti nei procedimenti originati dalle note indagini è
stata derubricata in violazione del solo art. 1 del codice all'epoca vigente, come si può
evincere agevolmente dalla lettura delle decisioni richiamate nel presente provvedimento e
nella allegata relazione.
Comunque, giova sottolineare in proposito che, con particolare riferimento alla fase
di predisposizione delle griglie, la C.A.F., nel procedimento conseguente al deferimento
del 23 giugno 2006, affermò che, quando un dirigente di una società interferisce nel lavoro
di formazione della griglia, lede la indipendenza ed autonomia della funzione arbitrale, fin
dalla sua fase genetica (cfr. pago 84 della decisione della C.A.F. pubblicata il 14 luglio 206
sul C.U. n.1/C ).
Nella medesima decisione, con particolare riferimento agli assistenti, la C.A.F. stabilì
che "la scelta degli assistenti è riservata ai poteri discrezionali del designatore e la scelta
deve essere frutto di una sua autonoma decisione che deve scaturire da motivi tecnici o
anche da ragioni di opportunità, ma ovviamente mai dalla previsione che un assistente
possa «aiutare» una delle due squadre in campo." (cfr. pago 83 della decisione della
C.A.F. pubblicata i/14 luglio 206 sul C.U. n.1/C ).
Infine, nella medesima delibera si legge che "L'incontro di esponenti del mondo
arbitrale (Lanese, Pairetto, Bergamo) con dirigenti di una squadra di calcio ( ... e ..... ),
10
avvenuti, secondo quanto sostenuto da alcuni incolpati, al solo fine di parlare di problemi
relativi all'assetto della categoria, in previsione delle modifiche alla struttura del settore, e
involgente inoltre le posizione che nel nuovo assetto avrebbero acquistato i soggetti
interessati, è sicuramente comportamento censurabile sotto il profilo della correttezza,
perché l'unico interesse che può muovere un dirigente di una squadra a partecipare ad un
incontro avente un tale oggetto è quello di assicurarsi una strutturazione del settore che in
prospettiva gli sia favorevole, mentre crea per gli appartenenti al settore arbitrale le
premesse per un futuro debito di riconoscenza" (cfr. pago 93 della decisione della C.A.F.
pubblicata il14 luglio 206 sul C.U. n.1/C ).
Il contenuto di tale decisione, con riferimento alle tre problematiche affrontate, si
appalesa particolarmente pregnante al fine di valutare alcune delle condotte in esame e,
pertanto, verrà richiamato in occasione delle singole posizioni.
5. Posto tale quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale, questa Procura, in
considerazione della sua funzione requirente, deve valutare e graduare il contenuto, la
gravità e gli effetti delle condotte di seguito riportate, con riferimento alla lesione dei valori
peculiari della funzione arbitrale come sopra specificati. E non va sottaciuto che tale
attività valutativa e comparativa fu effettuata anche nei procedimenti disciplinari scaturiti
dal noto procedimento penale napoletano, come dimostrato inconfutabilmente dalla
graduazione delle richieste sanzionatorie formulate da questo Ufficio nel corso dei vari
procedimenti e dalle pronunce definitive già richiamate, che hanno giudicato le rispettive
incolpazioni dei deferiti modulando la relativa gravità e incidenza concreta.
D'altra parte, appare giusto, fin da ora, sottolineare che la molteplicità di soggetti e
delle società interessate anche da questo procedimento non può, di per se stessa, far
ritenere irrilevanti i comportamenti evidenziati né rappresenta un elemento idoneo a
degradare la gravità delle condotte rispettivamente poste in essere dai soggetti agenti.
Pertanto, con la seguente disamina si porranno in evidenza le differenti modalità e
contenuti delle condotte scrutinate.
III. VALUTAZIONE DELLE DIVERSE CONDOTTE EVIDENZIATE DAGLI ATTI:
GENERALIT A'
1. Come già accennato, anche dal materiale probatorio proveniente dall'istruttoria
dibattimentale del processo penale di Napoli e dall'ulteriore attività investigativa posta in
essere da questa Procura federale, emerge una serie di condotte che, sia pur con rilevanti
diversità e variazioni di sfumatura, gradazione, intensità e connotazione e, in definitiva, di
11
gravità, di cui si dirà in seguito, appare omogenea, per tipologia, a quelle già evidenziate
dai precedenti procedimenti sportivi celebrati nell'ambito della c.d. calciopoli, vale a dire la
esistenza, evidenziata dai colloqui costituenti oggetto di intercettazione, di una frequenza
ed in taluni casi di una assiduità di contatti fra Presidenti o altri dirigenti di società sportive,
da una parte, ed esponenti del settore arbitrale, primi fra tutti i due designatori arbitrali pro
tempore Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETIO, dall'altra.
AI riguardo, nell'audizione del 28 dicembre 2010 innanzi a questo Ufficio, Pierluigi
PAIRETIO ha affermato che ha avuto "rapporii personali pregressi con alcuni dirigenti
delle società calcistiche tra cui, a titolo esemplificativo .... con Luciano Moggi, '" con
Giraudo, .... con Romero .... con Zaccarelli '" con Facchetti, ... con Galliani, ... con Meani
... con Foschi .,. con Nello Governato, .. , con Ferlaino, Dal Cin e Franco Sensi, ... con i
fratelli Matarrese, .. " Sacchi, Baraldi e Tanzi .. ". Sempre in tale audizione, è stato chiesto a
Pairetto di riferire i nominativi di altri dirigenti, tesserati e/o collaboratori di società di calcio
con i quali aveva colloqui telefonici aventi ad oggetto le griglie arbitrali.
Pairetto ha, poi, precisato "di avere avuto contatti con vari tessera ti e/o soggetti
riferibili alle società calcistiche, in pariicolare con Cellino, Preziosi, Spinelli, Ca mpe de Ili,
Romero per il Torino, Pastorello, Fa cch etti, Dal Cin, Meani, Gal/iani, Governato (per il
Brescia e per la Lazio), Gasparin per il Vicenza, Foti per la Reggina, Corioni, Randazzo
per l'Atalanta, Cinquini del Bologna e Corsi dell'Empoli".
Nel corso dell'audizione del 21 dicembre 2010, il sig. Bergamo ha riferito di aver
avuto modo di parlare telefonicamente e al di fuori di incontri e/o motivi istituzionali, oltre
che con Capello, Sacchi, Facchetti e Meani, anche "con Spalletti e Marino dell'Udinese,
Spinelli del Livorno, Preziosi del Genoa, Dal Cin del Venezia, Cipollini del Bologna, Pradè
della Roma, la sig.ra Grassi della Lazio per telefonate legate ad accrediti, Zamparini e
Foschi del Palermo, Semeraro del Lecce, Cellino del Cagliari, Aliberii della Salernitana e
Foti della Reggina".
Dall'esame delle trascrizioni, contenute nelle Relazioni dell'ing. Porto (perito
incaricato dal Tribunale Ordinario di Napoli), si è potuto accertare l'esistenza di rapporti
telefonici di Bergamo e Pairetto con alcuni soltanto dei su indicati nominativi indicati dagli
stessi, precisamente con Massimo CELLINO, Presidente del Cagliari, Luca CAMPEDELLI,
Presidente del Chievo, con Maurizio ZAMPARINI e Rino FOSCHI, rispettivamente
Presidente e Direttore sportivo del Palermo, con Nello GOVERNATO, consulente del
Presidente del Brescia Luigi CORIONI (stando a quanto confermato dallo stesso Pairetto
in sede di audizione), con Fabrizio CORSI, Presidente dell'EMPOLI, con Luciano
12
SPALLETTI, allenatore dell'UDINESE e con Sergio GASPARIN, dirigente del VICENZA.
Inoltre, sono rimasti accertati contatti telefonici tra i designatori arbitrali ed i Presidenti
dell'INTERNAZIONALE, Giacinto FACCHETII ed il Presidente del LIVORNO, Aldo
SPINELLI, nonché fra il socio di riferimento dell'INTERNAZIONALE, Massimo MORAnl,
e il BERGAMO.
Ci si soffermerà, quindi, in modo più specifico su ciascuno di tali rapporti, attraverso
l'esame delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, trattando delle singole
posizioni.
2. Come già anticipato, il contesto sportivo, ambientale e temporale, in cui si
collocano tutte le condotte che qui si prendono in esame, è quello che ha già costituito
oggetto di approfondita analisi e valutazione da parte degli organi della giustizia sportiva
nei precedenti procedimenti disciplinari che hanno riguardato calciopoli. In particolare,
sullo sfondo opera quella fitta e stabile rete di rapporti instauratasi tra il direttore generale
della Juventu$, Luciano MOGGI, unitamente all'amministratore delegato della medesima
società, Antonio GIRAUDO, ed i due designatori arbitrali pro tempore Paolo BERGAMO e
Luigi PAIRETIO, elevatasi a vero e proprio sistema organizzato coinvolgente anche il
vertice della struttura associativa arbitrale; sistema atto ad esercitare pesanti ingerenze e,
quindi, a condizionare la classe arbitrale, al fine ottenere un trattamento di favore nei
confronti della società sportiva juventina ed assicurare a quest'ultima un vantaggio di
classifica in campionato.
Sempre ai fini comparativi e di completezza di giudizio, esigenze cui si è fatto
riferimento nei punti precedenti, è doveroso osservare in proposito che soltanto rispetto al
Direttore Generale della società Juventus, con una pronuncia definitiva emanata dalla
Corte di giustizia Federale (CU 53 CGF 2008\2009), pur dichiarandosi il difetto di
giurisdizione nei confronti del suddetto dirigente, si è affermato che "gli atti di indagine di
Polizia Giudiziaria, nonché quelli trasmessi dall'Ufficio Indagini - che ha svolto autonoma
attività istruttoria analizzando i tabulati del traffico telefonico di utenze svizzere - le
informative inviate dall'Arma dei Carabinieri e gli atti istruttori in disponibilità
successivamente alla notifica agli indagati dell'avviso ex art, 415 bis c.p.p., acquisiti nel
procedimento n. 441/2007, concluso con il provvedimento della Commissione Disciplinare
Nazionale oggetto del presente gravame, hanno fornito elementi probatori certi
dell'avvenuta creazione (ad opera del sig. Moggi Luciano e con la collaborazione tra gli
altri del sig. Fabiano Mariani) di un sistema di comunicazioni riservate intrattenute con
13
associati A. I. A. , articolato mediante la fornitura a questi, direttamente o per interposta
persona, delle schede telefoniche di cui al deferimento.
AI riguardo è sufficiente fare rinvio alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche
intrattenute dal sig. Luciano Moggi con il designatore arbitrale sig. Paolo Bergamo, da
quest'ultimo e l'arbitro sig. Massimo De Santis del giorno 11.2.2005 - nel corso della quale
si fa riferimento esplicito alla creazione, ad opera del Moggi, di un canale riservato di
contatti con alcuni arbitri - alle dichiarazioni rese dai sigg. T.D.C. e G.B., in ordine
all'identificazione dell'acquirente delle schede svizzere poi monitorate - nel corso degli
interrogatori espletati dai C.C. - ed a quelle formulate dai sigg. M.C. e T.G. in sede di
audizione innanzi all'Ufficio Indagini, oltre che dagli arbitri sigg.ri Danilo Nucini, Romeo e
Gianluca Paparesta, nonché del sig. Tiziano Pieri, il quale ha ammesso di conversare
telefonicamente con il sig. Stefano Cassarà, suo amico."
In proposito, per meglio circostanziare il quadro di riferimento, va ulteriormente
ricordato che, con riferimento all'incolpazione mossa al suo Dirigente, in relazione alla
quale fu emanata la decisione sopra riportata e dalla quale ne discendeva la relativa
responsabilità diretta, la società Juventus propose istanza di patteggiamento, sulla quale
questo Ufficio prestò il consenso e che fu ritenuta ammissibile dalla CON (CFR CU
65\CDN 2007-2008).
3. In definitiva, va affermato che dal materiale probatorio acquisito agli atti del
presente procedimento emerge come l'uso di intrattenere contatti prevalentemente
telefonici, ma anche incontri personali, con i designatori arbitrali dell'epoca, coinvolgesse,
sia pur con modalità e connotazioni diverse rispetto a quelle che caratterizzavano il
sistema di rapporti creato dal sig. Moggi, in una con il GIRAUDO, anche altri Presidenti o
tesserati di società sportive. Si è, in particolare, evidenziato come tali contatti siano
intercorsi, con cadenza, toni, contenuti e concrete modalità di svolgimento evidentemente
diversi tra loro, anche con i Presidenti di altre società sportive in quell'epoca militanti
principalmente nel massimo campionato, e, in due casi, anche nel campionato di serie B:
in particolare, Giacinto FACCHETII e Massimo MORATTI (rispettivamente Presidente e
socio di riferimento della società Internazionale F.C.), Massimo CELLINO (Presidente del
Cagliari), Aldo SPINELLI (Presidente del Livorno), Luca CAMPEDELLI (Presidente del
Chievo Verona), Maurizio ZAMPARINI e Rino FOSCHI (rispettivamente Presidente e
Direttore sportivo del Palermo), Nello GOVERNATO (preteso consulente del Presidente
del Brescia, CORIONI, e iscritto nell'albo dei Direttori Sportivi), Luciano SPALLETTI
(allenatore dell'UDINESE) ed in misura decisamente meno rilevante, Fabrizio CORSI
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(Presidente dell'EMPOLI) e Sergio GASPARIN (dirigente del VICENZA). Si sono, inoltre,
evidenziati rilevanti contatti telefonici tra lo stesso Presidente della società Internazionale,
Sig. FACCHETII ed altri esponenti del mondo arbitrale, Gennaro MAZZEI, Massimo DE
SANTIS, Tullio LANESE e Danilo NUCINI.
4. Il diverso atteggiarsi di tali rapporti, per lo più svolgentisi per mezzo di contatti
telefonici, rende doveroso operare un distinguo nell'analisi e nella valutazione degli stessi
da parte di questo Organo di Procura Federale.
Come già in precedenza precisato, appare indubbio come i contatti telefonici
intercorsi tra Presidenti o dirigenti di società sportive ed esponenti del mondo arbitrale,
primi fra tutti i designatori arbitrali, già appaiono contrari ai principi normativi ed etici sopra
evidenziati, in quanto, per la loro mera sussistenza, idonei ad alterare in modo evidente i
caratteri di alterità, di terzietà e di imparzialità che devono connotare i rapporti fra i dirigenti
delle società di calcio e i rappresentanti, massimamente quelli di vertice, del settore
arbitrale. AI riguardo, corre l'obbligo di sottolineare che tali reiterati e costanti colloqui già
possono essere idonei ad alterare il rapporto di parità con le altre società che disputano il
medesimo campionato, dal momento che i dirigenti delle società prossime avversarie della
squadra il cui Presidente o dirigente sportivo aveva contatti con il designatore nei momenti
precedenti la gara non hanno avuto analoghe relazioni e rapporti 'privilegiati' come quelli
instaurati tra tali dirigenti ed i designatori arbitrali.
Pertanto, la reiterazione di tali contatti rappresenta già un elemento, di per se stesso,
di notevole importanza nella valutazione delle circostanze di rilievo disciplinare evidenziate
dalle conversazioni in esame, dovendosi, al riguardo, operare già una netta distinzione tra
i Presidenti o altri dirigenti delle società sportive interessati da tali intercettazioni,
riscontrandosi una diversa frequenza di contatti che, di per se stessa, può essere
rivelatrice di una differente natura di rapporti personali tra gli stessi, confermata poi dal
diverso tenore letterale, formale e di contenuti, delle loro conversazioni.
IV. VALUTAZIONE DELLE CONDOTTE POSTE IN ESSERE DAI SINGOLI
TESSERATI
Alla luce di quanto sopra osservato in termini di valutazione degli elementi probatori
acquisiti, di qualificazione delle rispettive fattispecie concrete e di indici di comparazione si
può passare ad esaminare le varie condotte emerse a carico dei singoli tesserati
Ci si sofferma, quindi, in modo più specifico su ciascuno di tali rapporti, in particolare
attraverso l'esame delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, il cui
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contenuto si riporta in forma sintetica (per il relativo testo integrale si fa rinvio alla relazione
di questo Ufficio allegata al presente provvedimento). Va, inoltre, rappresentato che sono
state riportate in relazione le conversazioni che questo Ufficio ha ritenuto rilevanti, nel
senso di essere suscettibili di eventuale valutazione disciplinare.
IV A. RAPPORTI CON MASSIMO CELLINO
Massimo Cellino, nella stagione 2004/05, era il Presidente del Cagliari che disputava
il campionato di serie A.
***
Telefonata prog. n. 43742 (dello 04.05.2005 ore 14.03)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore, attesi i temi trattati, si può individuare nel sig. Massimo Cellino:
In data 30 aprile 2005 si è disputato l'incontro Cagliari - Reggina, terminata 1-1 ed
arbitrata da Farina; il successivo 8 maggio si è disputata la gara Cagliari - Palermo ,
terminata O-O ed arbitrata da Rosetti.
Tali elementi consentono, alla luce delle questioni trattate nella telefonata in esame,
di individuare nel presidente del Cagliari, sig. Cellino, l'interlocutore di Bergamo, il quale,
nel colloquiare, utilizza l'appellativo "Presidente".
Bergamo chiama Cellino e parlano di Farina che, nell'incontro Cagliari - Reggina,
era nervoso ed ha sbagliato in alcune circostanze.
Poi Bergamo e Cellino commentano la situazione del campionato.
Con riferimento alle gare della domenica successiva Bergamo spiega che "quando
noi mettiamo (n.d.r.: in prima fascia) una squadra che gioca per la retrocessione nella
prima, noi cerchiamo di abbinarla con un'altra, se no qualcuno ci dice: perché la Reggina
sì e magari il Chievo no? Quindi cerchiamo sempre di fare ... questa volta invece abbiamo
tre gare secche, perché abbiamo Milan - Juventus, abbiamo ... Abbiamo la Fiorentina che
va a Chievo, abbiamo la Roma che va a Parma, quindi siamo già bell'e sistemati con le
prime tre", e precisa che "Facciamo una fascia così, e le altre cerchiamo di blindare bene
le vostre partite in maniera che più o meno sulla carta possiate star tranquilli, Farina lo
tengo fermo, perché domenica ha arbitrato male, anche per rispetto a lei che insomma si è
sempre comportato bene con noi, quindi quando ... ".
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Poi i due interlocutori parlano di arbitri non buoni ad arbitrare per la serie A, facendo i
nomi, che sarebbero andati avanti per la politica e non per il merito.
***
Telefonata prog. n. 45615 (del 12.05.2005 ore 12,36)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore viene nominato come Massimo Cellino:
Tale telefonata appare rilevante in quanto Bergamo assicura a Cellino che, nella
successiva gara Messina - Cagliari del 15 maggio 2005 (arbitrata da Messina, assistenti
Niccolai e Faverani, poi terminata 2-1) avrebbe inserito la sua squadra in prima fascia
(UNo, ma vi metto in prima fascia allora"), dando per certo, in tal modo, l'inserimento di un
arbitro internazionale ("Così, metto uno degli "internazionali").
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine
precedenti, va rilevato che la condotta del Presidente CELLINO appare presentare profili
di rilievo disciplinare.
Infatti, alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio
2006) richiamata sopra per i punti di specifico interesse, va osservato che il predetto
Presidente ha conversato con il designatore BERGAMO sulla composizione delle griglie,
in un'occasione sollecitando una particolare attenzione in favore della sua squadra, in
considerazione delle particolari condizioni ambientali che avrebbero connotato la prossima
trasferta.
Inoltre, quando i due interlocutori dialogavano sulla situazione generale del
campionato, affrontavano temi di politica federale e tali conversazioni, alla luce di quanto
rilevato nella decisione C.A.F. riportata al capitolo III, erano idonee ad alterare i valori di
indipendenza della categoria arbitrale per i motivi precisati in motivazione.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore e della frequenza dei contatti intercorsi, appare in violazione
dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti.
IV B. RAPPORTI CON LUCA CAMPEDELLI
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Luca Campedelli, nella stagione 2004/05, era il Presidente del Chievo che disputava
il campionato di serie A.
***
Telefonata prog. n. 16200 (del 6.01.2005 ore 18.33)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a PaireUo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/1356704 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Campedelli
Nella conversazione in questione, avvenuta al termine della gara Chievo - Siena,
terminata 1-3 ed arbitrata da Bergonzi, Campedel/i chiede a Pairetto di vedere un
episodio, a suo dire, di rigore non concesso al Chievo, perché gli interessa avere un
giudizio da persona qualificata ("con sincerità").
La telefonata in esame appare rilevante perché dimostra che altri dirigenti telefonano
soltanto per lamentarsi di alcuni episodi e non per influire o, comunque, discutere sulle
griglie.
***
Telefonata prog. n. 28908 (del 21.02.2005 ore 11.31)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/1356704 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Campedelli
Il 20 febbraio 2005 è stato disputato l'incontro Chievo - Lazio, terminata 0-1 ed
arbitrata da Rocchi. Campedelli esordisce, nella conversazione in esame, dicendo che si
sarebbe aspettato una chiamata da Pairetto, quindi si lamenta, in modo garbato ma
assolutamente serio, dell'arbitraggio di Rocchi
Sempre Campedelli tiene a precisare che il Chievo non ha perso per colpa
dell'arbitro ("Guardi, .... ripeto, non abbiamo perso per colpa dell'arbitro, premesso ... e non
perdiamo mai per colpa dell'arbitro, questa è la cosa fondamentale"), ma lamenta il fatto
che, ancora una volta, gli è toccato un arbitro giovane che ha fatto innervosire, con il
proprio atteggiamento, i suoi giocatori e precisa che non vuole arrivare al punto di
chiedere di non avere più Rocchi come arbitro, ma chiede più attenzione verso il Chievo,
dicendo che altrimenti lo stile Chievo sembrerebbe non pagare rispetto agli urlatori quali
De Luca, Cellino ed altri.
Pairetto cerca di rassicurare Campedelli affermando, più volte, che questa è
l'aleatorietà del sorteggio, e spiega che "in questo gruppo di partite" ("sei partite di serie
"A" e due di serie "B"") "c'era Collina, Rosetti, Palanca, Gabriele, De Santis ... Rocchi,
18
aspetti, e poL .. Dondarini e Rizzoli. .... e Rocchi è finito lì, purtroppo, guardi, questo è il
disastro del sorteggio".
Pairetto conclude ringraziando Campedelli per lo stile che caratterizza il Chievo.
***
Telefonata prog. n. 36686 (del 13.03.2005 ore 22.33)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/1356704 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Campedelli.
La telefonata in esame avviene al termine della gara Chievo - Juventus, terminata 0-
1 ed arbitrata da Paparesta.
Campedelli è arrabbiato per le direzioni di gara che interessano il Chievo e dice che
l'ultimo errore commesso dall'arbitro (Paparesta), a parere di Campedelli, è stato
sicuramente frutto di mala fede, perché egli è certo che l'arbitro ha visto la palla calciata
dal giocatore del Chievo finire dentro la porta e non ha convalidato il goal. Di fronte alle
repliche di Pairetto, Campedelli tronca la discussione dicendo che non lo chiamerà più.
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine
precedenti e di una recente pronuncia degli Organi Giudicanti nei confronti del Presidente
SPINELLI, va rilevato che la condotta del Presidente CAMPEDELLI appare presentare
profili di rilievo disciplinare.
Va rimarcato però al riguardo che il tenore ed il contenuto delle riportate
conversazioni che interessano il CAMPEDELLI appaiono espressione, prevalentemente,
di lamentele e doglianze, frutto di un malcontento legato a specifiche prestazioni arbitrali.
Ne consegue che le stesse vanno valutate come non particolarmente gravi ma pur
sempre idonee a ledere quei valori di indipendenza del settore arbitrale sopra specificati,
la cui tutela assoluta rende antiregolamentari anche i colloqui finalizzati esclusivamente a
dolersi delle prestazioni arbitrali. Tale conclusione, del resto, appare confortata dalle
recenti pronunce che ha interessato il Presidente SPINELLI, che è stato sanzionato per
avere telefonato al padre di un arbitro per manifestare il suo disappunto al direttore di gara
per la prestazione in occasione di una gara disputata dal LIVORNO (CFR CU 90\CDN del
7\6\2010 e, su ricorso dei sanzionati, CU 286\CGF deI1'11\6\2010).
IV C. RAPPORTI CON I SIGG.RI MAURIZIO ZAMPARINI E RINO FOSCHI
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I due tesserati, nella stagione sportiva 2004/05, erano, rispettivamente, Presidente e
Direttore Sportivo del Palermo, squadra che disputava la Serie A.
***
POSIZIONE FOSCHI
Telefonata prog. n. 16263 (dello 06.01.2005 ore 20.12)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 337/609470 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Rino Foschi:
AI termine della gara Reggina - Palermo, terminata 1-0 ed arbitrata da Pieri, Foschi
telefona a Pairetto e si lamenta di un episodio ("E' successo un fattaccio ancora oggi che
io ... sai, è venerdì, sai, l'hai visto l'episodio nostro?") in cui il Palermo - a suo dire -è stato
danneggiato.
Pairetto dice che si è trattato di un errore casuale ("Ecco, se io ti dico lui ha fatto un
errore casualmente"); Foschi, allora, riferendosi a Pieri, arbitro della gara in questione,
dice di essere stato a parlarci per mezz'ora ("No, no, quando io parlo con lui, e lo conosco
bene, e lo conosco bene, sono stato con lui mezz'ora"); Pairetto ne è a conoscenza ("Me
l'ha detto, me l'ha detto, me l'ha detto, me l'ha detto").
Foschi, poi, in relazione alla successiva partita Palermo-Milan, del 9 gennaio 2005
(arbitrata da Rodomonti e terminata O-O) - dopo che Pairetto dice che spera "di darvi un
arbitro buono" - chiede esplicitamente " .. ci dai o Collina o Rosetti lui è completo matto,
eh".
Pairetto dice, però, che "Guarda ... guarda che c'è un sorteggio, Rino", anche se
"questa del sorteggio guarda che è una "troiata" incredibile, detto tra di noi .... Ma il
sorteggio è una sciocchezza, fatto così, a - inc. -, è una cosa ... è incredibile".
***
Telefonata prog. n. 35200 (dello 08.03.2005 ore 11.15)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 337/609470 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) verosimilmente in uso aRino
Foschi:
" 6 marzo 2005 si è disputata la gara Livorno - Palermo, terminata 2-2 ed arbitrata
da Tombolini.
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I due interlocutori, inizialmente, commentano gli errori commessi da Pisacreta,
assistente di Racalbuto, arbitro della gara Roma - Juventus, giocata nella stessa giornata
di campionato e terminata 1-2.
Foschi chiede a Pairetto se per la partita Palermo - Udinese del 13 marzo (poi
terminata 1-5 ed arbitrata da Messina) la sua squadra è in prima fascia giacché le due
squadre si giocano la Champions.
Foschi precisa che quella con l'Udinese è "una partita abbastanza delicata, Gigi,
molto delicata, eh, è molto delicata questa qua ..... No, è una partita delicata perché c'è
una piazza calda, c'è una piazza calda", e chiede a Pairetto di avere un occhio di riguardo
("Guarda, Gigi, dai, guarda un po', okay?"), ricevendo l'assenso di Pairetto (''Va bene").
***
Telefonata prog. n. 39087 (dello 22.03.2005 ore 12.45)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 337/609470 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Rino Foschi:
Il 20 marzo 2005 si è disputato l'incontro Parma - Palermo, terminata 3-3 ed arbitrata
da Rodomonti.
I due interlocutori parlano di Rodomonti; Foschi dice a Pairetto di fargli i complimenti
perché lui dopo la gara "non ho avuto il tempo a salutarlo", e commentano l'arbitraggio in
questione.
In relazione al discorso arbitrale (per la stagione sportiva successiva) "chi dice
Collina, non Collina", Foschi precisa a Pairetto che il suo Presidente (Zamparini) sa che lui
(Foschi) parla sia con Pairetto che con Bergamo ("Sì, lui sa tante cose e sa come io
chiamo Bergamo, il rapporto che ho, che possiamo parlare chiaramente").
***
POSIZIONE ZAMPARINI
Telefonata prog. n. 46152 (del 22.04.2005 ore 13.09)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 335/825043 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) verosimilmente in uso a
Zamparini.
Con riferimento a tale telefonata occorre evidenziare che Pairetto, nell'audizione del
28 dicembre 2010, ha "precis(at)o che in alcune occasioni Carraro e/o Ghirelli ci
sollecitarono direttamente ad avere rapporti con dirigenti delle società per spiegare
21
situazioni particolari, sia tecniche che di sorteggio ed inserimenti in griglia; .. , .. ricordo
ancora di aver chiamato il Presidente Zamparini, sempre su sollecito di Ghirelli, in
relazione ad un sorteggio che era stato ripetuto su indicazione del Notaio a causa
dell'inserimento di una preclusione, rivelatasi inesistente, del sig. Collina (l'errore venne
fatto da Martino Manfredi). Nel primo sorteggio era stato abbinato Collina alla gara del
Palermo mentre nel secondo questo non avvenne e ciò provocò le reazioni "infuriate" di
Zamparini e da lì nacque la necessità di chiamarlo per chiarire come si fossero svolti gli
eventi".
Ciò premesso, nella telefonata in esame, è Pairetto che chiama Zamparini (su
indicazione di Ghirelli che gli ha fornito il cellulare del presidente del Palermo) per dirgli
che il problema con il sorteggio è stato di tipo tecnico ed ovviamente non in danno del
Palermo.
Zamparini ribatte che egli non farà nulla di eclatante ma si limiterà a segnalare il fatto
formalmente alla "Federazione", "a Carraro, in via ufficiale".
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine
precedenti, va rilevato che la condotta del FOSCHI appare presentare profili di rilievo
disciplinare. Viceversa a conclusioni differenti occorre pervenire riguardo al Presidente
ZAMPARINI.
Quanto al primo tesserato, va rilevato che le sue conversazioni si caratterizzano
principalmente per costituire momento espressivo di lamentele e doglianze, frutto di un
malcontento legato a specifiche prestazioni arbitrali o di un timore connesso alla possibile
designazione di arbitri non considerati all'altezza della delicatezza dell'impegno che, di
volta in volta, attende la propria squadra. AI contempo, però, va sottolineato che nel corso
di una delle telefonate riportate il FOSCHI chiede al PAIRETTO di prestare un'attenzione
particolare per la prossima gara Palermo - Udinese ("Guarda, Gigi, dai, guarda un po',
okay?"), ricevendo l'assenso di Pairetto ("Va bene").
Ma anche le mere lamentazioni per le prestazioni arbitrali, alla luce di quanto
osservato in ordine alla posizione di CAMPEDELLI, assumono rilevanza disciplinare, sia
pure meno grave.
Infine, anche le conversazioni su temi di politica federale in tema di assetto della
categoria arbitrale, fra un tesserato e un alto esponente AIA, particolarmente e
direttamente interessato ai programmi futuri, possono assumere una rilevanza disciplinare,
22
alla luce di quanto affermato nella decisione della C.A.F. pubblicata su CU 1\C del
14\7\2006.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore e della frequenza dei contatti intercorsi, appare in violazione
dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti, per i molteplici profili sopra specificati.
Di contro, il Presidente ZAMPARINI, a prescindere dalle affermazioni fatte dal
FOSCHI al telefono nel corso dei colloqui riportati, ovvero che il suo Presidente sapeva
che il FOSCHI medesimo parlava con i due designatori, risulta essere interlocutore del
PAIRETIO in una sola occasione, chiamato da quest'ultimo per chiarire a livello
istituzionale un inconveniente che si era verificato e che aveva comportato la necessità di
ripetere il sorteggio già effettuato.
Invero, tale tipo di conversazione, peraltro non originata dal predetto Dirigente, non
appare assumere alcun rilievo disciplinare.
IV D. RAPPORTI CON LUCIANO SPALLETTI
SPALLETII nella stagione sportiva 2004/05 era allenatore dell'Udinese che
disputava il campionato di Serie A.
***
Telefonata prog. n. 45560 (del 12.05.2005 ore 11,43).
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/616482 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Spalletti:
Bergamo, nel commentare i giudizi dati da Spalletti su alcuni arbitri, dice al suo
interlocutore (all'epoca della telefonata l'Udinese era in corsa per l'accesso alla
Champions League), che "io sto facendo... sto facendo non il massimo, di più,
certamente ... cioè il massimo, nel senso di "attenziona(r)li ... " (n.d.r.: gli arbitri/assistenti),
precisando che ".... perché lavorare con tre fasce è una cosa pazzesca, e lì,
sinceramente, non era caduto il migliore", ma che, in ogni caso, "io ci avevo parlato, gli
avevo strizzato le "palle", gli avevo detto: guarda, te mi devi fare una partita di grande
coraggio e me la devi fare bene in tutte le maniere; ., .. ".
Con particolare riferimento alla successiva gara del 15 maggio 2005, Udinese -
Sampdoria (poi terminata 1-1, arbitro Bertini, assistenti Pisacreta e Griselli) Bergamo
anticipa a Spalletti i nominativi degli assistenti Pisacreta e Griselli ("io ti posso anticipare
che, a scanso di ripensamenti all'ultimo momento, anche gli assistenti. .. gli assistenti li ho
23
già fatti, quindi viene Pisacreta, che per noi è il numero uno, e Griselli, che è quello di
Livorno"), precisando che, grazie a tali designazioni, Spalletti doveva essere tranquillo
("sei bello blindato e il sorteggio ora vediamo cosa ti dà tra gli "internazionali" che abbiamo
messo in griglia, dai").
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta dello
SPALLETTI appare presentare profili di rilievo disciplinare.
La telefonata verte su spiegazioni tecniche sulle griglie, su valutazioni, con il
designatore, sulle prestazioni arbitrali, sulla rassicurazione (espressa in termini molto
coloriti) da parte di quest'ultimo di avere particolarmente attenzionato l'arbitro che doveva
arbitrare l'UDINESE e, infine, sull'indicazione all'allenatore degli assistenti che avrebbe
designato per una gara della predetta società.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore, appare in violazione dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti,
sotto i molteplici profili indicati.
E' ovvio che la occasionalità del contatto, come emergente dagli atti acquisiti, rende
certamente meno grave la condotta in esame rispetto a quella di altri tesserati che, di
contro, avevano contatti molto più frequenti con esponenti del settore arbitrale, in
particolare con i due Commissari
IV E. RAPPORTI CON SERGIO GASPARIN
Sergio Gasparin, nella stagione sportiva 2004/05 era un dirigente del VICENZA,
squadra che disputava il campionato di Serie B. La telefonata in oggetto, in particolare,
verte sulle lamentele conseguenti all'arbitraggio reso nella gara fra il VICENZA ed il
CATANIA della giornata appena disputata.
Telefonata prog. n. 24059 (del 31.01.2005 ore 09.51)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/5613674 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CO depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a GASPARIN:
GASPARIN si lamenta dell'arbitraggio in modo piuttosto acceso, dicendo che
l'arbitro, oltre ad essere incapace, non è sereno quando va ad arbitrarli.
24
Pairetto replica dicendo che il sorteggio non è stato fortunato.
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta del
GASPARIN appare presentare profili di rilievo disciplinare.
E' sufficiente richiamare quanto argomentato con riferimento alla posizione del
CAMPEDELLI e alla pronuncia emanata a carico del Presidente SPINELLI, per concludere
nel senso della rilevanza del comportamento posto in essere dal Dirigente vicentino,
consistito in un'accesa doglianza nei confronti del PAIRETTO per un arbitraggio
contestato. Inoltre il discorso spazia anche su temi connessi alla formazione della griglia,
anche se con contenuti valutabili in termini di non eccessiva gravità.
Di contro, la occasionalità del contatto, come emergente dagli atti acquisiti, rende
certamente meno grave la condotta in esame rispetto a quella di altri tesserati che, di
contro, avevano contatti molto più frequenti con esponenti del settore arbitrale, in
particolare con i due Commissari
IV F. RAPPORTI CON NELLO GOVERNATO.
Nella stagione sportiva 2004/05 per quanto a conoscenza di Pairetto "Governato era
consulente del Presidente del Brescia, Corioni. Solitamente si interessava, e a tal fine (mi)
telefonava per aver informazioni, circa le designazioni che riguardavano sia il Brescia che
la Lazio, società quest'ultima di cui era stato, (o non ricordo se lo fosse ancora), dirigente"
(cfr. audizione Pairetto del 28 dicembre 2010).
***
Telefonata prog. n. 16339 (del 7.01.2005 ore 09.20).
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore Nello dovrebbe essere Nello Governato.
Nella telefonata in oggetto i due concordano un appuntamento.
***
Telefonata prog. n. 17305 (del 10.01.2005 ore 17.13).
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
25
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore Nello dovrebbe essere Nello Governato.
I due parlano di errori arbitrali prospettati dal Nello e contestati dal PAIRETIO.
***
Telefonata prog. 18415 (del 14.01.2005 ore 11.54)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore Nello potrebbe essere Nello Governato.
Si parla di un preteso litigio che avrebbe interessato il PAIRETIO
***
Telefonata prog. 22800 (del 24.01.2005 del 24.01.2005 ore 13.50)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/7350878 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Nello Governato
(circostanza confermata dallo stesso Pairetto nell'audizione del 28 dicembre 2010.
Nello (Governato) fa a Pairetto i complimenti per l'arbitro dell'ultima gara della
Juventus; poi i due interlocutori parlano di un po' tutti gli arbitraggi dell'ultimo turno ed,
infine, Nello cerca di sapere qualcosa sulla griglia della prossima gara della Juve, ma
Pairetto non si sbilancia. In particolare, Nello fa presente a PAIRETIO che c'è stato un
arbitro che gli è piaciuto tanto e quindi chiede se li mettono in prima fascia in quanto li
aspetta una partita difficilissima.
***
VALUTAZIONE
Preliminarmente, In ordine all'identificazione del Nello, vanno considerate le
dichiarazioni rese in proposito dal PAIRETIO durante la sua audizione e la circostanza
che, nella telefonata in atti del 14\1\2005, il NELLO si informa sull'arbitro della squadra cui
era interessato e PAIRETTO gli fa il nome di COLLINA. In proposito va rilevato che il
predetto arbitro era quello che avrebbe arbitrato la prossima gara del BRESCIA, ovvero la
squadra relativamente alla quale il GOVERNATO aveva un interesse, secondo quanto
dichiarato dallo stesso PAIRETTO.
26
Tanto premesso, va osservato che la condotta del Nello (GOVERNATO) viene
valutata esclusivamente con riferimento alla sua qualità di iscritto all'albo dei Direttori
Sportivi.
Orbene, questo Ufficio ritiene che, anche in tale limitata veste di iscritto ad albo, alla
luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006), richiamata
sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è fatto
ampiamente cenno nelle pagine precedenti, la condotta del Nello appare presentare profili
di rilievo disciplinare.
Va, infatti, sottolineato che, nel corso di una delle telefonate riportate il NELLO
chiede al PAIRETTO di prestare un'attenzione particolare per la prossima gara che
attendeva la squadra cui era, comunque, interessato.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore, appare in violazione dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti,
con particolare riferimento all'ultima telefonata citata.
IV G. RAPPORTI CON FABRIZIO CORSI.
" predetto, nella stagione sportiva 2004/05 era il Presidente dell'Empoli, squadra che
disputava il campionato di Serie B.
Telefonata prog. 19922 (del 20.01.2005 ore17,58).
Corsi si raccomanda per un arbitro tosto visto che c'è un "ambientuccio laggiù".
Pairetto risponde "speriamo bene" nel sorteggio.
***
VALUTAZIONE
In via preliminare, in ordine all'identificazione del predetto occorre riportarsi a quanto
dichiarato dal PAIRETTO.
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta del CORSI
appare presentare profili di rilievo disciplinare.
Infatti, va sottolineato che il CORSI, nella telefonata riportata, chiede al PAIRETTO di
prestare un'attenzione particolare per la prossima gara, designando un arbitro "tosto".
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione del tema
trattato con il designatore, appare in violazione dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti,
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essendo consistita, in buona sostanza, in una sollecitazione ad una designazione
favorevole.
E' ovvio che la occasionalità del contatto, come emergente dagli atti acquisiti, rende
certamente meno grave la condotta in esame rispetto a quella di altri tesserati che, di
contro, avevano contatti molto più frequenti con esponenti del settore arbitrale, in
particolare con i due Commissari.
IV H. RAPPORTI CON ROBERTO ZANZI.
Roberto ZANZI era il direttore generale dell'Atalanta nella stagione sportiva 2004-
2005.
La trascrizione della telefonata prog. n. 46282 (del 15.05.2005 ore 13,46), attestante
un contatto telefoni fra il predetto ed il designatore BERGAMO, si appalesa del tutto
irrilevante da un punto di vista disciplinare, in quanto il primo si limita ad informare il
secondo del ritardo che la propria squadra riporterà nel presentarsi allo stadio dove dovrà
disputare la gara di campionato, a causa di un inconveniente insorto lungo il tragitto.
IV I. RAPPORTI CON PASQUALE FOTI.
Con riferimento al tesserato in oggetto, si deve registrate l'esistenza di contatti
telefonici tra Paolo BERGAMO ed il Presidente della Reggina, Lillo FOTI, in relazione ai
quali occorre ricordare che il sig. Foti è già stato deferito dalla Procura Federale
(procedimento 57 pf 06/07) con atto del 7 agosto 2006, conseguente alla relazione
dell'allora Ufficio Indagini del 31 luglio 2006, "per avere in prima persona avviato e
coltivato contatti con il designatore arbitrale Paolo Bergamo finalizzati ad esercitare
pressioni .... " e, a conclusione dei vari gradi della giustizia sportiva, è stato sanzionato con
/'inibizione per 2 anni e 6 mesi (cfr. decisione C.A.F. C.U. n.5/C del 17 agosto 2006,
confermata da Corte Federale C.U. 6/CF del 1 settembre 2006).
In ogni caso, si riporta la telefonata di seguito trascritta atteso che nell'estate 2006
non fu esaminata dagli Organi di Giustizia, in quanto non inserita negli atti provenienti
dalla Procura di Napoli.
Telefonata prog. n. 242 (dello 07.11.2004 ore 22.34)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011)
/'interlocutore, dai temi trattati nel colloquio, risulta essere il Foti.
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La telefonata in questione avviene al termine dell'incontro Reggina - Juventus,
arbitrata da Paparesta. Nel corso della stessa Bergamo preannuncia a Foti che, per
l'incontro del 10 novembre 2004 con il Parma, la Reggina sarà inserita in seconda fascia e
saranno inseriti come arbitri De Santis (che, poi, arbitrerà la gara), Morganti, Saccani,
Nucini e Tagliavento.
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta del FOTI, in
astratto, appare presentare profili di rilievo disciplinare per le note considerazioni.
Va, però, osservato, come appena rilevato, che il predetto Dirigente fu già incolpato
da questo Ufficio di "avere in prima persona awiato e coltivato contatti con il designatore
arbitrale Paolo Bergamo finalizzati ad esercitare pressioni .... ".
Per la suddetta condotta, come parimenti rilevato, il FOTI fu sanzionato e, quindi,
questo Ufficio ritiene che l'ulteriore contatto in esame sia certamente coperto dal giudicato
già formatosi, essendo il comportamento in esame del tutto omogeneo rispetto a quelli già
conosciuti, non connotato da una gravità più accentuata ovvero direttamente dimostrativo
di una fattispecie di illecito.
IV J. RAPPORTI CON LEONARDO MEANI.
Una considerazione particolare è da riservarsi alla posizione di Leonardo MEANI,
all'epoca dei fatti dirigente addetto agli arbitri del Milan nella stagione sportiva 2004/05, il
quale risulta essere anch'egli protagonista di una serie di conversazioni telefoniche
oggetto di analisi e trascrizione da parte del perito nominato dal collegio giudicante penale
del Tribunale di Napoli.
AI riguardo occorre premettere che Meani è stato uno dei soggetti deferiti nell'ambito
del processo sportivo denominato "calciopoli", in quanto era risultato intrattenere numerosi
rapporti con associati AIA. A tal proposito, nella Relazione dell'allora Ufficio Indagini
(indagine 62 IN 2005/06), nel capitolo "A.C. Milan: il ruolo di Meani e Galliani", è stato
evidenziato che "nel periodo che va dal mese di marzo 2005 al termine del campionato
sono state intercettate un rilevante numero di conversazioni telefoniche intrattenute da
Meani con Bergamo, Pairetto, Lanese, Nucini, Copelli, Puglisi, Collina, Titomanlio, Contini,
Stagnoli, Babini, De Santis, Mazzei, Morganti, D'Addato, Rodomonti, Martino, Racalbuto,
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Messina e Paparesta" (cfr. pago 154 relazione) e che "tutti questi contatti hanno per
argomento le designazioni e l'''affidabilità'' degli arbitri e degli assistenti per le gare del
Milan ovvero della Juventus, nonché premure per alcuni arbitri" (cfr. pag.155 relazione).
Nel deferimento del Procuratore Federale, datato 22 giugno 2006, si contestava al
Meani di "aver agito al fine di ottenere l'assegnazione di determinati assistenti per le
partite del Milan", in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza; in relazione a tale
condotta sono stati deferiti anche il sig. Gennaro Mazzei ed il sig. Adriano Galliani.
Inoltre, il MEANI fu deferito "per violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. perché, tra
il 17 ed il 20 aprile 2005, ottenuta la designazione degli assistenti Puglisi e Babini per la
partita Milan-Chievo del 20 aprile 2005, raggiungeva telefonicamente i due assistenti e
formulava loro, al fine di alterare lo svolgimento della gara, la raccomandazione di
decidere nei casi dubbi in favore del Milan". In relazione a tale ultima condotta sono stati
deferiti anche i sigg.ri "Fabrizio Babini e Claudio Puglisi per violazione dell'art. 6, comma 7,
C.G.S., perché avendo avuto conoscenza del fatto di cui sopra, ad opera dello stesso
Meani, che la designazione degli assistenti dell'arbitro per la partita Milan-Chievo del 20
aprile 2005, individuati proprio nel Babini e nel Claudio Puglisi, era stata palesemente
pilotata in adesione ad una logica di favore nei confronti della società rossonera, a fronte
della richiesta ulteriore di questi di favorire la società Milan, omettevano di prestare
osservanza al dovere di informare, senza indugio i competenti organi federali, della
condotta posta in essere dal Meani".
La Commissione d'Appello Federale con decisione del 14 luglio 2006 (C.U. n.1/C),
ha irrogato al Meani la sanzione di 3 anni e 6 mesi di inibizione, successivamente ridotta a
2 anni e 6 mesi dalla Corte Federale, con decisione di cui al C.U. n.1/CF del 25 luglio
2006, poi riformata in 2 anni e 2 mesi di inibizione dalla Camera di Conciliazione ed
Arbitrato per lo Sport del Coni, con lodo del 19/2 - 813 2007.
Con tale ultima decisione, la C.C.A.S. ha precisato che Meani aveva "direttamente
interloquito con soggetto partecipante al procedimento di designazione della terna
arbitrale, esercitando improprie suggestioni pro futuro; e per avere egli preso diretto
contatto con gli assistenti di linea in prossimità della partita di campionato dell'A.C. Milan
spa per la quale essi erano stati appena designati in un contesto oggettivamente
equivocabile".
Sempre con riferimento al Meani va evidenziato che, con altro deferimento, il
Procuratore Federale - esaminata la relazione n.62 1 ter in.2005/06 dell'Ufficio indagini
della F.I.G.C , che richiamava in particolare i contenuti di una conversazione telefonica
30
(intercettata dalla Autorità giudiziaria e trasmessa all'Ufficio indagini dalla Procura della
Repubblica di Napoli) intercorsa il16 maggio 2005, tra il Titomanlio e il Meani - ha deferito
il sig. Meani il quale, venuto a conoscenza dell'illecito (violazione dell'art.6, commi 1 e 6
C.G.S. in relazione ad illecito sportivo, con l'aggravante della effettiva alterazione dello
svolgimento della gara) commesso dai sigg.ri Gennaro Mazzei (all'epoca dei fatti Vice
Commissario CAN) e Stefano Titomanlio (all'epoca dei fatti assistente arbitrale) in
relazione alla gara Arezzo - Salernitana svoltasi il 14 maggio 2005 e conclusasi con la
vittoria della squadra toscana per 1 a O, si rendeva "responsabile di omessa denunzia
(art.6 comma 7 C.G.S.)".
In relazione a tale condotta la Commissione d'Appello federale, con decisione
pubblicata su. C.U. N. 6 IC, sanzionava il MEANI, "ritenuta la continuazione con la
condotta giudicata con la decisione passata in giudicato nel precedente procedimento, tre
mesi di inibizione, quale aumento della precedente sanzione".
Con riferimento ai rapporti con l'assistente arbitro COPElLl, va ricordato ancora che
la Procura Federale, con deferimento del 31 luglio 2007, prot 236/405pf06/07, (allegato al
fascicolo del presente procedimento) aveva deferito l'assistente arbitro Cristiano Copelli
"per aver intrattenuto, in più occasioni, nei mesi di marzo ed aprile 2005, colloqui telefonici
con il tesserato dell'AC. Milan, Leonardo Meani, nel corso dei quali sono state espresse
considerazioni e commenti contrari ai principi di lealtà correttezza, probità e trasparenza di
cui alle norme sopra indicate, riguardanti la posizione di singoli associati e le
problematiche del mondo arbitrale e specifiche decisioni tecniche concernenti decisioni e
segnalazioni adottate nel corso di alcune gare, con la circostanza aggravante del
pregiudizio arrecato, per la notorietà dei fatti, all'immagine dell'AI.A"
Va ancora rilevato in proposito che nella parte motiva di detto provvedimento questo
Ufficio aveva osservato che "all'esito dell'istruttoria, quindi, è emersa l'esistenza di un
rapporto confidenziale fra il Copelli ed il Meani, sostanzialmente, incompatibile con la
posizione di terzietà e di indipendenza connaturate alla figura arbitrale".
la Commissione Disciplinare Nazionale, con CU 6/CDN del 4 settembre 2007,
infliggeva al COPElLila sanzione della sospensione di tre mesi.
Infine, con riferimento alla posizione dell'allora AF.Q. Pierluigi Collina, va ricordato
che, con provvedimento del 10 agosto 2006 la Procura Federale aveva trasmesso alla
Procura Arbitrale, ai sensi degli artt. 29, comma 7, dello Statuto Federale e 3 e 52 del
Regolamento AIA, gli atti relativi agli accertamenti espletati dall'allora Ufficio Indagini per
quanto di eventuale competenza. Con atto del 18 settembre 2006, la Procura Arbitrale
31
aveva deferito il sunnominato AF.Q. alla Commissione di Disciplina AI.A che, con
delibera 23 del 31 ottobre 2006, trasmetteva nuovamente gli atti a questa Procura che,
quindi, con ulteriore provvedimento del 30 giugno 2007, prot. 2439/399pf disponeva
l'archiviazione degli atti.
***
Compiuta tale doverosa e chiarificatrice premessa, occorre rilevare che oggetto di
analisi nell'ambito del presente procedimento, in quanto trascritte dall'Ing. Porto nella
relazione dallo stesso depositata in data 18 febbraio 2011, sono 169 conversazioni
telefoniche relative all'utenza n.335/7753629, in uso a Meani, in relazione alle quali si
sottolinea che le stesse si riferiscono sempre al periodo che va dal 7 marzo 2005 al 10
maggio 2005; gli interlocutori sono quasi tutti quelli già oggetto di approfondimento nel
procedimento cd. "calciopoli" dell'estate 2006; molte di tali telefonate sono state già
esaminate (cfr. ad es. 3341,5556,5587,5591,5610,5802,5827,7148 in "fascicolo 38 off
side" ed in relazione 62 In 05/06); altre telefonate riguardano gli stessi argomenti (o fatti
connessi) trattati in telefonate precedentemente esaminate; solo alcune telefonate, di
seguito riportate sinteticamente, assumono i connotati di novità ai fini della presente
indagine.
In particolare:
prog. 4256 (dell'8 aprile 2005 ore 10.05) con Rosetti (Meani scherzando chiede a
Rosetti di espellere i giocatori del Siena che incontrerà il Milan la domenica successiva);
***
prog. 4557 (del 10 aprile 2005 ore 11,25) con Puglisi, connessa alla 4256 (Meani
riferisce a Puglisi che scherzando ha detto a Rosetti di ammonire i diffidati del Siena;
Puglisi vuole parlare con Galliani del suo futuro e Meani lo tranquillizza dicendo che
Galliani avrebbe chiamato Lanese);
***
prog. 5608 (del 18 aprile 2005 ore 12.02) con Collina (Meani riferisce di aver parlato
con Mazzei e di avergli chiesto gli assistenti migliori per le ultime partite);
***
prog. 5829 (del 19 aprile 2005 ore 9,38) con Collina (Meani invita Collina a chiamare
Galliani);
***
prog. 6087 (del 20 aprile 2005 ore 16,46) con Martino (Meani dice di mandargli
ancora Ambrosino; il suo interlocutore dice che gli ha parlato al raduno degli assistenti e
32
gli ha detto che ha avuto molti complimenti da parte del Milan ed un invito a continuare
così);
***
prog. 42302 (del 28 aprile 2005 ore 19,34) con Bergamo (Meani, dapprima,
sponsorizza Copelli chiedendo a Bergamo di "non ammazzarlo.. perché è un bravo
ragazzo"; poi chiede a Bergamo "chi è che ci mandi a Firenze?" (30 aprile 2005, gara
Fiorentina - Milan 1-2, arbitro de Santis).
Bergamo risponde che la griglia di arbitri l'hanno "fatta a tre la griglia, perché noi
abbiamo ... , io ti dico cosa ho in mente, ho in mente di metterne tre, due ... , la partita vostra,
quella della Juventus e una gara di "B", perché non voglio assolutamente che ci siano
preclusioni e gli arbitri sono Messina, sono Farina e sono Rodomonti, per me, poi
sentiamo un po' Gigi, perché poi tu immaginerai quelli che ... , i tre che voglio mettere per la
quest'altra domenica" (8 maggio 2005, gara Milan - Juventus 0-1, arbitro Collina).
Meani comprende che Bergamo vuole inserire in griglia per la partita con la
Juventus, "Paparesta, Collina e Trefoloni" e, quindi, spiega a Bergamo "Ecco, però a
Trefoloni gli fai un bel discorsetto ..... perché sennò gli tagliamo la testa noi"; Bergamo lo
tranquillizza "Stai tranquillo, stai tranquillo ... Stai tranquillo", ma Meani dice a Bergamo "E
allora chiamalo e parlagli, perché lui ... , va bene?";
***
prog. 7432 (del 29 aprile 2005 ore 9,58) con Puglisi (Puglisi chiede a Meani se ha le
griglie del successivo turno di campionato, quali guardalinee ha richiesto aggiungendo se
ha "mandato la lista della spesa");
***
prog. 8128 (del 5 maggio 2005 ore 10,28) con Contini (i due interlocutori parlano del
fatto che l'assistente Rossi di Forlì ha chiesto a Meani di lavorare al Milan);
***
prog. 8176 (del 5 maggio 2005 ore 16,11) con Bergamo.
Bergamo: "io ieri sera ho provato a chiamare il presidente, ma non riuscivo a
prendere la linea". Poi concordano il guardalinee della successiva Milan - Juventus.
Bergamo chiede biglietti per la partita poi ricominciano a concordare il guardalinee e "ti do
un dato preciso che ti serve anche per dirlo al presidente" e fanno i nomi dei guardalinee
"da salvaguardare per il futuro". Bergamo: "L'importante è condividere in partenza le
cose". Poi concordano anche il quarto uomo. Meani, infine, "io con te parlo come se tu
fossi mio fratello maggiore" e dà valutazioni su singoli arbitri e assistenti;
33
***
prog. 8495 (dell'8 maggio 2005 ore 16,34) con Farneti (Meani comunica a Farneti
che farà l'assistente a Milan - Juve, vantandosi di essere stato lui a dare il "benestare".
Meani aggiunge che "ti ho fatto mettere via, anche se eri già venuto, l'orologio, neh, faccio
l'orologio a tutti". Poi Farneti chiede 3 biglietti difficilissimi da trovare perché tutto esaurito
ma Meani glieli promette "con te parlo come se parlassi con un mio fratello maggiore, non
ho problemi";
***
prog. 8796 (del 9 maggio 205 ore 11,50) con Collina (Collina chiama Meani per
spiegare perché non ha dato rigore a favore del Milan, nella partita con la Juventus e
perché non ha espulso Nesta. Collina, poi, riferisce di essere stato chiamato da Galliani
incazzato dopo Milan - Juve che Galliani gli avrebbe detto che non ci sono problemi tra il
Milan e Collina. Infine Collina chiede a Meani di intercedere per parlare con Ancelotti
poiché lo vuole ringraziare per le belle parole usate alla radio);
***
prog. 8811 (del 9 maggio 2005 ore 12,41) con Collina (Meani dà a Collina il numero
di telefono di Ancelotti).
***
VALUTAZIONE
Ebbene, dalle "nuove" telefonate emerse nell'ambito del processo penale in corso di
svolgimento dinnanzi alla AG.O. di Napoli, emerge la conferma di quanto già ha costituito
oggetto di analisi e valutazione da parte degli organi della giustizia sportiva nei precedenti
procedimenti disciplinari che hanno riguardato il dirigente del Milan, Leonardo MEANI, cioè
l'esistenza di una fitta rete di contatti, continuamente attivata dal Meani nei confronti di
diversi esponenti del mondo arbitrale, in prevalenza arbitri, ma anche del designatore
Paolo Bergamo, attraverso la quale il Meani svolgeva un'opera di interferenza ed influenza
sulle designazioni delle terne alle quali affidare le gare in cui risultava impegnato il Milan,
in particolare con riferimento alla designazione degli assistenti di gara, ovvero lo stesso
tipo di comportamento per il quale è risultato già sanzionato.
Talvolta, però, come emerge anche dalle telefonate in esame, l'intervento del MEANI
era diretto ad incidere sulla stessa griglia dalla quale estrarre successivamente il
nominativo del direttore di gara.
34
Appare, quindi, evidente che alcune delle condotte in esame appaiono coperte dal
precedente giudicato ma altre appaiono avere una natura ed un contenuto differente
rispetto a quelle già esaminate.
Con riferimento a queste ultime, alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF
(CU 1\C del 14 luglio 2006), richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri
parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato
che le condotte medesime appaiono presentare profili di rilievo disciplinare.
Tale considerazione attiene, in particolare, ai rapporti con il BERGAMO finalizzati a
discutere delle griglie, ad ottenere l'inserimento di determinati arbitri e, massimamente,
guardalinee e, infine, ad ottenere dal designatore una sensibilizzazione particolare
dell'arbitro prescelto.
Anche i dialoghi in esame vertenti su temi di politica federale in tema di assetto della
categoria arbitrale, fra un tesserato e un alto esponente AIA, particolarmente e
direttamente interessato ai programmi futuri, possono assumere una rilevanza disciplinare,
alla luce di quanto affermato nella decisione della C.A.F. pubblicata su CU 1\C del
14\7\2006.
In ordine alla relativa qualificazione, va rimarcata la differente valutazione operata, a
suo tempo, da questo Ufficio e dagli Organi giudicanti su contatti analoghi a quelli in
esame. Infatti, la Procura, in tali fattispecie, contestò la violazione, in concorso formale, dei
previgenti artt. 1 e 6, commi 1 e 2 del C.G.S., sotto forma di condotte tese ad ottenere un
indebito vantaggio per la propria società sportiva. Inoltre, contestò la violazione del citato
art. 6 nella fattispecie degli atti diretti alla alterazione del regolare svolgimento o del
risultato della gara laddove riteneva integrata la prova dell'avvenuto avvicinamento
dell'arbitro da parte del designatore. Di contro, i Giudicanti nelle decisioni richiamate
nell'indice del fascicolo del presente procedimento, ritennero integrata la sola violazione,
sia pure particolarmente grave, dei principi di cui all'art. 1 allora vigente.
In conseguenza di tale contrasto interpretativo, permane la forbice valutativa
rappresentata dalle due linee interpretative richiamate, anche se, ovviamente, la decisione
del Giudicante assume una portata ben maggiore e fornisce un pregnante criterio
ermeneutico, anche alla luce della omogeneità delle decisioni intervenute, fatta eccezione
della decisione riguardante i Dirigenti della società JUVENTUS, alle quale parimenti si
rimanda per l'indicazione della gravità, protrazione e invasività delle rispettive condotte.
Va però sottolineato che il contrasto ermeneutico e valutativo evidenziato, nel caso di
specie, assume un minore rilievo concreto, posto che, anche con riferimento a tali
35
condotte, opera, comunque, la causa estintiva della prescrizione, ex art. 18 C.G.S., sulla
quale ci si soffermerà più dettagliatamente avanti.
IV K. RAPPORTI CON ALDO SPINELLI.
Si riportano, di seguito, le conversazioni ritenute rilevanti intercorse tra il Presidente
del Livorno (che disputava il campionato di serie A), Aldo SPINELLI, ed il designatore
arbitrale Paolo BERGAMO.
***
Telefonata prog. n. 14804 (del 3.01.2005 ore 16.32)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli. In particolare si deve rilevare in proposito che il Bergamo appella il suo
interlocutore come Presidente e, di contro, questi, parla dei successivi impegni della sua
squadra, coincidenti con quelli del Livorno. Inoltre l'interlocutore invita Bergamo ad andare
allo stadio a vedere il Livorno.
Da tali elementi questa Procura ritiene che l'interlocutore del BERGAMO debba
essere individuato nello SPINELLI.
Bergamo chiama Spine Ili esordendo con i complimenti per la sua apparizione in una
trasmissione televisiva.
Quindi i due interlocutori parlano di altri argomenti.
Bergamo, poi, chiede a Spinelli se è interessato a distribuire allo stadio una
pubblicazione che egli ha fatto in occasione di un memorial Picchi.
Quindi Spinelli invita Bergamo ad andare a vedere il Livorno e Bergamo risponde che
non sa se andrà, anche per evitare che si pensi che è tifoso del Livorno, ma che
comunque è sempre vicino con il pensiero.
***
Telefonata prog. n. 22098 (del 24.01.2005 ore 21.48)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere verosimilmente Bergamo
e Spinelli:
Bergamo chiama Spinelli per chiedergli se è contento di come è andata la partita
Livorno-Milan (terminata 1-0 ed arbitrata da Farina) della sera precedente ed in risposta
36
Spinelli dice che è contentissimo, soprattutto di Farina che è stato molto bravo e chiede a
Bergamo di ringraziarlo ("Contentissimo, guardi, contentissimo, ringrazi anche Farina,
perché è stato bravo").
Bergamo, poi, chiede a Spinelli quando arriva a Livorno per poterlo andare a
salutare.
***
Telefonata prog. n. 22402 (del 26.01.2005 ore 15.31)
Nelle perizie non è stato indicato il numero del/'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli:
Bergamo e Spinelli si danno appuntamento per incontrarsi (conferma l'intenzione di
Bergamo esplicitata nella telefonata prog. 22098).
***
Telefonata prog. n. 33517 (del 8.03.2005 ore 10.12)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spine Ili:
Bergamo chiama Spine Ili che gli dice che è molto scontento dell'arbitraggio di
Racalbuto che viene definito, a più riprese, "scarso".
Bergamo ribatte che purtroppo, per una serie di motivi, non si potevano inserire in
griglia gli internazionali ed i migliori, in particolare Collina che, dovendo arbitrare in
Champions per regolamento UEFA, non poteva essere utilizzato in campionato, quindi la
rosa dei nomi era molto ristretta ed è uscito Racalbuto.
Spinelli dice a Bergamo che dovrebbero fare qualcosa per difendere la loro posizione
anche perché il loro Presidente (dell'A.I.A.) adesso se la prenderà con loro e ciò non è
giusto perché dovranno rispondere per colpa di arbitri scarsi.
Il contenuto ed il significato della presente telefonata sono resi ancora più chiari dalla
telefonata successiva.
***
Telefonata prog. n. 33566 (del 8.03.2005 ore 12.21)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
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gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli:
Bergamo chiama Spinelli per riprendere la telefonata precedente di circa due ore
prima ("Sì, dottore, sono di nuovo io, mi scusi per stamattina, ma ... "); i due interlocutori
parlano, prima, dell'arbitraggio di Racalbuto in Roma-Juventus; poi, di Tombolini che ha
arbitrato l'ultima gara del Livorno con il Palermo (del 6 marzo 2005, terminata 2-2).
Spinelli, dopo aver ricevuto risposta da Bergamo che non avrebbero potuto vedersi a
Livorno il giovedì successivo - perché Bergamo sarebbe stato a Roma ("No, giovedì siamo
a Roma da Carraro") - dice al suo interlocutore che si sarebbero visti la settimana
successiva ("Beh, ci vediamo allora la prossima settimana, eh").
Bergamo, infine, rassicura Spinelli che stavano preparando bene la gara successiva
del 13 marzo 2005 con il Brescia (U1.\ Noi stiamo preparando bene per Brescia. U2.\
Bene, ecco, mi raccomando").
La gara Brescia - Livorno, arbitrata da Nicola Ayroldi, è, poi, terminata 2-3.
***
Telefonata prog. n. 34879 (del 15.03.2005 ore 10.39)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli:
Bergamo chiama Spinelli per congratularsi per la sonante vittoria del Livorno (Brescia
- Livorno 2-3 disputata il 31 marzo 2005, arbitrata da Ayroldi).
Spine Ili replica dicendo che hanno vinto nonostante l'arbitro gli abbia negato tre
rigori.
Quindi Bergamo chiede un appuntamento, ma, siccome è assente, Spinelli gli dice di
rivolgersi a Perotti ("Sì, c'è Perotti, oggi c'è Perotti giù, sì, volentieri ..... Gli dico di venire
da lei, semmai con Signorelli, con tutt'e due, eh") e Bergamo dice che possono vedersi
presso la sua agenzia ("Eh, gli dica che io l'aspetterei nella mia agenzia") alle quattro o
alle cinque ("Alle quattro ... O alle cinque, basta che loro ... "), ricevendo l'assenso dei
Spinelli sull'orario ("Okay, okay").
In particolare, Bergamo intendeva fare da tramite con il Penarol (società uruguaiana)
che voleva far vedere al Livorno dei suoi giocatori per un torneo da disputare a Livorno
("siccome mi stanno cercando dall'Uruguay per fare un torneo a Livorno, il "Penarol" vuoi
farvi vedere dei giocatori").
38
***
Telefonata prog. 44144 (del 5.05.2005 ore 17.15)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli:
Bergamo chiama Spinelli il discorso si incentra sul prossimo impegno di campionato
del Livorno con il Siena (terminata 3-6 ed arbitrata da De Santis); Spinelli sottolinea
l'importanza dello stesso e riceve rassicurazioni da Bergamo sul fatto che "la stanno
preparando bene".
Infine Bergamo chiede a Spinelli di fare allenare con la prima squadra un giovane di
nome Fiorotto; Spinelli dice che si ricorderà di questo giocatore e che la domenica
successiva lui e Bergamo si sarebbero incontrati (" ... poi domenica ci vediamo tanto, no?),
ricevendo l'assenso di Bergamo (''Va bene").
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1 \C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta dello
SPINELLI appare presentare notevoli e molteplici profili di rilievo disciplinare.
Per quel che concerne la società livornese, il materiale documentale acquisito agli
atti del procedimento, ha rivelato la sussistenza di frequenti e confidenziali contatti tra il
Presidente della società Aldo SPINELLI ed il designatore arbitrale Paolo BERGAMO, nel
corso dei quali il primo non si limita ad esprimere, di volta in volta, apprezzamenti positivi o
giudizi negativi nei confronti del direttore di gara che ha diretto la partita in cui era
impegnata la propria squadra, ma pretende garanzie con riferimento alla designazione
dell'arbitro per le gare successive, sottolineando al proprio interlocutore la delicatezza e
l'importanza delle stesse e ricevendo anche rassicurazione da parte del Bergamo, nel
senso che i designatori arbitrali stavano provvedendo a "preparare bene la gara" in
questione, con chiaro riferimento ad una particolare attenzione nei confronti della società
livornese.
Da tali conversazioni emerge anche la impropria commistione di interessi tra il
massimo dirigente del Livorno ed il designatore arbitrale, laddove Bergamo si ingerisce in
questioni prettamente riguardanti la gestione della società e coinvolgenti interessi propri e
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specifica di quest'ultima, in particolare facendo da tramite per curare i contatti del Livorno
con altra società straniera al fine di visionare alcuni giocatori di quest'ultima ritenuti
interessanti ed ancora laddove chiede allo Spinelli di fare allenare con la prima squadra
del Livorno un giovane calciatore, verso il quale egli mostra particolare interesse.
Le condotte in questione, in particolare quelle in cui il Presidente Spinelli chiede ed
ottiene rassicuranti dichiarazioni circa la designazione del direttore della gara successiva
della propria squadra, non solo sembrano evidentemente idonee a perseguire il risultato di
un trattamento di "favore" nei confronti della propria società sportiva, ma si rivelano anche
produttive in tal senso, dal momento che il designatore arbitrale, in più di una occasione,
rassicura il proprio interlocutore riguardo al fatto che questa "attenzione" ci sarà ("stiamo
preparando bene la gara).
Infine, anche le conversazioni su temi di politica federale in tema di assetto della
categoria arbitrale, fra un tesserato e un alto esponente AIA, particolarmente e
direttamente interessato ai programmi futuri, possono assumere una rilevanza disciplinare,
alla luce di quanto affermato nella decisione della C.A.F. pubblicata su CU 1\C del
14\7\2006.
In ordine alla qualificazione delle condotte esaminate è necessario ripetere quanto
osservato con riferimento alla posizione del MEANI e, quindi, va rimarcata la differente
valutazione operata, a suo tempo, da questo Ufficio e dagli Organi giudicanti su contatti
analoghi a quelli in esame. Infatti, la Procura, in tali fattispecie, contestò la violazione, in
concorso formale, dei previgenti artt. 1 e 6, commi 1 e 2 del C.G.S., sotto forma di
condotte tese ad ottenere un indebito vantaggio per la propria società sportiva. Inoltre,
contestò la violazione del citato art. 6 nella fattispecie degli atti diretti alla alterazione del
regolare svolgimento o del risultato della gara laddove aveva ritenuto integrata la prova
dell'avvenuto avvicinamento dell'arbitro da parte del designatore. Di contro, i Giudicanti
nelle decisioni richiamate nell'indice del fascicolo del presente procedimento, ritennero
integrata la sola violazione, sia pure particolarmente grave, dei principi di cui all'art. 1
allora vigente.
In conseguenza di tale contrasto interpretativo, permane la forbice valutativa
rappresentata dalle due linee interpretative richiamate, anche se, ovviamente, la decisione
del Giudicante assume una portata ben maggiore e fornisce un pregnante criterio
ermeneutico, anche alla luce della omogeneità delle decisioni intervenute, fatta eccezione
per la decisione riguardante i Dirigenti della società JUVENTUS, alla quale parimenti si
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rimanda per l'indicazione della gravità, protrazione e invasività delle rispettive condotte,
per come accertate a carico di questi ultimi.
Va però sottolineato che il contrasto ermeneutico e valutativo evidenziato, nel caso di
specie, assume un minore rilievo concreto, posto che, anche con riferimento a tali
condotte, opera, comunque, la causa estintiva della prescrizione, ex art. 18 C.G.S., sulla
quale ci si soffermerà più dettagliatamente avanti.
IV L. RAPPORTI CON GIACINTO FACCHETTI.
CONTATII CON APPARTENENTI ALL'AIA
Dall'esame degli atti sono emersi contatti intercorrenti tra il Presidente
dell'Internazionale Facchetti e vari esponenti del settore arbitrale che assumono rilevanza,
oltre che per la specificità dei contenuti, anche perché costituiscono elementi dimostrativi
del rapporto privilegiato, quanto meno rispetto alla generalità delle altre società, che la
società sportiva in questione poteva vantare, all'epoca, con il mondo arbitrale in molte sue
componenti.
Giova ricordare in proposito che Paolo Bergamo, nella stagione sportiva 2004/05,
insieme al sig. Pierluigi Pairetto, era Commissario della Commissione nazionale arbitri di
serie A e B mentre Giacinto Facchetti (deceduto il 4 settembre 2006), nella stagione
sportiva 2004/05 era Presidente dell'lnter e Massimo Moratti era socio di riferimento
dell'lnter (cfr. audizione sig. Moratti del 31 marzo 2011).
Gennaro MAZZEI, all'epoca dei fatti era Vice Commissario della Commissione
Nazionale arbitri di serie A e B, con l'incarico di preparatore tecnico degli assistenti. In
relazione alla sua funzione, proponeva "una griglia col nome di due assistenti per ciascuna
partita ai designatori, che utilizzavano in autonomia tali mie proposte" (cfr., a tal proposito,
audizione innanzi Procura in data 3 marzo 2011).
Massimo De Santis era Arbitro internazionale di CAN A e B nella stagione 2004/05 (e
sino alla stagione 2005/06, al termine della quale è stato deferito nell'ambito del
procedimento disciplinare meglio noto come "calciopoli").
Nella stagione sportiva 2004/05 il sig. Lanese era Presidente dell'A. I. A. , è stato uno
dei soggetti deferiti nell'ambito del processo sportivo denominato "calciopoli" per aver
"tradito il proprio compito istituzionale di tutela della categoria ed il proprio dovere di ligia
osservanza delle norme federali e di settore" (cfr. pago 73 C.U. n.1/CF del 25 luglio 2006).
Si rammenta che la Commissione d'Appello Federale con decisione del 14 luglio 2006
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(C.U. n.1/C), ha irrogato al sig. Lanese la sanzione di 2 anni e 6 mesi di inibizione,
successivamente confermata dalla Corte Federale, con decisione di cui al C.U. n.1/CF del
25 luglio 2006 , "tenuto conto dell'opacità delle condotte ascrittigli, in particolare modo
incompatibili con il prestigio della carica di Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, e
del conseguente disdoro provocato per il prestigio della categoria (cfr. pago 79 C.U. n.1/CF
del 25 luglio 2006 ). Successivamente, tale sanzione è stata ridotta dagli Organi Arbitrali
presso il C.O.N.I.
Di seguito si riporta il contenuto sintetico dei contatti fra il Presidente
dell'INTERNAZIONALE e appartenenti al settore arbitrale, facendo rinvio, per il testo
integrale, alla relazione depositata in atti.
FACCHETII - BERGAMO
Telefonata prog. n. 4853 (del 26.11.2004 ore 09.51)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
I due interlocutori discutono di chi mettere nella griglia per la successiva giornata di
campionato nella quale si affrontavano Inter e Juventus.
Nella stessa telefonata Facchetti si lamenta di "qualche problemino" con Bertini, ma
Bergamo precisa che se fosse designato tale arbitro, ci avrebbe parlato lui ("semmai ci
parlo").
Si sottolinea che, la sera precedente a tale telefonata, Facchetti aveva parlato con
Gennaro Mazzei, vice commissario CAN, con il quale aveva parlato degli assistenti per la
stessa gara.
Per completezza d'analisi, si evidenzia che oggetto di attenzioni giornalistiche è stato
individuare chi, tra i due interlocutori, sia stato a pronunciare il nominativo dell'arbitro
Collina.
A tal proposito:
a) nella relazione di perizia fonica l'ing. Porto, perito del Tribunale napoletano,
attribuisce la pronuncia della parola "Collina" al sig. Bergamo;
b) alla luce di quanto affermato dal perito come indicato al punto sub a) appare
particolare la posizione assunta dal sig. Bergamo che, sia con gli organi di stampa (cfr. ad
es. www.lastampa.itlsportlcmsSezionilcalcio/201 004articoli/26336 girata.asp), che, anche
nel corso dell'audizione innanzi a questo Ufficio (in data 21 dicembre 2010), ha precisato
"che il nome di Collina, lo pronunciò Facchetti ed io immediatamente dopo gli confermai
42
che sarebbe stato inserito in quella griglia insieme ad altri arbitri internazionali" (cfr.
audizione del 21 dicembre 2010).
***
Telefonata prog. n. 12447 (del 23.12.2004 ore 16.05)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
La telefonata appare rilevante in quanto Facchetti dice a Bergamo di passare da
Moratti che aveva un "regalino" per lui.
Bergamo, innanzi a questo Ufficio, ha ricordato la telefonata in questione precisando
di ritenere "senza meno di averlo ricevuto", ma di non ricordare "a distanza di tempo di che
omaggio si trattasse" (cfr. aud. Bergamo 21/12/10).
Moratti, a tal proposito, in sede di audizione, non ha escluso che, essendo vicino il
Natale, potesse aver "predisposto la consueta strenna natalizia", potendo, comunque,
escludere "che ave il regalo .... Fosse stato predisposto e/o consegnato che lo stesso
fosse di valore rilevante o diverso dalla oggettistica che viene usualmente predisposta per
le festività".
La telefonata in esame dimostra, in ogni caso, la consuetudine di rapporti fra
Bergamo e Facchetti e il fatto che il regalo di cui si parla nella telefonata non fosse stato
trasmesso con modalità ufficiali.
In relazione all'andamento del campionato dell'lnter, Bergamo, nella telefonata in
esame, dopo aver precisato che anche lui voleva parlare con Moratti, " ... , per fare così
qualche riflessione insieme, ... ", precisa che "è una situazione che vorrei proprio anch'io
aiutarvi a ... a raddrizzare, perché insomma la squadra non merita mica la posizione che
ha, se no guarda che i sacrifici vengono vanificati proprio".
Appare quasi superfluo osservare che il contenuto di tali affermazioni appare del
tutto contrastante con il ruolo e la funzione in quel momento ricoperti dal Bergamo.
Nella stessa conversazione, Facchetti fornisce a Bergamo il cellulare di Moratti.
***
Telefonata prog. n. 14813 (dello 03.01.2005 ore 16.45)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
43
La telefonata appare rilevante in quanto Bergamo invita Facchetti a cena a casa sua
a Livorno, in occasione della gara Livorno-Inter; Bergamo si è preoccupato di far presente
che a tale cena Facchetti avrebbe potuto portare una "persona fidata" .
In sede di audizione (cfr. 21 dicembre 2010), innanzi a questo Ufficio, Bergamo ha
confermato la cena in questione, pienamente comprovata dalle telefonate successive.
***
Telefonata prog. n. 15271 (dello 05.01.2005 ore 16.16)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n.335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti;
Telefonata prog. n. 15338 (dello 05.01.2005 ore 18.31)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
nella telefonata il primo interlocutore nomina Giacinto riferibile al Facchetti:
Le due telefonate (prog. 15271 e 15338 in pari data) appaiono rilevanti in quanto
confermano che vi fu una cena a Livorno tra Bergamo e Facchetti (presente in quella città
in occasione della gara Livorno-Inter), e, conseguentemente, dimostrano l'esistenza
quanto meno di una cena riservata con il sig. Facchetti, all'epoca dei fatti
dirigente/presidente dell'Internazionale, svoltasi nell'abitazione privata del sig. Bergamo, al
riparo da occhi indiscreti (ma solo di "persone fidate": cfr. prog. 14813) e con modalità
(Bergamo dice a Facchetti: Quando te arrivi mi chiami e ti dico dove sono" e, poi, "Appena
esci sulla tua destra vedi una macchina ferma con le luci. .. le frecce di posizione accese")
finalizzate a non pubblicizzare gli incontri stessi.
In sede di audizione, Bergamo ha precisato che, nella stagione sportiva 2004/05,
aveva invitato a cena in distinte circostanze Facchetti, Galliani (che declinò l'invito) e
Moggi con Giraudo.
Bergamo ha, poi, precisato di aver avuto "anche altri incontri con tesserati, non
connotati da pubblicità" ed in particolare, ha ricordato di un "pranzo con il Presidente
Moratti e le rispettive signore, presso la sua abitazione estiva a Forte dei Marmi, al termine
della mia terza stagione da designatore, quando l'lnter perse lo scudetto in concomitanza
con la sconfitta all'ultima giornata della Lazio" e, poi, nella stagione sportiva 2004/05
pranzò "con il presidente della Salernitana, Aliberti".
44
Bergamo ha aggiunto che "è possibile che negli incontri suddetti si sia parlato di
arbitraggi sfavorevoli per errori arbitrali, ma in un contesto di dialettica e nel rispetto dei
ruoli" (cfr. verbale 21/12/10).
***
Telefonata prog. n. 16373 (dello 09.01.2005 ore 12.33)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti;
Telefonata prog. n. 16771 (del 10.01.2001 ore 11.44)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Le suindicate telefonate appaiono rilevanti alla luce delle seguenti osservazioni.
Nella telefonata 16373: Bergamo e Facchetti parlano della gara che dovrà essere
arbitrata da Bertini che "viene predisposto a fare una bella gara".
Nella telefonata 16771 gli interlocutori parlano dell'arbitro e degli assistenti da inviare
ad arbitrare mercoledì per la Coppa Italia: in particolare Bergamo illustra a Facchetti chi
aveva intenzione di inviargli come tema arbitrale ("mercoledì avevo intenzione di mandarti
come assistenti. .. siccome a Bologna non è una partita scontata, secondo me, avevo
intenzione di metterti Geminiani e Niccolai, che sono due toscani bravi" e "Avevo
intenzione di mandarti Gabriele").
In relazione a tale conversazione, Moratti, in sede di audizione, ha riferito che non ne
era a conoscenza e che, in ogni caso, a suo avviso "il fine di Bergamo era di far passare
cose scontate come se si trattasse di favori, ovvero finalizzate a tenere un buon rapporto".
***
Telefonata prog. n. 18780 (del 17.01.2005 ore 10.50)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
nella telefonata il primo interlocutore nomina Giacinto riferibile al Facchetti:
La telefonata appare rilevante in quanto Facchetti dice a Bergamo che gli lascerà,
nella reception dell'hotel Michelangelo di Milano, due tessere (relativa alle gare dell'lnter)
ed una borsa.
45
Su tale circostanza Bergamo ha affermato di non ricordare della borsa e del suo
contenuto, ma di non poterlo escludere, aggiungendo che "potrei ipotizzare che potesse
essere il borsone con il materiale sportivo dello sponsor tecnico di cui la società faceva
omaggio"; ha precisato che la dazione dei regali da parte di società di calcio "doveva
essere comunicata all'AIA, per specificarne la natura" ed ha escluso "di aver ricevuto altri
regali al di fuori di questa prassi consuetudinaria e della relativa procedura di
comunicazione". (cfr. aud. Bergamo 21/12/10).
***
Telefonata prog. n. 22554 (del 27.01.2005 ore 14.47)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Bergamo si duole con Facchetti del risultato della gara Inter-Chievo (terminata 1-1)
perché Paparesta (arbitro della gara) era "preparato a farla bene" e precisa che Palanca,
designato per la partita di Coppa Italia, Atalanta-Inter del 27 gennaio 2005 farà "una bella
partita".
Tale gara è, poi, terminata con la vittoria dell'lnter fuori casa per 0-1.
***
Telefonata prog. n. 22990 (del 30.01.2005 ore 14.48)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Nella telefonata in esame i due interlocutori parlano del rapporto conflittuale tra
Roberto Mancini (all'epoca dei fatti allenatore dell'lnter) e Matteo Trefoloni (arbitro CAN A).
Facchetti dice di aver parlato con Mancini; Bergamo dice di aver fatto lo stesso con
Trefoloni, rassicurando Facchetti che l'arbitro della gara Palermo - Inter (Trefoloni) del 30
gennaio 2005 (poi terminata 0-2), farà una bella gara.
***
Telefonata prog. n. 23611 (del 02.02.2005 ore 10.25)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
I due interlocutori commentano la direzione di gara di Trefoloni, arbitro in Palermo -
Inter del 30 gennaio 2005, e della simulazione del calciatore Brienza del Palermo.
46
Poi commentano la designazione di Racalbuto per la gara di campionato Inter -
Atalanta.
Facchetti chiede se l'lnter si deve preoccupare di Racalbuto, perché lui ci ha litigato
("io ci ho litigato"), ma Bergamo lo rassicura perché "gli ho parlato ..... lo ci ho già parlato,
ho parlato con gli assistenti e ora nel pomeriggio ci siamo dati di nuovo un appuntamento
telefonico per tenerlo tranquillo ...... Ma ci parlo... ci ho già parlato e ci riparlo nel
pomeriggio, stai tranquillo".
La gara, disputata mercoledì 2 febbraio 2005 è, poi, terminata 1-0 per l'lnter.
***
Telefonata prog. n. 29758 (del 25.02.2005 ore 09.53)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore appare fondatamente essere Facchetti:
I due interlocutori commentano la gara Udinese - Inter, del 19 febbraio 2005,
terminata 1-1 con goal del pareggio dell'Udinese al 45° del secondo tempo. In porta per
l'lnter vi era Toldo (di cui si fa cenno nella telefonata).
Poi Bergamo tranquillizza il suo interlocutore, dice che, per la gara del 27 febbraio
Inter - Milan (terminata 0-1 ed arbitrata da De Santis), farà una griglia ampia con Collina -
Trefoloni - Messina - De Santis e che designerà come assistenti Griselli e Mitro.
Bergamo, poi, aggiunge "No, ma hai visto, no? Che le cose ..... Eh, eh, l'importante
che ci sia la disponibilità da parte di tutti nell'accettare, vedrai che le cose vanno bene".
***
Telefonata prog. n. 41702 (del 26.04.2005 ore 11.36)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
I due interlocutori parlano della gara con la Juve del 20 aprile 2005, terminata 0-1 per
l'lnter (arbitro De Santis).
Bergamo dice a Facchetti che "c'ho tenuto molto alla partita con la "Juventus",
credimi, perché la partita era stata preparata bene e - inc. -, la partita è stata - inc. -
proprio bene, a parte che lui deve pensare al mondiale, non può pensare ad altre storie,
quindi mi ha ... mi ha accontentato in quella partita, sì, devo dire di sì".
***
47
Telefonata prog. n. 45456 (deI1'11.05.2005 ore 16.05)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Alla vigilia dell'incontro di Coppa Italia, Cagliari - Inter del 12 maggio 2005 (terminata
1-1 ed arbitrata da Bertini) Facchetti chiama Bergamo e dice di aver "controllato lo score"
con l'lnter dell'arbitro Bertini. Fino a quel momento nelle partite arbitrate da Bertini, l'I nter
aveva avuto quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte.
Facchetti chiede di riferire all'arbitro Bertini che "domani è determinante".
Bergamo rassicura Facchetti dicendo che nello score la voce "vittoria" ("Beh, una la ...
dici te, una la smuove, ma deve smuovere quella che comincia per "vu", eh, (ride)) sarà
modificata, intendendo che lo score sarà 5 vittorie 4 pareggi e 4 sconfitte, e che,
comunque, la partita "ma viene bene, vedrai, perché è un ragazzo intelligente e ha capito
come si cammina. C'è voluto un po' per capire, ma insomma, meglio tardi che mai".
Poi Bergamo, con riferimento alla gara Inter-Livorno di domenica 15 maggio 2005
(terminata 1-0 ed arbitrata da Brighi), dice a Facchetti che la partita è tranquilla e quindi
avrebbe mandato un esordiente e chiedergli se è d'accordo ("Ci mettiamo anche un
esordiente, per voi non è un problema, vero?"), ricevendo il consenso di Facchetti.
Bergamo, in particolare, fa riferimento all'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni, fratello "più
giovane e più bravo" di Mario Mazzoleni, che, però, come accennato, non sarà designato.
Bergamo, infine, chiede 4 biglietti per la gara e si riserva di comunicare i nomi dei
suoi amici destinatari dei biglietti.
***
Telefonata prog. n. 45994 (del 14.05.2005 ore 10.00)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Bergamo dice a Facchetti che sta cercando, "in tutte le maniere" ("l'avrai visto con
Bertini"), di creare "quello spirito .... tra noi e la squadra" (atteso che vari giocatori dell'lnter
ed anche l'allenatore Mancini, erano soliti protestare) ed "un clima positivo" e, pertanto,
suggerisce a Facchetti di far adottare all'lnter un atteggiamento distensivo con gli arbitri.
***
FACCHETTI PAIRETTO
48
Va premesso che, nel corso dell'audizione, innanzi a questo Ufficio, il sig. Pairetto ha
evidenziato che il rapporto personale con Facchetti, dopo "un'amicizia nata sui campi di
calcio quando ancora arbitrav(o)a", è "proseguita quando lui è diventato dirigente e
Presidente dell'lnter" (cfr. aud. del 28 dicembre 2010).
***
Telefonata prog. n. 24172 (dello 02.02.2005 ore 10.28)
Utenza intercettata n.335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 in uso a Facchetti:
Dopo aver parlato di questioni legate ad una Commissione arbitri Uefa, Pairetto dice
che sta preparando bene ("prepariamo anche poi bene i. .. sai, per la prossima sempre") e,
poi, commenta con Facchetti che la squadra dell'lnter ultimamente sta andando
abbastanza meglio.
***
Telefonata prog. n. 26646 (dell'11.02.2005 ore 19.52)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a PaireUo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Facchetti chiede a PaireUo lo stato di forma di Trefoloni ("Sì, hai messo in forma
Trefoloni?"), arbitro designato per la gara del 12 febbraio 2005, Inter - Roma, terminata 2-
O, in quanto in passato vi erano stati dei problemi dell'arbitro senese con Mancini,
allenatore dell'lnter.
Pairetto conclude il colloquio precisando che si tratta di "cose private" (,'Perché sai
che sono sempre cose private, eh") di cui sono a conoscenza solo loro due ("Non si
sanno, ecco, queste cose qui, è proprio una cosa, ecco, tra te e me").
Con particolare riferimento a tale telefonata Pairetto, nell'audizione del 28 dicembre
2010, ha riferito a questo Ufficio che:
l'espressione usata da Facchetti se Trefoloni è stato "messo in forma", "al di là del
suo significato lessicale, debba essere interpretata nel senso che lui in realtà volesse
chiedermi in modo informale, stante il mezzo telefonico che stava usando, se l'arbitro
fosse in forma. Preciso che non ebbi alcun dubbio al riguardo poiché conoscevo la
persona come di grande educazione e rispetto nei confronti del suo interlocutore anche
nelle occasioni in cui si lamentava di presunti torti subiti";
in relazione alla raccomandazione fatta a FaccheUi:"mi raccomando, sai che son
sempre cose private, eh?! ...... Non si sanno ecco queste cose qui, è proprio una cosa fra
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di noi", Pairetto ha precisato che "con tale raccomandazione intendevo sottolineare
l'esigenza che il contenuto dei nostri discorsi sulle designazioni delle competizioni
internazionali non venisse divulgato anzitempo ai giornalisti, in quanto l'ufficializzazione
delle designazioni stesse avveniva solo settantadue ore prima della relativa gara. Pur
non avendo fatto cenno al mio interlocutore che oggetto della raccomandazione fossero le
designazioni internazionali ciò era assolutamente scontato poiché anche in altre occasioni
in cui parlammo di designazioni internazionali feci la stessa raccomandazione, né vi era
alcuna possibilità che vi fosse alcun riferimento al Trefoloni, in quanto egli era già stato
sorteggiato e pubblicizzata la sua designazione".
Appare evidente che la giustificazione fornita dal Pairetto rispetto al contenuto della
telefonata non è credibile né convincente, in quanto dalla obiettiva lettura della trascrizione
rimane evidenziato che la conversazione non attiene solo alla mera designazione
dell'arbitro ma anche, e soprattutto, alle altre circostanze ben esplicitate nel corso della
telefonata.
***
Telefonata prog. n.38047 (del 17.03.2005 ore 21.32)
Utenza intercettata n.335/8189303 in uso a Pairetto
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore appare verosimilmente essere Giacinto Facchetti:
Pairetto augura "in bocca al lupo" a Facchetti per una gara di Champions dell'lnter.
***
Telefonata prog. n.38440 (del 20.03.2005 ore 11.43)
Utenza intercettata n.335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 335/281033 in uso a Facchetti:
Pairetto chiama Facchetti per chiedere due biglietti per la partita dell'lnter.
***
Telefonata prog. n. 40530 [erroneamente indicata in alcuni indici con il prog. 40503]
(del 31.03.2005 ore 11.32)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata);
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore appare verosimilmente essere Facchetti:
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Sabato 2 aprile 2005 si dovevano giocare alcuni degli anticipi del campionato (e tra
questi Bologna - Inter), ma le gare non furono giocate a causa della morte del pontefice
Karol Wojtyla, deceduto il 2 aprile 2005.
Il 31 marzo - giorno della telefonata in esame - Facchetti e Pairetto, dopo aver
commentato alcune gare internazionali, discutono dell'imminente incontro Bologna-Inter
(poi disputatosi il 9 aprile 2005 e terminato 0-1)
Pairetto spiega che "per sabato è importante" e che "Noi mettiamo giù tutti arbitri
internazionali, perché credo metteremo insieme le partite ... quelle, sai, "Milan - Inter" e .... ,
anche perché dobbiamo mettere insieme quelle perché, per mettere dentro Collina ... ".
***
Telefonata prog. n. 43117 (del 12.04.2005 ore 10.21)
Utenza intercettata n.335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/281033 in uso a Facchetti:
Pairetto chiede due biglietti per una partita dell'lnter.
FACCHETII - MAZZEI
Telefonate tra Gennaro MAZZEI, all'epoca Vice Commissario della Commissione
Nazionale arbitri di serie A e B, con l'incarico di preparatore tecnico degli assistenti e
FACCHETII. Il primo, in relazione alla sua funzione, proponeva "una griglia col nome di
due assistenti per ciascuna partita ai designatori, che utilizzavano in autonomia tali mie
proposte" (cfr., a tal proposito, audizione innanzi Procura in data 3 marzo 2011) e Giacinto
Facchetti.
* * *
Telefonata prog. n. 61 (del 25.11.2004 ore 17.50)
Utenza intercettata n. 335/1016272 in uso a Mazzei (in uscita)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore nomina Giacinto riferibile al Facchetti (cfr. anche successivo prog. 69);
Telefonata prog. n. 69 (del 25.11.2004 ore 17.51)
Utenza intercettata n. 335/1016272 in uso a Mazzei (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Le due telefonate (interrotte dalla caduta della linea telefonica) possono essere lette
congiuntamente.
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Facchetti, sapendo che Mazzei si sta recando a Coverciano, chiede di scegliere ("Eh,
sceglili ... sceglili bene per ... per domenica sera, eh") bene gli assistenti (evidentemente
per la gara che riguarda l'lnter) e Mazzei risponde che indicherà il numero 1 ed numero 2
e cioè IVALDI e PISACRETA.
Facchetti, poi, aggiunge che per l'arbitro ci vuole il numero uno ("E il numero uno
degli arbitri") e che non devono fare i sorteggi ("Lì non devono fare sorteggi, lì devono ... "),
alla domanda di Mazzei "come si fa" (n.d.r.: a non fare i sorteggi), Facchetti dice "Ma dai".
Quando riprende la conversazione - in seguito alla caduta della linea telefonica -
Mazzei spiega come funziona la formazione della griglia e delle preclusioni, e, dopo aver
detto che i designatori "devono studiare una griglia dove le possibilità sono più alte per lui",
rassicura Facchetti dicendogli che dopo ne avrebbe parlato con Bergamo.
Dall'esame delle suindicate telefonate si evince, quindi, che il sig. Facchetti
esercitava pressioni per la designazione degli assistenti di gara per la partita successiva e
riceveva riscontro dal Vice Commissario che lo rassicurava rispondendogli che avrebbe
indicato il numero 1 e il numero 2.
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Telefonata prog. n. 3599 (del 11.12.2004 ore 16.29)
Utenza intercettata n. 335/1016272 in uso a Mazzei (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Mazzei e Facchetti parlano di un possibile incontro per l'indomani e si accordano
sulle modalità di ritiro da parte di Mazzei di due biglietti per lo stadio.
***
Telefonata prog. n. 3629 (del 12 [in alcuni indici è erroneamente indicato
1'11 ].12.2004 ore 16.29)
Utenza intercettata n. 335/1016272 in uso a Mazzei (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Facchetti e Mazzei riprendono il discorso, affrontato il giorno prima, di un loro
incontro e dei biglietti.
Facchetti indica un orario in cui possono vedersi ("Ah, allora ci vediamo verso che
ora? Alle undici?"), ma Mazzei dice che gli manderà a prendere i biglietti "l'avvocato
Borrello, che è della procura arbitrale", perché "tanto i biglietti li piglia lui", mentre loro due
52
parleranno "con calma allo stadio", perché li dove sta Facchetti "ci son giornalisti,
fo tog rafi" .
Quando Facchetli aggiunge che vuoi regalargli subito una maglia (dell'lnter)
promettendogli di fargli avere "anche le altre", Mazzei dice che la maglia "me la lasci
all'albergo a nome mio, non darla in mano all'avvocato Borrello".
Il discorso prosegue sugli assistenti della gara dell'lnter Consolo e Niccolai; Mazzei
dopo aver detto che sono bravi aggiunge "poi oggi all'una li vado a salutare e li vedo io
ok?".
Sul significato di tale frase, obiettivamente non equivoca, il Mazzei non ha fornito una
giustificazione alternativa credibile e convincente.
FACCHETII - DE SANTIS
Telefonata prog. 4532 (del 01.03.2005 ore 11.31)
Utenza intercettata 335/6372197, in uso a De Santis (in entrata)
Utenza collegata n. 02/7715330 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) numero telefonico della sede
dell'lnter; interlocutore Giacinto Facchetti:
Facchetti ( dalla sede del/'Inter) chiama De Santis per dire che ci teneva a salutarlo
perché non era riuscito a farlo al termine dell'incontro Inter - Milan, del 27 febbraio 2005,
arbitrata da De Santis e terminata 0-1.
A tal proposito, De Santis dice a Facchetti di non preoccuparsi (dei mancati saluti nel
post gara) e riferisce a Facchetti che "lui è stato gentilissimo".
I due, poi, commentano la partita e De Santis dice a Facchetti che se la può
prendere solo con la fortuna ("solo con la fortuna te la puoi prendere"), perché la partita
era da pareggio, poi c'è stato un episodio che ha cambiato la partita.
***
Contatto prog. 8046 (del 24.03.2005 ore 18.57)
Utenza intercettata 335/6372197, in uso a De Santis (in uscita)
Utenza collegata n. 335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) in uso a soggetto a Giacinto
Facchetti:
Tale sms conferma che c'erano contatti telefonici tra De Santis e Facchetti al quale il
primo dava del "tu".
***
Telefonata prog. 8063 (del 24.03.2005 ore 19.41)
53
Utenza intercettata 335/6372197, in uso a De Santis (in entrata)
Utenza collegata n. 335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) in uso a Giacinto Facchetti:
I due interlocutori parlano di vari argomenti ed, in particolare, dell'ultimo derby con il
Milan (cfr. prog. 4532 del 1 marzo 2005); poi si scambiano gli auguri di Pasqua.
***
LANESE - FACCHETII
Telefonata prog. 62981 (deI/'8.02.2005 ore 12.41)
Utenza intercettata 335n587178, in uso a Lanese (in uscita)
Utenza collegata n. 335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) in uso a Giacinto Facchetti:
Lanese chiede a Facchetti dei biglietti per un amico per la partita di sabato 12
gennaio 2005, Inter - Roma.
Lanese, poi, dice a Facchetti che per il futuro i designatori saranno condizionati dal
loro OK (,'Perché so che ora questi designatori saranno un po' condizionati dalla vostra ...
dal vostro okay, no?")
***
Telefonata prog. 7799 (del 10.05.2005 ore 15.51)
Utenza intercettata 335/7587178, in uso a Lanese (in entrata)
Utenza collegata n. 02/7715330 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) numero telefonico della sede
dell'lnter; interlocutore Giacinto Facchetti:
Facchetti chiama Lanese per parlare della partita Brescia - Inter (terminata 0-3 ed
arbitrata da Paparesta).
Lanese dice che GHIRONI avrebbe chiamato Facchetti il giorno successivo per
mettersi d'accordo, entrambi dicono che gli daranno una mano.
Lanese chiede tre maglie della squadra.
Facchetti dice che dovranno essere affrontati i problemi dei designatori.
Lanese dice che a breve Carraro avrebbe convocato una riunione per fare tutte le
nomine, anche quelle dei designatori, ed aggiunge che bisogna stare attenti a quello che
si fa.
Lanese, infine, dice che prima bisogna vedere la progettualità e poi scegliere i nomi.
NUCINI - FACCHETTI
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Telefonate tra Danilo Nucini, nella stagione 2004/05 (al termine della quale smette di
arbitrare) è stato arbitro di CAN A e B, con 4 presenze in serie A e Giacinto Facchetti.
Preliminarmente si osserva che in ordine ai rapporti tra Nucini e Facchetti, l'allora
Ufficio indagini ha già svolto, nella stagione sportiva 2006/07, indagini (indagine 441 In
2006/07) che sono, poi, confluite nel procedimento che si è concluso con deferimento
(nota n.4349/602 quinvicies PF 06/07 del 23 aprile 2008) dei sigg.ri Moggi, Fabiani,
Franza Bonsignore e numerosi arbitri, per la nota vicenda delle "schede svizzere".
A tal proposito la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul
C. U. 13/CDN 2007/08 del 6 agosto 2008, ha precisato che "sui rapporti tra Nucini e
Facchetti non sono stati accertati fatti al riguardo censurabili .... " (cfr. pag.7 del suindicato
C.U.13/CDN).
Ciò premesso, deve sottolinearsi che, nel corso del procedimento penale n.13328/08
R.G., a carico di Ambrosino + altri, in ordine ai rapporti tra Nucini e Facchetti, ma non solo,
sono risultate confermate e/o sono emerse le seguenti ulteriori circostanze, di seguito
riportate in estrema sintesi:
a) nell'estate 2002 (cfr. pag.131 ud. dibatt.15/3/11 escussione Nucini) iniziarono i
rapporti (colloqui telefonici e non), e si intensificarono nell'autunno 2003 tra il sig. Nucini,
all'epoca dei fatti arbitro in attività ed il sig. Facchetti, prima dirigente e poi presidente
dell'lnter.
Da tale periodo Nucini svolse il compito di "cavallo di Troia" (definizione usata dallo
stesso Nucini nell'udienza dibattimentale in esame) al fine di acquisire informazioni, utili
per Facchetti, in relazione all'organizzazione di Moggi-Fabiani-De Santis;
b) nel corso dei loro rapporti Nucini raccontò a Facchetti della già nota "iniziazione"
presso l'Hotel Concorde di Torino (cfr. escussione Nucini pag.85 e ss. ud.dibatt. 26/5/09).
In particolare Nucini venne invitato il 25 settembre 2003 (cfr. escussione Nucini
pag.68 e ss. ud. dibatt. 15/3/11) ad un incontro con Moggi e Fabiani.
Nucini ha riferito che in tale occasione Moggi telefonò ai due designatori (cfr. pago 81
ud. dibatt. 15/3/11) e ricevette una scheda telefonica da Fabiani per comunicare
direttamente con lui (cfr. pag.68 e 81 ud. dibatt. 15/3/11) e mantenere, quindi, i contatti
con l'organizzazione (cfr. anche escussione del teste Gianfelice Facchetti, pago 12 udienza
dibattimentale del 15 marzo 2011), di cui facevano parte De Santis, Bergamo e Pairetto
che formavano il vertice di tale organizzazione (cfr. pag.19 ud. dibatt.15/3/11) che
esercitava "un potere di controllo molto ramificato all'interno del calcio" (cfr. pag.12 ud.
dibatt.15/3/11 );
55
c) nell'anno 2004, quando Facchetti e Nucini intrattenevano rapporti, il sig. Nucini fu
designato come quarto uomo per la gara Inter -Parma del 26 settembre 2004 (cfr.
pagA9);
d) in relazione ad una gara Ascoli-Fiorentina, Nucini, arbitro di quell'incontro,
ricevette una telefonata da Fabiani che gli disse "di dare addosso alla Fiorentina" (cfr.
escusso Gianfelice Facchetti, ud. dibatt. 15/3711);
e) in relazione ad una gara Avellino-Messina, arbitrata da Nucini, quest'ultimo
avrebbe detto a Giacinto Facchetti che "in quella partita aveva fatto qualcosa non del tutto
regolare, quella partita .... In quella partita vennero fischiati due rigori a favore del
Messina" (cfr. escusso Gianfelice Facchetti ud. dibatt. 15/3/11 pagg.28 e 55).
La gara del 12 ottobre 2003 terminò 2-0 a favore del Messina con due espulsi
dell'Avellino (cfr. pag.76 ud. dibatt. 15/3/11).
Nucini, ha, poi, dichiarato che al termine di tale gara fu chiamato al telefono da
Fabiani che gli disse "ricordati chi sono gli amici" (cfr. pag.75 ud.dibatt. 15/3/11) ed ha
ricordato che il giorno dopo l'incontro "sulla Gazzetta dello sport esce un articolo che sul
telefonino di Zeman prima della gara sarebbe comparso un messaggio che diceva "oggi
perderai due a zero e con due espulsi" (cfr. pagg.77-78 ud.dibatt. 15/3/11).
f) è, altresì, emerso (cfr. pag.143 ud. dibatto 15/3/11) che il sig. Nucini ha avuto la
possibilità di effettuare alcuni colloqui di lavoro con assicurazioni e con alcune banche; tra
queste, in particolare, con la Banca Popolare di Milano, nella persona del dott. Paolillo,
attuale amministratore delegato dell'lnter (cfr. pag.105 ud. dibatt. 15/3/11), grazie
all'interessamento del sig. Facchetti - ripetesi - all'epoca dirigente dell'Internazionale.
g) con riferimento al colloquio con la dott.ssa Boccassini, P.M. della Procura della
Repubblica di Milano, il Nucini ha riferito che ci andò da solo tra fine 2003 ed inizio 2004
(cfr. pag.133 ud. dibatt. 15/3/11) e si parlò di calcio a seguito di una denuncia (relativa ad
una confidenza fatta da un arbitro che sarebbe stato avvicinato da un designatore che gli
avrebbe consigliato di ammonire un determinato giocatore al fine di farlo squalificare per la
partita successiva che la sua squadra avrebbe dovuto giocare con la Juventus: cfr.
pag.135 ud. dibatto 15/3/11) che Casarin fece pubblicamente a Telelombardia e che fu
pubblicata su alcuni giornali (cfr. anche pag.89 e ss. ud. dibatt. 26/5/09).
A tal proposito, il sig. Moratti, in sede di audizione innanzi a questo Ufficio, ha
confermato di non aver fatto alcuna denuncia alla Boccassini ma ha aggiunto che a quanto
gli risulta "il Facchetti prese contatti senza presentare formale denuncia, come richiestogli
dal magistrato. Infatti il Facchetti dopo questo incontro preliminare tornò da me
56
rappresentando la necessità di presentare formale denuncia ma io lo sconsigliai, atteso
che ... temevo si trattasse di una trappola per lo più diretta a danneggiare l'lnter di cui lui
(n.d.r. Facchetti) era Presidente".
Con riferimento al colloquio Nucini-Boccassini, si segnala che l'avv. Gallinelli, legale
del sig. de Santis, ha riferito nella medesima udienza dibattimentale (cfr. pago 139) di aver
fatto richiesta formale alla Procura di Milano del "fascicolo archiviato al modello 45", senza
averne avuto ancora riscontro.
Viceversa, nell'istanza scritta di analogo contenuto formulata a questa Procura il 26
aprile 2011, lo stesso De Santis non ha fatto alcun riferimento alla suddetta richiesta
all'AGO ed al relativo esito.
h) Nucini ha confermato di aver ricevuto un messaggio da Facchetti in data 21
maggio 2006, nel quale vi era scritto che "ora che è uscito tutto" avrebbe potuto "rilasciare
una intervista al Corriere della Sera" e che ne sarebbe "uscito da uomo vero" (cfr. pago 142
ud. dibatto 15/3/11).
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta del
FACCHETII appare presentare notevoli e molteplici profili di rilievo disciplinare.
In questa trattazione specifica della posizione del FACCHETII, è appena il caso di
rilevare che la società Internazionale F.C. di Milano, oltre che essere interessata da
condotte tenute dal proprio Presidente che, ad avviso di questa Procura federale,
presentano una notevole rilevanza disciplinare per gli elementi obiettivamente emergenti
dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta essere, inoltre, l'unica
società nei cui confronti possano, in ipotesi, derivare concrete conseguenze sul piano
sportivo, anche se in via indiretta rispetto agli esiti del procedimento disciplinare, come già
anticipato nella premessa del presente provvedimento e come si specificherà anche in
seguito.
Dalle carte in esame e, in particolare, dalle conversazioni oggetto di intercettazione
telefonica, emerge l'esistenza di una fitta rete di rapporti, stabili e protratti nel tempo,
intercorsi fra il Presidente della società INTERNAZIONALE F.C., Giacinto FACCHETTI ed
entrambi i designatori arbitrali, Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETIO, fra i cui scopi
emerge, fra l'altro, il fine di condizionare il settore arbitrale.
57
La suddetta finalità veniva perseguita sostanzialmente attraverso una frequente
corrispondenza telefonica fra i soggetti menzionati, alla base della quale vi era un
consolidato rapporto di amicizia, come evidenziato dal tenore particolarmente
confidenziale delle conversazioni in atti.
Una prima circostanza acclarata dall'attività di indagine, di enorme rilievo ai fini
disciplinari, è rappresentata dalla frequenza dei contatti intercorsi fra il Presidente
dell'lNTER Giacinto FACCHETII ed i designatori arbitrali in questione e in alcuni casi,
come si dirà in seguito, tra Massimo MORATII, attuale Presidente dell'INTER ed all'epoca
socio di riferimento, ed il designatore Paolo BERGAMO.
La rilevanza, l'incidenza e la portata di tali rapporti, rese evidenti dal contenuto degli
stessi, sopra sinteticamente riportato, vanno valutate alla luce di un parametro
interpretativo assolutamente obiettivo, rappresentato dal ruolo e dalla posizione di
preminenza istituzionale ricoperta da ciascuno dei soggetti sopra indicati.
Inoltre, assume una portata decisiva la circostanza che le conversazioni citate
intervengono spesso in prossimità delle gare che dovrà disputare l'INTER e che oggetto
delle stesse sono proprio gli arbitri e gli assistenti impegnati con tale squadra. In relazione
a tali gare il Presidente FACCHETII si pone quale interlocutore privilegiato nei confronti
dei designatori arbitrali, parlando con essi delle griglie arbitrali delle gare che riguardano la
propria squadra nonché della stessa designazione della terna arbitrale ed interagendo con
i designatori nelle procedure che conducono alla stessa individuazione dei nominativi degli
arbitri da inserire in griglia e degli assistenti chiamati ad assistere i primi. In alcuni casi,
emerge anche l'assicurazione da parte dell'interlocutore di intervento diretto sul singolo
direttore di gara, come rivelato da alcune rassicurazioni che il designatore arbitrale rivolge
al proprio interlocutore, in cui si precisa che l'arbitro verrà "predisposto a svolgere una
buona gara" o, con eguale significato, che è stato "preparato a svolgere una bella gara"; o
ancora, affermazioni del designatore volte a tranquillizzare il Presidente Facchetti sulla
prestazione dell'arbitro, nel senso che gli avrebbe parlato direttamente lui o che già gli
aveva parlato. In un caso, addirittura, il designatore arbitrale, nel tentativo di tranquillizzare
il proprio interlocutore e sedare le preoccupazioni di quest'ultimo sulle tradizioni negative
della propria squadra con un determinato arbitro, afferma che quest'ultimo è stato avvertito
e che sicuramente lo score dell'lnter sotto la sua direzione registrerà una vittoria in più in
conseguenza della successiva gara di campionato.
Tale capacità di interlocuzione in alcuni casi diventa una vera e propria
manifestazione di consenso preventivo alla designazione di un arbitro (vedi designazione
58
di Mazzoleni in Inter-Livorno e quella di GABRIELE per una gara di Coppa Italia) e
rappresenta un forte potere di condizionamento sui designatori arbitrali, fondato su
rapporti di particolare amicizia e confidenza che il Presidente Facchetti può vantare nei
confronti degli stessi designatori e che trovano la loro concretizzazione espressiva nella
effettuazione anche di una cena privata con BERGAMO e nello scambio di numerosi favori
e cortesie (elargizione di biglietti e tessere per le gare dell'Internazionale, di gadget e
borsoni contenenti materiale sportivo della squadra milanese, etc ... ) e non meglio precisati
"regalin i".
Il consenso preventivo o, comunque, la richiesta di gradimento ad una designazione
rappresentano un elemento particolarmente rilevante sotto il profilo disciplinare e, in
proposito, è opportuno rinviare al contenuto della telefonata nel corso della quale
BERGAMO prospetta la possibilità di indicare, con designazione diretta, trattandosi di gara
di Coppa Italia, un arbitro da rilanciare e chiede, come detto, un avallo al predetto
Dirigente. Analogo "accreditamento" il BERGAMO chiede anche al MORATII, all'epoca
socio di riferimento dell'INTER, pregandolo di salutare l'arbitro prima della gara.
La posizione di tale società è, d'altra parte, confermata, anche dalla comunicazione
telefonica intercorsa tra il Presidente dell'A.I.A. Tullio LANESE ed il Presidente dell'lnter,
Giacinto FACCHETII in data 8.02.2005 - progr. 62981 - in cui il Lanese espressamente
dice a Facchetti che per il futuro i designatori saranno condizionati dal loro OK.
Questo Ufficio ritiene parimenti rilevanti le telefonate intercorse fra il F ACCHETTI e il
MAZZEI, il cui contenuto è stato già ampiamente commentato sopra. Invero, di sicura
rilevanza appaiono le richieste del FACCHETTI di designare determinati guardalinee e la
conseguenti rassicurazioni del MAZZEI che, in un caso, anticipa i nominativi degli stessi
all'interlocutore e, nell'altro, addirittura rassicura il predetto, dicendogli che, prima della
gara, "all'una li vado a salutare e li vedo, ok?".
In definitiva, sulla scorta degli elementi probatori analizzati, è emersa l'esistenza di
una rete consolidata di rapporti, di natura non regolamentare, diretti ad alterare i principi di
terzietà, imparzialità e indipendenza del settore arbitrale, instaurati, in particolare e per
quel che riguarda la società INTERNAZIONALE, fra i designatori arbitrali Paolo
BERGAMO e Pierluigi PAIRETTO (ma anche, sia pur in forma minore, con altri esponenti
del settore arbitrale) ed il Presidente dell'INTER, Giacinto FACCHETTI.
In fatto, appare evidente il pesante condizionamento, operato mediante le condotte
descritte, sui più delicati meccanismi di funzionamento del settore arbitrale, nei precipui
aspetti che possono interessare una singola società sportiva, per l'influenza determinante
59
e decisiva sul momento culminante dell'attività sportiva, ovvero la disputa della gara
ufficiale.
Pertanto, a giudizio di questo Ufficio, le condotte sopra descritte ed emergenti dalle
conversazioni telefoniche prese in esame, ascrivibili a BERGAMO, PAIREDO, MAZZE I e
FACCHEDI, integrano evidentemente la violazione dei doveri di lealtà, probità e
correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS. Ma, al contempo, proprio in considerazione
delle modalità e delle finalità di tali condotte, in se stesse già rilevanti ex art. 1 cit., si deve
ritenere che esse costituiscono un gravissimo attentato ai valori di terzietà, imparzialità ed
indipendenza del settore arbitrale nel suo complesso.
Invero, dalle modalità e dal contenuto delle telefonate non si può affatto ritenere
verosimile che le stesse fossero finalizzate a sollecitare l'attenzione dell'arbitro designato
alla delicatezza della gara, dal momento che, ovviamente, tale profilo è naturalmente
connaturato alla funzione arbitrale e, pertanto, una 'particolare attenzione' richiesta ai
componenti la terna arbitrale non può che assumere un significato di un trattamento di
favore, come costantemente affermato nelle decisioni degli Organi della Giustizia sportiva.
La completezza di analisi richiesta dalla complessità e dalla articolazione della
vicenda in esame impone di valutare anche un altro profilo emergente dalle dichiarazioni
rese dall'allora socio di maggioranza della società INTERNAZIONALE e dal contesto
storico emergente all'epoca dei fatti. Invero, a giudizio della Procura, non può
assolutamente assumere valenza esimente quanto asserito dal MORA DI in ordine alla
convinzione, quanto meno putativa, formatasi in ambito societario in quel particolare
periodo di tempo. L'attuale Presidente ha, infatti, dichiarato in sede di audizione che, alla
luce di molteplici episodi negativi che si erano, a suo avviso, ripetuti nel corso del tempo in
danno della squadra, era venuto meno la fiducia che i problemi avvertiti si sarebbero potuti
risolvere in ambito istituzionale.
Questo Ufficio ritiene in proposito che, anche in forza di tale convinzione, le condotte
esaminate non si possono assolutamente giudicare scriminate e, a sostegno di tale
convincimento, va richiamato quanto affermato con le decisioni assunte dagli Organi
Giudicanti della FIGC nel noto procedimento di cui al deferimento del 23 giugno 2006 nei
confronti, fra le altre, della società FIORENTINA. Questa società prospettava un
convincimento analogo, quanto meno sotto il profilo putativo, a quello lamentato dal
Presidente Moratti ma i Giudicanti non ritennero scriminate le condotte dei relativi Dirigenti
ma valutarono il predetto elemento solo come parametro di graduazione della gravità del
fatto e delle conseguenti sanzioni irrogate.
60
Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra sinteticamente riportate, questo Ufficio
ritiene che le condotte in parola siano tali da integrare la violazione, oltre che dei principi di
cui all'art. 1, comma 1, CGS, anche dell'oggetto protetto dalla norma di cui all'art. 6,
comma 1, CGS, in quanto certamente dirette ad assicurare un vantaggio in classifica in
favore della società INTERNAZIONALE F.C., mediante il condizionamento del regolare
fu nzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità
ed indipendenza, che devono necessariamente connotare la funzione arbitrale, in
violazione del previgente art. 6, commi 1 e 2, CGS, in vigore all'epoca dei fatti ed oggi
sostituito dall'art. 7, commi 1 e 2 del CGS.
Oltre alla responsabilità dei singoli tesserati, ne conseguirebbe, sempre ove non
operasse il maturato termine prescrizionale, anche la responsabilità diretta e presunta
della società INTERNAZIONALE F.C., ai sensi dei previgenti artt. 6, 9, comma 3, e 2,
comma 4, CGS, per quanto ascrivibile al proprio dirigente con legale rappresentanza ed al
BERGAMO, PAIRETTO e MAZZE I , all'epoca dei fatti, ovviamente, non tesserati per la
predetta società.
Però, in ordine alla qualificazione delle condotte esaminate come sopra prospettata,
è necessario ripetere quanto osservato con riferimento alla posizione del MEANI e, quindi,
va rimarcata la differente valutazione operata, a suo tempo, da questo Ufficio e dagli
Organi giudicanti su contatti analoghi a quelli in esame. Infatti, la Procura, in fattispecie
comparabili alla presente, contestò la violazione, in concorso formale, dei previgenti artt. 1
e 6, commi 1 e 2 del C.G.S., sotto forma di condotte tese ad ottenere un indebito
vantaggio per la propria società sportiva. Inoltre, contestò la violazione del citato art. 6
nella fattispecie degli atti diretti alla alterazione del regolare svolgimento o del risultato
della gara laddove aveva ritenuto integrata la prova dell'awenuto avvicinamento
dell'arbitro da parte del designatore. Di contro, i Giudicanti, nelle decisioni richiamate
nell'indice del fascicolo del presente procedimento, ritennero integrata la sola violazione,
sia pure particolarmente grave, dei principi di cui all'art. 1 allora vigente, con l'eccezione di
seguito riportata.
In conseguenza di tale contrasto interpretativo, permane la forbice valutativa
rappresentata dalle due linee interpretative richiamate, anche se, ovviamente, la decisione
del Giudicante assume una portata ben maggiore e fornisce un pregnante criterio
ermeneutico, anche alla luce della omogeneità delle decisioni intervenute, fatta eccezione
per la decisione riguardante i Dirigenti della società JUVENTUS, alla quale parimenti si
61
rimanda per l'indicazione della differente gravità, protrazione e invasività delle rispettive
condotte accertate a carico di questi ultimi.
Va però conclusivamente osservato che il contrasto ermeneutico e valutativo
evidenziato, nel caso di specie, assume un minore rilievo concreto, posto che, anche con
riferimento a tali condotte, opera, comunque, la causa estintiva della prescrizione, ex art.
18 C.G.S., sulla quale ci si soffermerà più dettagliatamente avanti.
IV M. RAPPORTI CON MASSIMO MORATTI
Risultano in atti anche alcune conversazioni intercorse tra il designatore Paolo
BERGAMO e l'allora socio di riferimento della società Internazionale Massimo MORATII,
le quali, sebbene caratterizzate da toni e contenuti sensibilmente diversi rispetto a quelli
riguardanti le conversazioni tra il Facchetti ed il Bergamo, assumono rilievo in questa sede
quale fattore di conferma di un contatto costante, stabile e privilegiato tra la società Inter,
nella persona del Presidente Facchetti ed esponenti del settore arbitrale, dal momento che
in tali telefonate tra il Moratti ed il Bergamo spesso si fa riferimento e si rimanda a
preventivi o successivi contatti tra il designatore arbitrale ed il Facchetti.
Di seguito si riportano le telefonate in questione.
***
Telefonata prog. n. 13459 (del 25.12.2004 ore 11.50)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/5601988 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Moratti;
Telefonata prog. n. 13473 (del 25.12.2004 ore 11.53)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/5601988 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Moratti:
Le due telefonate (prog. 13459 e 13473) - interrotte dalla caduta della linea -
appaiono rilevanti alla luce delle seguenti osservazioni:
nella telefonata 13459: Moratti e Bergamo concordano di incontrarsi e Bergamo
aggiunge che vuole fare "una confidenza" al suo interlocutore.
Bergamo, innanzi a questo Ufficio, ha detto di non ricordare "se effettivamente lo
incontrai e quale potesse essere la confidenza che intendevo fargli" (cfr. aud. 21/12/10);
Moratti, innanzi a questo Ufficio, ha rappresentato che "non avev(o)a uno specifico
fine di incontrare Bergamo", e le sue "erano dichiarazioni di mera cortesia, in un contesto
62
di auguri natalizi", ed ha concluso di poter "affermare con certezza che, di seguito a questa
telefonata non h(o)a poi nemmeno incontrato il Bergamo"; Moratti ha, poi, precisato di non
sapere quale "confidenza" gli volesse fare Bergamo;
nella telefonata 13473: Bergamo insiste che si devono vedere ("vediamoci noi due")
a Livorno (in occasione della gara Livorno - Inter) o a Milano.
***
Telefonata prog. n. 17001 (del 10.01.2005 ore 18.20)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/5601988 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Moratti:
La telefonata appare rilevante in quanto Bergamo commenta con Moratti l'esito della
partita Inter - Sampdoria (terminata 3-2 ed arbitrata da Bertini) ed il comportamento
dell'arbitro e degli assistenti, spiegando "Però, vede, se c'è un po', diciamo, di lavoro
naturalmente da parte nostra".
Bergamo, poi, dice a Moratti di aver sentito Facchetti "per confermare anche questo
clima, diciamo, di cordialità che naturalmente è una cosa che sappiamo io e lei".
In relazione alla frase "è una cosa che sappiamo io e lei", in sede di audizione il
Moratti ha riferito di non aver alcuna idea a cosa si riferisse il Bergamo, ma di poterlo
interpretare come "un atteggiamento del Bergamo per accreditarsi".
Bergamo, in relazione all'intenzione, già manifestata a Facchetti (cfr. prog. 16771), di
inviare Gabriele (" ... a voi ho mandato Gabriele, naturalmente l'ho fatto accompagnare
bene da due assistenti bravi") come arbitro del successivo incontro di Coppa Italia, ottiene
l'assenso anche di Moratti C'Va bene") dopo aver ottenuto quello di Facchetti C'E m'ha
detto Facchetti. .. dice: sì, sì, guarda, io sono d'accordo").
Moratti - all'epoca dei fatti socio di riferimento dell'lnter - fa presente che andrà a
trovare l'arbitro prima della partita ("Mercoledì ci sono anche io, ci sono anche io domani,
vado a trovarlo prima della partita").
***
Va ricordato, inoltre, che questo Ufficio ha chiesto al Presidente MORATTI notizie più
dettagliate in ordine al regalino di cui FACCHETTI parlò al BERGAMO, di cui si è già
trattato prima, ma il Presidente, conformemente a quanto riferito in proposito dallo stesso
BERGAMO, ha dichiarato di non potere escludere che, essendo vicino il Natale, avessero
"predisposto la consueta strenna natalizia", potendo, comunque, escludere "che ove il
63
regalo ... , Fosse stato predisposto e/o consegnato che lo stesso fosse di valore rilevante o
diverso dalla oggettistica che viene usualmente predisposta per le festività",
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che anche la condotta
dell'attuale Presidente dell'INTERNAZIONALE appare presentare profili di rilievo
disciplinare, anche se di gravità decisamente inferiore rispetto a quella sopra esaminata
dell'allora Presidente.
Infatti, va rilevato che le conversazioni in esame attengono a temi introdotti
principalmente dal BERGAMO e, in relazione ai quali, il MORA TII ha fornito
giustificazioni idonee a sminuirne la rilevanza. In particolare, ha dichiarato di avere ritenuto
le frasi pronunciate dal designatore come tentativi di accreditamento ma, nonostante la
ragionevolezza di tale spiegazione, rimane il contrasto obiettivo fra il contenuto delle
telefonate in parola e i principi di terzietà , autonomia ed indipendenza del settore arbitrale,
cui anche i dirigenti delle società devono, ovviamente, concorrere.
E l'avere accettato la conversazione su temi quali la "conferma di un clima di
cordialità" di cui sanno solo gli interlocutori ovvero una richiesta di gradimento preventivo
di una designazione diretta a cui segue la rassicurazione da parte del socio di riferimento
che avrebbe salutato personalmente l'arbitro, integra, certamente, una condotta di rilievo
disciplinare.
Infine, non può non rilevarsi che lo stesso Moratti fosse comunque informato della
circostanza che il Facchetti avesse contatti con i designatori, come emerge dalle
telefonate commentate, nel corso delle quali è lo stesso Bergamo che rappresenta tale
circostanza al suo interlocutore.
Anche con riferimento alla posizione del Presidente MORA TII va ripetuto
integralmente, e si deve qui ritenere per riportato, quanto osservato sulla pretesa
convinzione di agire in presenza di una causa scriminante che, si ripete, questa Procura
valuta insussistente.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore e della frequenza dei contatti intercorsi, appare in violazione
dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti, sotto i molteplici profili indicati.
IV N. POSIZIONI DI BERGAMO, PAIRETTO, MAZZEI, LANESE E DE SANTIS
64
Con riferimento alla posizione dei sopra indicati esponenti del settore arbitrale,
altamente qualificati e rappresentativi, per quanto attiene alle novità emerse nel
procedimento in oggetto, è sufficiente riportarsi, specularmente, a quanto osservato con
riferimento ai vari interlocutori dei predetti.
VALUTAZIONE
Tutti i sunnominati sono stati interessati alle vicende disciplinari dell'estate del 2006 e
le contestazioni mosse nei loro confronti attengono a condotte del tutto analoghe a quelle
ulteriormente passate in rassegna con il presente provvedimento.
Ebbene, dalle "nuove" telefonate emerse nell'ambito del processo penale in corso di
svolgimento dinnanzi alla A.G.O. di Napoli, a giudizio della Procura, emerge, da una parte,
la conferma di quanto già ha costituito oggetto di analisi e valutazione da parte degli
Organi della giustizia sportiva nei precedenti procedimenti disciplinari che hanno
riguardato i predetti. Appare, però, evidente che mentre alcune delle condotte in esame si
possono ritenere coperte dal precedente giudicato, in quanto sono meramente
confermative dei rapporti posti in essere con appartenenti all'ordinamento federale che
agivano nell'interesse di svariate società, di contro, altre appaiono avere una natura ed un
contenuto, quanto meno soggettivo, differente rispetto a quelle già esaminate.
Con riferimento a queste ultime, alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF
(CU 1\C del 14 luglio 2006), richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri
parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato
che le condotte medesime appaiono presentare profili di rilievo disciplinare, come
partitamente descritto con riferimento ai rispettivi interlocutori degli associati AIA in
oggetto, considerazioni che si devono avere per riportate nel presente passo.
Va però sottolineato che, anche con riferimento a tali comportamenti, e sotto
qualsivoglia fattispecie gli stessi possano ritenersi qualificabili, opera la causa estintiva
della prescrizione, ex art. 18 C.G.S., sulla quale ci si soffermerà più dettagliatamente
avanti.
Le esposte considerazioni non valgono nei confronti del DE SANTIS, posto che il
contenuto delle telefonate intercorse con il FACCHETTI non appare particolarmente
significativo e, al limite, può assurgere a mero elemento di conferma dei rapporti
intrattenuti anche con altri appartenenti all'ordinamento federale, di contenuto ben
differente e già sanzionati. Ne consegue che la sua posizione non appare rilevante sotto il
profilo disciplinare generale, potendo integrare, in ipotesi, soltanto fattispecie di rilievo
domestico - associativo.
65
*********
V. PRESCRIZIONE
All'esito di tutte le doverose valutazioni svolte nei capi precedenti, rese necessarie
non solo dalla gravità delle fattispecie disciplinari ipotizzabili ma, anche, dalla
presentazione dell'esposto depositato dalla società Juventus, occorre rilevare che nella
vicenda in esame assume un ruolo assorbente la circostanza che tutte le condotte,
evidenziate dal materiale probatorio acquisito e connotate non solo da profili di
sconvenienza ed inopportunità ma anche da un'evidente valenza disciplinare, trovano la
loro collocazione temporale nella stagione sportiva 2004-2005 ed entro il termine della
stessa.
Per tale ragione, con riferimento a ciascuna delle condotte esaminate, di possibile
rilievo disciplinare, questa Procura federale deve prendere atto, quale causa di
improcedibilità, dell'avvenuto compimento del termine di prescrizione di cui all'art. 18 del
previgente C.G.S. (applicabile al caso di specie, trattandosi di norma di natura
sostanziale), a prescindere dalla diversa rilevanza in termini di gravità e della diversa
qualificazione giuridica che appare possibile attribuire a tali differenti condotte ed anche
per l'ipotesi in cui talune di esse risultino da inquadrarsi, almeno ad avviso di questo
organo requirente, nella fattispecie dell'illecito sportivo di cui al previgente art. 6 del
C.G.S., come precisato con riferimento ad ogni singola posizione. A tal riguardo, è risultata
vana anche la tempestività con la quale questa Procura federale ha avviato il presente
procedimento, non appena avuta notizia, attraverso gli organi di stampa, della emersione
di nuovi ed ulteriori fatti di potenziale rilevanza disciplinare nell'ambito del processo penale
celebrato dinnanzi alla AG.O. di Napoli e prima ancora, come già si è avuto modo di
evidenziare, che venisse presentata, presso gli uffici della Procura federale, formale
denuncia con riferimento a tali fatti e circostanze, da parte di legali della società Juventus
F.C .. L'apertura di tale procedimento si colloca, infatti, temporalmente in un momento
successivo a quello in cui risulta essere maturato il termine di prescrizione (rappresentato,
per le persone fisiche, dalla quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato
posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse; e per le società
sportive dalla seconda stagione sportiva successiva a tale momento) e, pertanto, non può
assumere rilevanza interruttiva nei confronti dello stesso.
" maturare del termine prescrizionale assume, comunque, da un punto di vista
procedurale, una valenza assorbente anche nel senso di avere indotto questa Procura
66
federale a non procedere alla audizione diretta dei Presidenti, dei Dirigenti, dei tesserati e
dei collaboratori delle società sportive coinvolti nelle intercettazioni qui prese in esame,
onde evitare lo svolgimento di attività istruttorie che già si palesavano contrarie ai principi
di economia procedimentale, attese la improcedibilità in ordine ai fatti oggetto di
attenzione, in conseguenza del maturare del termine di prescrizione, e l'univoco ed
incontestabile (quanto meno ad avviso di questo Ufficio) contenuto dei colloqui acquisiti al
procedimento.
In proposito, appare utile sottolineare come, in ipotesi, i diretti interessati potranno
formulare le più opportune istanze, previa rinuncia ai termini della prescrizione, istituto, ad
avviso di questo Ufficio, applicabile anche nel procedimento disciplinare di settore.
L'unica eccezione all'esigenza procedimentale ed organizzativa illustrata, è
rappresentata, per i motivi già esposti e di seguito meglio precisati, dall'audizione del
Presidente della società Internazionale F.C., sig. Massimo MORAn!.
VI. CONCLUSIONI
1. Sulla base di quanto sopra esposto, ritiene questo Ufficio che, dalla
documentazione recentemente acquisita e risultante dall'istruttoria dibattimentale del
processo in corso di svolgimento dinnanzi alla IX Sezione Penale del Tribunale Ordinario
di Napoli, emergano una serie di fatti e circostanze che presentano aspetti di indubbio
rilievo disciplinare, sia in termini di violazione dei precetti di lealtà, probità e correttezza
sportiva sanciti dall'art. 1 comma 1 del CGS, in ipotesi ascrivibili ai soggetti la cui
posizione è stata trattata analiticamente, in relazione ai ruoli ed agli incarichi dagli stessi
rispettivamente svolti e ricoperti nel corso della stagione sportiva 2004-2005.
Da tutti tali condotte conseguirebbe la responsabilità diretta o oggettiva delle singole
società sportive, ai cui Presidenti, dirigenti e collaboratori risultano ascrivibili le condotte
sopra descritte, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS.
Si ritiene, altresì, che dalla documentazione in atti emergano anche fatti integranti la
violazione del previgente art. 6, commi 1 e 2, del CGS, costituenti cioè illecito sportivo,
nella duplice modalità esplicativa di condotte tese ad ottenere un vantaggio in classifica
per la propria squadra e di condotte tese ad interferire su una singola gara, alterandone
l'andamento e/o il risultato, in ipotesi ascrivibili ai soggetti le cui posizioni sono state
partitamente esaminate.
67
Da tutti tali condotte conseguirebbe la responsabilità diretta e presunta delle singole
società sportive ai cui Presidenti e dirigenti risultano ascrivibili le condotte sopra descritte,
ai sensi degli artt. 6, commi 3 e 4, 9, comma 3, e 2, comma 4, del previgente CGS.
Come si è, però, già precisato trattando le singole posizioni, appare, tuttavia,
doveroso evidenziare come in un caso precedente che, ad avviso di questa Procura
federale, presenta tratti di assoluta analogia con quelli da ultimo evidenziati con riferimento
ai singoli casi, e che ha costituito oggetto del deferimento formulato da questo Ufficio in
data 7 agosto 2006 (proc. nr. 169/57/pf/SP/ad), tanto la Commissione di Appello Federale
in primo grado, quanto la Corte Federale nel giudizio di appello, hanno ritenuto di dover
derubricare !'ipotesi accusatoria, riqualificando i fatti in termini di violazione dell'art. 1,
comma 1, del CGS, in luogo della originaria contestazione di questa Procura federale,
quale illecito sportivo, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del previgente C.G.S ..
Con riferimento a tutte le condotte sopra evidenziate, ad ogni buon conto, essendo
state le stesse poste in essere entro la stagione sportiva 2004-05, risulta essere maturato,
sia per le persone fisiche che per le società sportive in ipotesi coinvolte, il termine
prescrizionale di cui all'art. 18 del previgente CGS, con conseguente impossibilità di
procedere al deferimento dinnanzi agli organi competenti della giustizia sportiva, da parte
di questa Procura federale, essendo intervenuto il primo atto potenzialmente interruttivo di
tale termine, in data 1.04.2010 - e, quindi, nella stagione sportiva 2009-2010, la quinta
successiva rispetto a quella di accadimento dei fatti - con l'apertura del presente
procedimento da parte di questo organo di Procura federale.
In definitiva, e nel dettaglio, alla luce di quanto sopra esposto riguardo alla posizione
dei singoli tesserati e collaboratori, l'archiviazione deve essere disposta per i seguenti
motivi.
Nei confronti del Presidente del PALERMO Maurizio ZAMPARINI, del dirigente
dell'ATALANTA Roberto ZANZI perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare, con le
relative conseguenze in ordine alle responsabilità derivanti a carico delle società di
rispettiva appartenenza.
Nei confronti dell'allora arbitro internazionale della CAN A e 8 Massimo DE SANTIS
perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.
Nei confronti del Presidente del CAGLIARI Massimo CELLINO, del Presidente del
CHIEVO Luca CAMPEDELLI, del Dirigente del PALERMO Rino FOSCHI, dell'allenatore
dell'UDINESE Luciano SPALLETTI, del dirigente del VICENZA Sergio GASPARIN, del
direttore sportivo Nello GOVERNATO, del Presidente dell'EMPOLI Fabrizio CORSI, del
68
/( .
Presidente del LIVORNO Aldo SPINELLI, dell'allora socio di riferimento
dell'INTERNAZIONALE Massimo MORATTI, perché non sono emerse fattispecie di rilievo
disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, con le
relative conseguenze sulle società di rispettiva appartenenza.
Nei confronti dell'allora Presidente dell'INTERNAZIONALE (deceduto l'anno 2006)
Giacinto FACCHETTI perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili
ovvero non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S, vigente all'epoca dei fatti, con le relative
conseguenze sulla società di appartenenza.
Nei confronti del Presidente della REGGINA Pasquale FOTI perché non sono
emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato, con
le relative conseguenze sulla società di appartenenza.
Nei confronti dell'allora Dirigente della società MILAN Leonardo MEANI, perché non
sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da
giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti,
con le relative conseguenze sulla società di appartenenza.
Nei confronti degli allora Commissari CAN A e B Paolo BERGAMO e Pierluigi
PAIRETTO, dell'allora Vice Commissario CAN A e B Gennaro MAZZEI e dell'allora
Presidente dell'AIA Tullio LANESE perché non sono emerse fattispecie di rilievo
disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai
sensi dell'art. 18 C.G.S, vigente all'epoca dei fatti.
2. Nella parte finale del presente provvedimento non può non essere ricordato
quanto già evidenziato in premessa, ovvero che la società JUVENTUS F.C., con un
esposto presentato anche a questa Procura, in data 10 maggio 2010 dagli Avv.ti Michele
BRIAMONTE e Luigi CHIAPPERO, in nome e per conto dell'allora Presidente ed
amministratore delegato della società Juventus F.C., Jean Claude BLANC (in premessa
espressamente richiamato), ha chiesto la revoca del titolo di campione d'Italia attribuito
all'INTERNAZIONALE per la stagione sportiva 2005-06.
In ordine a tale questione, l'attuale Presidente dell'INTERNAZIONALE, sig. Massimo
MORATTI, in sede di audizione effettuata dalla Procura nel presente procedimento, ha
depositato un parere, recante la data del 23 marzo 2011 - a firma del Presidente Emerito
del Consiglio di Stato, Mario Egidio Schinaia e della Prof. Avv. Luisa Torchia - richiesto
dalla F.C. Internazionale s.p.a. sull'esposto presentato, in data 10 maggio 2001, dalla
Juventus F.C. s.p.a., nel quale, dopo aver fatto cenno alla normativa federale e di settore
69
( "t
nonché a pronunce della giurisprudenza amministrativa, si perviene alle seguenti
conclusioni:
"( ... )
1. in conseguenza dell'esposto, ove mai ne dovesse essere ravvisata la fondatezza,
la revoca di un titolo di campione d'Italia è ipotizzabile, in astratto solo come conseguenza
dell'irrogazione da parte degli organi della giustizia sportiva, di una sanzione disciplinare
per illecito sportivo ai sensi del C.G.S.;
2. l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di campione d'Italia 2005-2006
da parte della FIGC appare infatti illegittima in ragione dell'inesistenza di norme fondanti il
potere e del rispetto del principio generale dell'affidamento;
3. un eventuale provvedimento della FIGC di revoca del titolo di campione d'Italia,
essendo sussumibile tra le attività a valenza pubblicistica delle Federazioni sportive
nazionali, dovrebbe garantire la partecipazione al procedimento del destinatario del
provvedimento sfavorevole".
Alla luce delle considerazioni svolte durante la presente disamina, anche con
riferimento a tale problematica, questo Ufficio ritiene che sulla questione costituente
oggetto dell'esposto possa, in ipotesi, pronunciarsi esclusivamente la Federazione, da una
parte, in conseguenza della improcedibilità delle situazioni di rilievo disciplinare emerse e,
dall'altra, in conformità a quanto affermato nel parere consultivo reso il 24 luglio 2006 dalla
Commissione nominata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e composta dall'Avv.
Gerhard Aigner, dal Prof. Massimo Coccia e dal Prof. Roberto Pardolesi.
Ne consegue che, nella specie, appare fondato e ragionevole ritenere la sussistenza,
nell'ambito dell'ordinamento di settore, di un interesse qualificato, facente capo alla
Federazione, in ordine all'acquisizione di tutti gli atti del presente procedimento, al fine di
poter più compiutamente valutare l'ammissibilità e, quindi, l'eventuale fondatezza della
richiesta formulata dalla società JUVENTUS F.C.
***
Per tutto quanto sopra esposto, visto l'art. 32, comma 6 del CGS,
DISPONE
L'archiviazione degli atti del presente procedimento nei confronti dei soggetti
appartenenti, all'epoca dei fatti, all'ordinamento federale e delle società di seguito indicati
e, in particolare:
70
il .. J •
1. Nei confronti del Presidente del PALERMO Maurizio ZAMPARINI e della società
PALERMO perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare, con riferimento alla
condotta del Presidente medesimo.
2. Nei confronti dell'allora dirigente dell'ATALANTA Roberto ZANZI e della società
ATALANTA perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.
3. Nei confronti dell'allora arbitro internazionale della CAN A e B Massimo DE
SANTIS perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.
4. Nei confronti del Presidente del CAGLIARI Massimo CELLINO e della società
CAGLIARI, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai
sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
5. Nei confronti del Presidente del CHIEVO Luca CAMPEDELLI e della società
CHIEVO VERONA, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non
prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
6. Nei confronti dell'allora Dirigente del PALERMO Rino FOSCHI e della società
PALERMO, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai
sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, con riferimento alla condotta del
Dirigente medesimo.
7. Nei confronti dell'allora allenatore dell'UDINESE Luciano SPALLETTI e della
società UDINESE, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte
ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
8. Nei confronti dell'allora dirigente del VICENZA Sergio GASPARIN e della società
VICENZA, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi
dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
9. Nei confronti del direttore sportivo Nello GOVERNATO, perché non sono emerse
fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca
dei fatti.
10. Nei confronti del Presidente dell'EMPOLI Fabrizio CORSI e della società
EMPOLI, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi
dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
11. Nei confronti del Presidente del LIVORNO Aldo SPINELLI e della società
LIVORNO, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi
dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
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12. Nei confronti dell'allora socio di riferimento dell'INTERNAZIONALE Massimo
MORATTI e della società INTERNAZIONALE, perché non sono emerse fattispecie di
rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
13. Nei confronti dell'allora Presidente dell'INTERNAZIONALE (deceduto l'anno
2006) Giacinto FACCHETTI e della società INTERNAZIONALE perché non sono emerse
fattispecie di rilievo disciplinare procedibili ovvero non prescritte ai sensi dell'art. 18
C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
14. Nei confronti del Presidente della REGGINA Pasquale FOTI e della società
REGGINA perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto
non coperte da giudicato.
15. Nei confronti dell'allora Dirigente della società MILAN Leonardo MEANI e della
società MILAN, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in
quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S.,
vigente all'epoca dei fatti.
16. Nei confronti degli allora Commissari CAN A e B Paolo BERGAMO e Pierluigi
PAIRETTO, dell'a"ora Vice Commissario CAN A e B Gennaro MAZZE I e dell'allora
Presidente dell'AIA Tullio LANESE perché non sono emerse fattispecie di rilievo
disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai
sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
***
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
perseguimento di finalità di economia procedimentale ed onde evitare inutili duplicazioni di
procedimenti, acquisire l'esposto in questione agli atti del procedimento già avviato in
ordine ai medesimi fatti, stralciando successivamente gli allegati, come da espresso
provvedimento in atti, espressamente indicato al punto 12 dell'indice.
3. In proposito è necessario sottolineare che questo Ufficio ritiene che gli atti di
indagine penale possono essere legittimamente utilizzati in un procedimento disciplinare
sportivo soltanto se acquisiti secondo le norme statuali che ne prevedono la trasmissione
agli Organi di Giustizia Sportiva da parte del Giudice procedente, ovvero l'art. 2 della legge
401/89 e l'art. 116 c.p.p. Tale convincimento, del resto, è confortato dalla costante
Giurisprudenza degli Organi Giudicanti dell'ordinamento di settore, ripetutamente chiamati
a pronunciarsi sul tema, sulla scorta di articolate e complesse eccezioni formulate dai
difensori dei soggetti deferiti per incolpazioni fondate su materiale probatorio proveniente
da indagini penali, con particolare riferimento a intercettazioni telefoniche.
4. Rimanendo sul tema della revoca dello scudetto oggetto dell'esposto sopra citato,
va osservato, fin da ora, che, ad avviso della Procura, la richiesta formulata dalla società
torinese non potrà conseguire ad una pronuncia degli Organi giudicanti disciplinari della
FIGC, alla luce delle conclusioni cui questo Ufficio è pervenuto sulla non perseguibilità in
sede disciplinare delle condotte accertate e di cui si darà specificamente conto nella parte
finale del presente provvedimento. Pertanto, ferma rimanendo la ovvia e piena autonomia
di giudizio dell'Organo Federale eventualmente competente a decidere su tale istanza,
questa Procura ritiene doveroso evidenziare, anche in questo provvedimento, come già
fatto nella relazione depositata, che il Presidente della società INTERNAZIONALE, in sede
di audizione ha prodotto un parere del 23 marzo 2011 - a firma del Presidente Emerito del
Consiglio di Stato, Mario Egidio Schinaia e della Prof. Avv. Luisa Torchia - richiesto dalla
F.C. Internazionale s.p.a. sull'esposto presentato, in data 10 maggio 2001, dalla Juventus
F.C. s.p.a. con il quale è stata chiesta la revoca del titolo di Campione d'Italia per la
stagione sportiva 2005/06. Detto parere è stato acquisito da questo Ufficio ed è stato
allegato al verbale di audizione di audizione del Presidente MORATTI.
Si evidenzia che, dopo aver fatto cenno alla normativa federale e di settore e a
pronunce della giurisprudenza amministrativa, il parere dei tre saggi è giunto alle seguenti
conclusioni:
a. in conseguenza dell'esposto, ove mai ne dovesse essere ravvisata la fondatezza,
la revoca di un titolo di campione d'Italia è ipotizzabile, in astratto solo come conseguenza
dell'irrogazione da parte degli organi della giustizia sportiva, di una sanzione disciplinare
per illecito sportivo ai sensi del C.G.S.;
b. l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di campione d'Italia 2005-2006
da parte della FIGC appare infatti illegittima in ragione dell'inesistenza di norme fondanti il
potere e del rispetto del principio generale dell'affidamento;
c. un eventuale prowedimento della FIGC di revoca del titolo di campione d'Italia,
essendo sussumibile tra le attività a valenza pubblicistica delle Federazioni sportive
nazionali, dovrebbe garantire la partecipazione al procedimento del destinatario del
provvedimento sfavorevole.
5. Tornando agli altri atti della indagine di cui al procedimento in oggetto, nella
relazione di questo Ufficio del 28 giugno 2011 è stato riepilogato il materiale istruttorio
acquisito e gli atti di indagine espletati e sono stati passati in rassegna gli elementi più
significativi emersi dall'attività inquirente posta in essere.
In estrema sintesi, gli atti allegati al fascicolo consistono, per la maggior parte, negli
atti acquisti nel corso dell'istruttoria dibattimentale svolta nel processo in corso di
celebrazione innanzi alla IX Sezione penale del Tribunale di Napoli e nelle audizioni che
hanno interessato i due - all'epoca dei fatti - Commissari della CAN A e B, Paolo
BERGAMO e Pierluigi PAIRETTO, il Vice Commissario dello stesso organismo nel
medesimo periodo di tempo, Gennaro MAZZEI e l'attuale Presidente della società
Internazionale, Massimo MORATTI, all'epoca dei fatti socio di riferimento della medesima
società. Si era, inoltre, convocato il sig. Danilo NUCINI, ma questi, non più tesserato né
associato AIA, non ha risposto alla convocazione, come sua facoltà.
6. Inoltre, questa Procura, al fine di una più completa valutazione, anche comparativa
rispetto alle condotte evidenziate nel corso delle stesse indagini penali e in relazione alle
quali si è già proceduto disciplinarmente, ha ritenuto utile ed opportuno allegare agli atti
del presente fascicolo procedimentale, sia tutta la documentazione acquisita dall'Ufficio
Indagini e integralmente depositata unitamente al provvedimento con il quale erano stati
deferiti molti tesserati e le società Juventus, Fiorentina, Milan e Lazio (per le relative
decisioni si richiamano i CC.UU. nr. 1/c della Commissione di Appello federale, del 14
luglio 2006 e nr. 2/Cf della Corte Federale del 4 agosto 2006), che il deferimento che
riguardò il Presidente della REGGINA e la medesima società, parimenti originato dagli atti
di indagine penale sopra specificati (anche per l'esito di tale provvedimento si richiamano i
CC.UU. nr. 5/c della C.A.F., del 13 agosto 2006 e nr. 6/Cf della Corte Federale del 26
agosto 2006).
7. La nuova attività di indagine espletata nel corso del presente procedimento, come
sopra richiamata, ha posto in evidenza, in particolare, i rapporti e le comunicazioni fra
tesserati e collaboratori di società di calcio (ulteriori rispetto a quelli già perseguiti
disciplinarmente con provvedimenti citati) e esponenti del settore arbitrale,
massimamente con i due commissari della CAN A e B.
Pertanto, appare anche in questa sede opportuno riportare i principi ermeneutici ed il
quadro di riferimento normativo che questa Procura illustrò nei deferimenti già definiti,
quale premessa interpretativa necessaria per la valutazione di una serie di condotte di
natura analoga rispetto a quelle esaminate nel presente procedimento. Si darà conto, al
riguardo, anche della valutazione operata in proposito dagli Organi Giudicanti di questa
Federazione, chiamati a pronunciarsi sul punto.
Va sottolineato che tale attività di qualificazione e inquadramento appare quanto mai
necessaria nel caso di specie, alla luce di quanto si esporrà in seguito in ordine alla
improcedibilità e alla prescrizione delle vicende di rilievo emerse, di talché non sarà
possibile un vaglio dell'Organo Giudicante sulle questioni affrontate, se non in
conseguenza di eventuali rinunce alla prescrizione, come di seguito precisato.
I. VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO
1. Dall'indagine espletata è emersa una serie di elementi probatori consistenti, in
particolare, nelle intercettazioni di colloqui telefonici tra Presidenti, altri tesserati di società
sportive o appartenenti all'Ordinamento di settore ed esponenti del settore arbitrale.
Inoltre, nel corso dell'istruttoria dibattimentale penale e di quella federale, sono state
ascoltate diverse persone, le cui dichiarazioni sono acquisite agli atti.
Tutte le suddette risultanze probatorie sono indicate soltanto in modo esemplificativo,
mentre nel presente provvedimento si fa espresso rinvio alla relazione redatta dal Vice
Procuratore Federale, Avv.to Giorgio Ricciardi, ed alla documentazione allegata alla
suddetta relazione e a tutti gli ulteriori atti di indagine acquisiti al procedimento, che si
devono intendere tutti integralmente richiamati dal presente provvedimento.
AI riguardo appare opportuno rilevare che i fatti, le circostanze e le condotte prese in
esame nell'ambito del presente procedimento, costituiscono la risultanza di quanto
progressivamente emerso nell'ambito del processo penale instaurato ed in corso di
svolgimento presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente. In proposito è opportuno
ricordare che questo Ufficio di Procura federale, all'esito dei precedenti procedimenti
disciplinari riconducibili alla C.d. vicenda calciopoli, aveva già fatto espressa riseNa di
provvedere all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti, in conformità alle norme
federali vigenti, qualora nel corso del procedimento penale, in corso di trattazione dinnanzi
alla A.G.O. partenopea, fossero emerse successivamente altre ipotesi, di rilievo
disciplinare (cfr. Pago 16 del deferimento del 22.6.2006, prot. 1830/450/pf/SP/ad, allegato
in atti nel CD contenente tutti gli atti del procedimento in parola).
2. Quanto ai criteri ermeneutici da utilizzare al fine di valutare gli elementi probatori
acquisiti, in questa sede non può che rilevarsi, ancora una volta, come, nell'ordinamento
generale, il Giudice di legittimità, con indirizzo consolidato, ha affermato il principio
interpretativo in base al quale "il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva
in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato
alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in
alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso
attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però
soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p."
(Cassazione sez. V, 13614\2001).
Alla luce di tale criterio interpretativo, molteplici elementi riscontrano, sotto il profilo
fattuale e logico, le conversazioni telefoniche acquisite, attribuendo alle stesse una
valenza probatoria piena.
Inoltre, va rimarcata la particolare attendibilità delle emergenze procedi mentali
contenute in conversazioni i cui interlocutori, ovviamente, sono ignari di essere oggetto di
intercettazione. Quanto risulta dalle telefonate acquisite appare, infatti, particolarmente
significativo, in considerazione della naturale forma di cautela adottata dai soggetti
intercettati che, secondo una massima di comune esperienza, sovente parlano in modo
criptico, utilizzando termini allusivi e riservando l'approfondimento dei particolari più
compromettenti ad incontri personali o a contatti su linee telefoniche ritenute più sicure.
Va rilevato, inoltre, che quanto emerge dalle conversazioni intercettate assume una
portata probatoria ancora più pregnante, a giudizio di questa Procura non confutabile, nei
casi in cui i soggetti intercettati parlano di notizie e di fatti, minuziosamente e
reiteratamente riportati, che riguardano attività che gli stessi hanno posto in essere
direttamente o di cui hanno conoscenza per avervi preso parte.
In definitiva: la reiterazione delle telefonate; i rapporti di consolidata conoscenza fra
gli interlocutori; l'affidamento insorto in questi ultimi sulle informazioni attese o ricevute; la
reciprocità delle informazioni richieste; la assoluta inverosimiglianza o contraddittorietà
delle giustificazioni fornite dai soggetti esaminati nel corso delle indagini; rappresentano
6
tutti elementi gravi, precisi e concordanti, in ordine alla illiceità di molte delle condotte in
esame e che consentono di escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa
dei fatti oggetto di indagine.
Più avanti verranno esaminate partitamente le condotte dei singoli tesserati.
Il. QUALIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE IN ESAME
1. Alla luce di quanto sopra esposto, preliminarmente alla disamina degli episodi
evidenziati dall'indagine espletata, appare opportuno affrontare, in estrema sintesi, alcune
questioni di carattere generale.
In particolare, dagli atti di indagine risultano condotte poste in essere da tesserati,
per la cui corretta valutazione è necessario procedere ad una sintetica illustrazione di
alcuni aspetti normativi tipici dell'ordinamento federale.
2. La funzione e la posizione degli appartenenti al settore arbitrale assume un rilievo
preminente nell'ordinamento sportivo, in generale, e in quello relativo al movimento
calcistico, in particolare. Appare evidente l'esigenza di garantire, nella misura massima, i
valori di terzietà, indipendenza ed autonomia in favore di tale importantissima categoria,
che svolge una funzione fondamentale all'interno dell'ordinamento di settore. A tale scopo
è prevista una minuziosa disciplina che informa tutta la normativa federale, i cui principi
fondamentali, proprio a rimarcare la determinante importanza per la vita stessa del
movimento, sono inseriti nella normativa primaria dell'ordinamento federale e, ancor
prima, nello Statuto del C.O.N.1.
L'art. 33 di tale testo normativo, vigente all'epoca dei fatti, stabiliva che "gli ufficiali di
gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva
nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e senza vincolo di
subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la
regolarità" (comma 1) e che "gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà
sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio"
(comma 3).
In conformità a siffatti principi, l'art. 29, comma 1, dello Statuto federale, parimenti
vigente all'epoca dei fatti, stabiliva che "la regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella
osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di
gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del C.O.N,I.".
Infine, lo stesso regolamento del settore arbitrale, all'art. 40, vigente all'epoca dei
fatti, prevedeva che gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva,
7
in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza. La stessa disposizione,
al comma 2, lett. c), imponeva agli arbitri di improntare il loro comportamento, anche
estraneo all'attività arbitrale associativa e tecnica, alla massima lealtà, trasparenza e
rettitudine ed al rispetto degli altri e della comune moralità.
Risulta, dunque, normativamente sancito che: gli arbitri e gli assistenti di una partita
di calcio sono, a pieno titolo, dei partecipanti allo svolgimento della gara; la loro
partecipazione deve conformarsi a criteri di terzietà, imparzialità ed indipendenza di
giudizio; agli stessi viene richiesta una condotta particolarmente irreprensibile anche al di
fuori dall'attività strettamente agonistica e tecnica, in considerazione del ruolo svolto e
della garanzia di obiettività che gli stessi devono presentare.
Appare in proposito opportuno rimarcare che l'ordinamento federale, fin dall'epoca di
svolgimento dei fatti, intese assicurare, nel modo più pieno possibile, l'attuazione di tali
principi anche nell'eventuale momento patologico, sottoponendo gli appartenenti al settore
arbitrale alle comuni regole del giudizio disciplinare valevoli per gli altri appartenenti
all'ordinamento, prevedendo il loro assoggettamento al giudizio degli Organi di giustizia
"ordinari" e prevedendo soltanto come residuale la autodichia, limitata alle infrazioni al solo
regolamento di categoria.
3. Alla luce dei rigorosi principi sopra esposti, finalizzati ad assicurare la terzietà,
indipendenza ed imparzialità dei rappresentanti la categoria arbitrale, appare evidente che
ogni condotta diretta ad incidere su tali delicati equilibri, il cui rilievo è ben evidenziato
dall'esame delle norme richiamate a mero titolo esemplificativo, deve essere valutata con
particolare attenzione e rigore.
Invero, una disamina, sia pure fugace, della giurisprudenza degli organi della
giustizia sportiva della FIGC, consolidatasi in tale materia, dimostra ulteriormente la
rilevanza e, si potrebbe dire quasi, la "sacralità" dei principi affermati nelle norme sopra
richiamate.
L'attuazione di tali principi a fini sanzionatori veniva affermata, ad esempio,con
riferimento ad una condotta tesa ad ottenere un trattamento di favore da parte di un
arbitro, peraltro posta in essere da un soggetto non tesserato dalla società da favorire,
ovvero la decisione originata dalla denuncia dell'arbitro S.F., che vide condannata per
responsabilità presunta la società E. alla penalizzazione di due punti in classifica (cfr. C.U.
n. 195 del 3\12\1998 e conseguente decisione di conferma della CAF).
Appare evidente che, secondo costante giurisprudenza e secondo la chiara
previsione delle disposizioni vigenti, ogni attività finalizzata a minare la terzietà,
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l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dell'ufficiale di gara può costituire, di per se
stessa, attività diretta ad alterare lo svolgimento della competizione, in quanto tende a
modificare il normale contributo allo sviluppo della competizione ad opera di uno dei
partecipanti (appunto, l'ufficiale di gara interessato).
Si deve, pertanto, ritenere integrare una condotta di illecito sportivo, ai sensi dell'art.
6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all'epoca dei fatti, qualsiasi azione,
realizzata direttamente o per interposta persona, finalizzata ad ottenere dall'arbitro o dagli
assistenti una "particolare" attenzione alla esigenze della propria squadra, perché si tratta
di una condotta che ha lo scopo di condizionare la serenità e, dunque, la terzietà e
l'imparzialità dell'ufficiale di gara, quantomeno nelle molteplici situazioni di gioco dubbie
che quest'ultimo è chiamato a dirimere discrezionalmente e, ovviamente, con un giudizio
insindacabile e direttamente influente sullo svolgimento della gara e sul relativo risultato.
A ciò va aggiunto che, diversamente dalla disposizione penale di cui all'art. 1,
comma 1, legge 401/89, che fa esclusivo riferimento alle finalità distorsive dell'intervento
esterno sul "corretto e leale svolgimento della competizione", cioè della singola gara (arg.
ex art. 1, comma 3; 2, comma 1, e 5, comma 1, I. 401/89), l'art. 6, comma 1 C.G.S.,
vigente all'epoca dei fatti ma sostanzialmente recepito nella nuova norma di cui all'art. 7
Codice vigente, prevedeva che costituisce illecito sportivo non solo la condotta diretta ad
alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ma anche quella diretta ad "assicurare a
chiunque un vantaggio in classifica". Orbene, posto che la classifica non è che la
sommatoria dei punteggi attribuiti per ogni singola gara (v. art. 51 NOIF), è evidente che la
seconda ipotesi dell'art. 6, comma 1 C.G.S., pena altrimenti la sua inutilità, deve
necessariamente riguardare e disciplinare anche le ipotesi in cui le condotte accertate non
incidono direttamente sullo svolgimento e sul risultato di una gara, ma sono dirette ad
assicurare un vantaggio in classifica.
Ne consegue che l'attività finalizzata al concreto e costante condizionamento dei
valori propri della categoria arbitrale, come sopra illustrati, oltre a violare i principi di lealtà,
probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS, si deve ritenere integrare la
violazione dell'art. 6, comma 1, CGS, sia con riferimento alla prima parte sia con
riferimento alla seconda parte, che, svincolando la direzione della condotta verso
l'alterazione di una singola gara, prevede lo scopo di conseguire un vantaggio in classifica.
4. Sulla scorta di tali principi, la Procura Federale, nelle vicende originariamente
evidenziate dagli atti di indagine penali e federali, ritenne di deferire i soggetti interessati
che avevano posto in essere condotte che avevano leso i valori peculiari degli
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appartenenti al settore arbitrale per la violazione sia della norma di cui all'art. 1 che di
quella di cui all'art. 6 vigenti all'epoca dei fatti, con riferimento a fattispecie sia di
alterazione di una singola gara che di alterazione dell'intero sistema istituzionale
finalizzata al conseguimento di un vantaggio in classifica.
Per completezza di esame va, però, rilevato che gli Organi Giudicanti, in particolare
quelli che si sono pronunciati in sede di impugnazione, nelle decisioni richiamate hanno,
da una parte, riconosciuto l'esistenza dell'illecito nella forma finalizzata al conseguimento
di un vantaggio in classifica, con specifico riferimento alle condotte contestate come poste
dai Dirigenti della società Juventus; dall'altra parte, hanno stabilito che il contatto
antiregolamentare con l'appartenente al settore arbitrale poteva essere sussunto nella
fattispecie di illecito sportivo soltanto quando era stata raggiunta la prova del tentativo di
condizionamento operato proprio nei confronti dei soggetti chiamati ad arbitrare la gara. In
altri termini, in mancanza di una prova piena dell'intervento, diretto o mediato, su un
componente della terna arbitrale, si è ritenuta non integrata una fattispecie di illecito
sportivo ex art. 6 CGS.
In conclusione, alla luce di tale arresto giurisprudenziale, la maggior parte delle
fattispecie portate al vaglio dei Giudicanti nei procedimenti originati dalle note indagini è
stata derubricata in violazione del solo art. 1 del codice all'epoca vigente, come si può
evincere agevolmente dalla lettura delle decisioni richiamate nel presente provvedimento e
nella allegata relazione.
Comunque, giova sottolineare in proposito che, con particolare riferimento alla fase
di predisposizione delle griglie, la C.A.F., nel procedimento conseguente al deferimento
del 23 giugno 2006, affermò che, quando un dirigente di una società interferisce nel lavoro
di formazione della griglia, lede la indipendenza ed autonomia della funzione arbitrale, fin
dalla sua fase genetica (cfr. pago 84 della decisione della C.A.F. pubblicata il 14 luglio 206
sul C.U. n.1/C ).
Nella medesima decisione, con particolare riferimento agli assistenti, la C.A.F. stabilì
che "la scelta degli assistenti è riservata ai poteri discrezionali del designatore e la scelta
deve essere frutto di una sua autonoma decisione che deve scaturire da motivi tecnici o
anche da ragioni di opportunità, ma ovviamente mai dalla previsione che un assistente
possa «aiutare» una delle due squadre in campo." (cfr. pago 83 della decisione della
C.A.F. pubblicata i/14 luglio 206 sul C.U. n.1/C ).
Infine, nella medesima delibera si legge che "L'incontro di esponenti del mondo
arbitrale (Lanese, Pairetto, Bergamo) con dirigenti di una squadra di calcio ( ... e ..... ),
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avvenuti, secondo quanto sostenuto da alcuni incolpati, al solo fine di parlare di problemi
relativi all'assetto della categoria, in previsione delle modifiche alla struttura del settore, e
involgente inoltre le posizione che nel nuovo assetto avrebbero acquistato i soggetti
interessati, è sicuramente comportamento censurabile sotto il profilo della correttezza,
perché l'unico interesse che può muovere un dirigente di una squadra a partecipare ad un
incontro avente un tale oggetto è quello di assicurarsi una strutturazione del settore che in
prospettiva gli sia favorevole, mentre crea per gli appartenenti al settore arbitrale le
premesse per un futuro debito di riconoscenza" (cfr. pago 93 della decisione della C.A.F.
pubblicata il14 luglio 206 sul C.U. n.1/C ).
Il contenuto di tale decisione, con riferimento alle tre problematiche affrontate, si
appalesa particolarmente pregnante al fine di valutare alcune delle condotte in esame e,
pertanto, verrà richiamato in occasione delle singole posizioni.
5. Posto tale quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale, questa Procura, in
considerazione della sua funzione requirente, deve valutare e graduare il contenuto, la
gravità e gli effetti delle condotte di seguito riportate, con riferimento alla lesione dei valori
peculiari della funzione arbitrale come sopra specificati. E non va sottaciuto che tale
attività valutativa e comparativa fu effettuata anche nei procedimenti disciplinari scaturiti
dal noto procedimento penale napoletano, come dimostrato inconfutabilmente dalla
graduazione delle richieste sanzionatorie formulate da questo Ufficio nel corso dei vari
procedimenti e dalle pronunce definitive già richiamate, che hanno giudicato le rispettive
incolpazioni dei deferiti modulando la relativa gravità e incidenza concreta.
D'altra parte, appare giusto, fin da ora, sottolineare che la molteplicità di soggetti e
delle società interessate anche da questo procedimento non può, di per se stessa, far
ritenere irrilevanti i comportamenti evidenziati né rappresenta un elemento idoneo a
degradare la gravità delle condotte rispettivamente poste in essere dai soggetti agenti.
Pertanto, con la seguente disamina si porranno in evidenza le differenti modalità e
contenuti delle condotte scrutinate.
III. VALUTAZIONE DELLE DIVERSE CONDOTTE EVIDENZIATE DAGLI ATTI:
GENERALIT A'
1. Come già accennato, anche dal materiale probatorio proveniente dall'istruttoria
dibattimentale del processo penale di Napoli e dall'ulteriore attività investigativa posta in
essere da questa Procura federale, emerge una serie di condotte che, sia pur con rilevanti
diversità e variazioni di sfumatura, gradazione, intensità e connotazione e, in definitiva, di
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gravità, di cui si dirà in seguito, appare omogenea, per tipologia, a quelle già evidenziate
dai precedenti procedimenti sportivi celebrati nell'ambito della c.d. calciopoli, vale a dire la
esistenza, evidenziata dai colloqui costituenti oggetto di intercettazione, di una frequenza
ed in taluni casi di una assiduità di contatti fra Presidenti o altri dirigenti di società sportive,
da una parte, ed esponenti del settore arbitrale, primi fra tutti i due designatori arbitrali pro
tempore Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETIO, dall'altra.
AI riguardo, nell'audizione del 28 dicembre 2010 innanzi a questo Ufficio, Pierluigi
PAIRETIO ha affermato che ha avuto "rapporii personali pregressi con alcuni dirigenti
delle società calcistiche tra cui, a titolo esemplificativo .... con Luciano Moggi, '" con
Giraudo, .... con Romero .... con Zaccarelli '" con Facchetti, ... con Galliani, ... con Meani
... con Foschi .,. con Nello Governato, .. , con Ferlaino, Dal Cin e Franco Sensi, ... con i
fratelli Matarrese, .. " Sacchi, Baraldi e Tanzi .. ". Sempre in tale audizione, è stato chiesto a
Pairetto di riferire i nominativi di altri dirigenti, tesserati e/o collaboratori di società di calcio
con i quali aveva colloqui telefonici aventi ad oggetto le griglie arbitrali.
Pairetto ha, poi, precisato "di avere avuto contatti con vari tessera ti e/o soggetti
riferibili alle società calcistiche, in pariicolare con Cellino, Preziosi, Spinelli, Ca mpe de Ili,
Romero per il Torino, Pastorello, Fa cch etti, Dal Cin, Meani, Gal/iani, Governato (per il
Brescia e per la Lazio), Gasparin per il Vicenza, Foti per la Reggina, Corioni, Randazzo
per l'Atalanta, Cinquini del Bologna e Corsi dell'Empoli".
Nel corso dell'audizione del 21 dicembre 2010, il sig. Bergamo ha riferito di aver
avuto modo di parlare telefonicamente e al di fuori di incontri e/o motivi istituzionali, oltre
che con Capello, Sacchi, Facchetti e Meani, anche "con Spalletti e Marino dell'Udinese,
Spinelli del Livorno, Preziosi del Genoa, Dal Cin del Venezia, Cipollini del Bologna, Pradè
della Roma, la sig.ra Grassi della Lazio per telefonate legate ad accrediti, Zamparini e
Foschi del Palermo, Semeraro del Lecce, Cellino del Cagliari, Aliberii della Salernitana e
Foti della Reggina".
Dall'esame delle trascrizioni, contenute nelle Relazioni dell'ing. Porto (perito
incaricato dal Tribunale Ordinario di Napoli), si è potuto accertare l'esistenza di rapporti
telefonici di Bergamo e Pairetto con alcuni soltanto dei su indicati nominativi indicati dagli
stessi, precisamente con Massimo CELLINO, Presidente del Cagliari, Luca CAMPEDELLI,
Presidente del Chievo, con Maurizio ZAMPARINI e Rino FOSCHI, rispettivamente
Presidente e Direttore sportivo del Palermo, con Nello GOVERNATO, consulente del
Presidente del Brescia Luigi CORIONI (stando a quanto confermato dallo stesso Pairetto
in sede di audizione), con Fabrizio CORSI, Presidente dell'EMPOLI, con Luciano
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SPALLETTI, allenatore dell'UDINESE e con Sergio GASPARIN, dirigente del VICENZA.
Inoltre, sono rimasti accertati contatti telefonici tra i designatori arbitrali ed i Presidenti
dell'INTERNAZIONALE, Giacinto FACCHETII ed il Presidente del LIVORNO, Aldo
SPINELLI, nonché fra il socio di riferimento dell'INTERNAZIONALE, Massimo MORAnl,
e il BERGAMO.
Ci si soffermerà, quindi, in modo più specifico su ciascuno di tali rapporti, attraverso
l'esame delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, trattando delle singole
posizioni.
2. Come già anticipato, il contesto sportivo, ambientale e temporale, in cui si
collocano tutte le condotte che qui si prendono in esame, è quello che ha già costituito
oggetto di approfondita analisi e valutazione da parte degli organi della giustizia sportiva
nei precedenti procedimenti disciplinari che hanno riguardato calciopoli. In particolare,
sullo sfondo opera quella fitta e stabile rete di rapporti instauratasi tra il direttore generale
della Juventu$, Luciano MOGGI, unitamente all'amministratore delegato della medesima
società, Antonio GIRAUDO, ed i due designatori arbitrali pro tempore Paolo BERGAMO e
Luigi PAIRETIO, elevatasi a vero e proprio sistema organizzato coinvolgente anche il
vertice della struttura associativa arbitrale; sistema atto ad esercitare pesanti ingerenze e,
quindi, a condizionare la classe arbitrale, al fine ottenere un trattamento di favore nei
confronti della società sportiva juventina ed assicurare a quest'ultima un vantaggio di
classifica in campionato.
Sempre ai fini comparativi e di completezza di giudizio, esigenze cui si è fatto
riferimento nei punti precedenti, è doveroso osservare in proposito che soltanto rispetto al
Direttore Generale della società Juventus, con una pronuncia definitiva emanata dalla
Corte di giustizia Federale (CU 53 CGF 2008\2009), pur dichiarandosi il difetto di
giurisdizione nei confronti del suddetto dirigente, si è affermato che "gli atti di indagine di
Polizia Giudiziaria, nonché quelli trasmessi dall'Ufficio Indagini - che ha svolto autonoma
attività istruttoria analizzando i tabulati del traffico telefonico di utenze svizzere - le
informative inviate dall'Arma dei Carabinieri e gli atti istruttori in disponibilità
successivamente alla notifica agli indagati dell'avviso ex art, 415 bis c.p.p., acquisiti nel
procedimento n. 441/2007, concluso con il provvedimento della Commissione Disciplinare
Nazionale oggetto del presente gravame, hanno fornito elementi probatori certi
dell'avvenuta creazione (ad opera del sig. Moggi Luciano e con la collaborazione tra gli
altri del sig. Fabiano Mariani) di un sistema di comunicazioni riservate intrattenute con
13
associati A. I. A. , articolato mediante la fornitura a questi, direttamente o per interposta
persona, delle schede telefoniche di cui al deferimento.
AI riguardo è sufficiente fare rinvio alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche
intrattenute dal sig. Luciano Moggi con il designatore arbitrale sig. Paolo Bergamo, da
quest'ultimo e l'arbitro sig. Massimo De Santis del giorno 11.2.2005 - nel corso della quale
si fa riferimento esplicito alla creazione, ad opera del Moggi, di un canale riservato di
contatti con alcuni arbitri - alle dichiarazioni rese dai sigg. T.D.C. e G.B., in ordine
all'identificazione dell'acquirente delle schede svizzere poi monitorate - nel corso degli
interrogatori espletati dai C.C. - ed a quelle formulate dai sigg. M.C. e T.G. in sede di
audizione innanzi all'Ufficio Indagini, oltre che dagli arbitri sigg.ri Danilo Nucini, Romeo e
Gianluca Paparesta, nonché del sig. Tiziano Pieri, il quale ha ammesso di conversare
telefonicamente con il sig. Stefano Cassarà, suo amico."
In proposito, per meglio circostanziare il quadro di riferimento, va ulteriormente
ricordato che, con riferimento all'incolpazione mossa al suo Dirigente, in relazione alla
quale fu emanata la decisione sopra riportata e dalla quale ne discendeva la relativa
responsabilità diretta, la società Juventus propose istanza di patteggiamento, sulla quale
questo Ufficio prestò il consenso e che fu ritenuta ammissibile dalla CON (CFR CU
65\CDN 2007-2008).
3. In definitiva, va affermato che dal materiale probatorio acquisito agli atti del
presente procedimento emerge come l'uso di intrattenere contatti prevalentemente
telefonici, ma anche incontri personali, con i designatori arbitrali dell'epoca, coinvolgesse,
sia pur con modalità e connotazioni diverse rispetto a quelle che caratterizzavano il
sistema di rapporti creato dal sig. Moggi, in una con il GIRAUDO, anche altri Presidenti o
tesserati di società sportive. Si è, in particolare, evidenziato come tali contatti siano
intercorsi, con cadenza, toni, contenuti e concrete modalità di svolgimento evidentemente
diversi tra loro, anche con i Presidenti di altre società sportive in quell'epoca militanti
principalmente nel massimo campionato, e, in due casi, anche nel campionato di serie B:
in particolare, Giacinto FACCHETII e Massimo MORATTI (rispettivamente Presidente e
socio di riferimento della società Internazionale F.C.), Massimo CELLINO (Presidente del
Cagliari), Aldo SPINELLI (Presidente del Livorno), Luca CAMPEDELLI (Presidente del
Chievo Verona), Maurizio ZAMPARINI e Rino FOSCHI (rispettivamente Presidente e
Direttore sportivo del Palermo), Nello GOVERNATO (preteso consulente del Presidente
del Brescia, CORIONI, e iscritto nell'albo dei Direttori Sportivi), Luciano SPALLETTI
(allenatore dell'UDINESE) ed in misura decisamente meno rilevante, Fabrizio CORSI
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(Presidente dell'EMPOLI) e Sergio GASPARIN (dirigente del VICENZA). Si sono, inoltre,
evidenziati rilevanti contatti telefonici tra lo stesso Presidente della società Internazionale,
Sig. FACCHETII ed altri esponenti del mondo arbitrale, Gennaro MAZZEI, Massimo DE
SANTIS, Tullio LANESE e Danilo NUCINI.
4. Il diverso atteggiarsi di tali rapporti, per lo più svolgentisi per mezzo di contatti
telefonici, rende doveroso operare un distinguo nell'analisi e nella valutazione degli stessi
da parte di questo Organo di Procura Federale.
Come già in precedenza precisato, appare indubbio come i contatti telefonici
intercorsi tra Presidenti o dirigenti di società sportive ed esponenti del mondo arbitrale,
primi fra tutti i designatori arbitrali, già appaiono contrari ai principi normativi ed etici sopra
evidenziati, in quanto, per la loro mera sussistenza, idonei ad alterare in modo evidente i
caratteri di alterità, di terzietà e di imparzialità che devono connotare i rapporti fra i dirigenti
delle società di calcio e i rappresentanti, massimamente quelli di vertice, del settore
arbitrale. AI riguardo, corre l'obbligo di sottolineare che tali reiterati e costanti colloqui già
possono essere idonei ad alterare il rapporto di parità con le altre società che disputano il
medesimo campionato, dal momento che i dirigenti delle società prossime avversarie della
squadra il cui Presidente o dirigente sportivo aveva contatti con il designatore nei momenti
precedenti la gara non hanno avuto analoghe relazioni e rapporti 'privilegiati' come quelli
instaurati tra tali dirigenti ed i designatori arbitrali.
Pertanto, la reiterazione di tali contatti rappresenta già un elemento, di per se stesso,
di notevole importanza nella valutazione delle circostanze di rilievo disciplinare evidenziate
dalle conversazioni in esame, dovendosi, al riguardo, operare già una netta distinzione tra
i Presidenti o altri dirigenti delle società sportive interessati da tali intercettazioni,
riscontrandosi una diversa frequenza di contatti che, di per se stessa, può essere
rivelatrice di una differente natura di rapporti personali tra gli stessi, confermata poi dal
diverso tenore letterale, formale e di contenuti, delle loro conversazioni.
IV. VALUTAZIONE DELLE CONDOTTE POSTE IN ESSERE DAI SINGOLI
TESSERATI
Alla luce di quanto sopra osservato in termini di valutazione degli elementi probatori
acquisiti, di qualificazione delle rispettive fattispecie concrete e di indici di comparazione si
può passare ad esaminare le varie condotte emerse a carico dei singoli tesserati
Ci si sofferma, quindi, in modo più specifico su ciascuno di tali rapporti, in particolare
attraverso l'esame delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, il cui
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contenuto si riporta in forma sintetica (per il relativo testo integrale si fa rinvio alla relazione
di questo Ufficio allegata al presente provvedimento). Va, inoltre, rappresentato che sono
state riportate in relazione le conversazioni che questo Ufficio ha ritenuto rilevanti, nel
senso di essere suscettibili di eventuale valutazione disciplinare.
IV A. RAPPORTI CON MASSIMO CELLINO
Massimo Cellino, nella stagione 2004/05, era il Presidente del Cagliari che disputava
il campionato di serie A.
***
Telefonata prog. n. 43742 (dello 04.05.2005 ore 14.03)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore, attesi i temi trattati, si può individuare nel sig. Massimo Cellino:
In data 30 aprile 2005 si è disputato l'incontro Cagliari - Reggina, terminata 1-1 ed
arbitrata da Farina; il successivo 8 maggio si è disputata la gara Cagliari - Palermo ,
terminata O-O ed arbitrata da Rosetti.
Tali elementi consentono, alla luce delle questioni trattate nella telefonata in esame,
di individuare nel presidente del Cagliari, sig. Cellino, l'interlocutore di Bergamo, il quale,
nel colloquiare, utilizza l'appellativo "Presidente".
Bergamo chiama Cellino e parlano di Farina che, nell'incontro Cagliari - Reggina,
era nervoso ed ha sbagliato in alcune circostanze.
Poi Bergamo e Cellino commentano la situazione del campionato.
Con riferimento alle gare della domenica successiva Bergamo spiega che "quando
noi mettiamo (n.d.r.: in prima fascia) una squadra che gioca per la retrocessione nella
prima, noi cerchiamo di abbinarla con un'altra, se no qualcuno ci dice: perché la Reggina
sì e magari il Chievo no? Quindi cerchiamo sempre di fare ... questa volta invece abbiamo
tre gare secche, perché abbiamo Milan - Juventus, abbiamo ... Abbiamo la Fiorentina che
va a Chievo, abbiamo la Roma che va a Parma, quindi siamo già bell'e sistemati con le
prime tre", e precisa che "Facciamo una fascia così, e le altre cerchiamo di blindare bene
le vostre partite in maniera che più o meno sulla carta possiate star tranquilli, Farina lo
tengo fermo, perché domenica ha arbitrato male, anche per rispetto a lei che insomma si è
sempre comportato bene con noi, quindi quando ... ".
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Poi i due interlocutori parlano di arbitri non buoni ad arbitrare per la serie A, facendo i
nomi, che sarebbero andati avanti per la politica e non per il merito.
***
Telefonata prog. n. 45615 (del 12.05.2005 ore 12,36)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore viene nominato come Massimo Cellino:
Tale telefonata appare rilevante in quanto Bergamo assicura a Cellino che, nella
successiva gara Messina - Cagliari del 15 maggio 2005 (arbitrata da Messina, assistenti
Niccolai e Faverani, poi terminata 2-1) avrebbe inserito la sua squadra in prima fascia
(UNo, ma vi metto in prima fascia allora"), dando per certo, in tal modo, l'inserimento di un
arbitro internazionale ("Così, metto uno degli "internazionali").
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine
precedenti, va rilevato che la condotta del Presidente CELLINO appare presentare profili
di rilievo disciplinare.
Infatti, alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio
2006) richiamata sopra per i punti di specifico interesse, va osservato che il predetto
Presidente ha conversato con il designatore BERGAMO sulla composizione delle griglie,
in un'occasione sollecitando una particolare attenzione in favore della sua squadra, in
considerazione delle particolari condizioni ambientali che avrebbero connotato la prossima
trasferta.
Inoltre, quando i due interlocutori dialogavano sulla situazione generale del
campionato, affrontavano temi di politica federale e tali conversazioni, alla luce di quanto
rilevato nella decisione C.A.F. riportata al capitolo III, erano idonee ad alterare i valori di
indipendenza della categoria arbitrale per i motivi precisati in motivazione.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore e della frequenza dei contatti intercorsi, appare in violazione
dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti.
IV B. RAPPORTI CON LUCA CAMPEDELLI
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Luca Campedelli, nella stagione 2004/05, era il Presidente del Chievo che disputava
il campionato di serie A.
***
Telefonata prog. n. 16200 (del 6.01.2005 ore 18.33)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a PaireUo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/1356704 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Campedelli
Nella conversazione in questione, avvenuta al termine della gara Chievo - Siena,
terminata 1-3 ed arbitrata da Bergonzi, Campedel/i chiede a Pairetto di vedere un
episodio, a suo dire, di rigore non concesso al Chievo, perché gli interessa avere un
giudizio da persona qualificata ("con sincerità").
La telefonata in esame appare rilevante perché dimostra che altri dirigenti telefonano
soltanto per lamentarsi di alcuni episodi e non per influire o, comunque, discutere sulle
griglie.
***
Telefonata prog. n. 28908 (del 21.02.2005 ore 11.31)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/1356704 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Campedelli
Il 20 febbraio 2005 è stato disputato l'incontro Chievo - Lazio, terminata 0-1 ed
arbitrata da Rocchi. Campedelli esordisce, nella conversazione in esame, dicendo che si
sarebbe aspettato una chiamata da Pairetto, quindi si lamenta, in modo garbato ma
assolutamente serio, dell'arbitraggio di Rocchi
Sempre Campedelli tiene a precisare che il Chievo non ha perso per colpa
dell'arbitro ("Guardi, .... ripeto, non abbiamo perso per colpa dell'arbitro, premesso ... e non
perdiamo mai per colpa dell'arbitro, questa è la cosa fondamentale"), ma lamenta il fatto
che, ancora una volta, gli è toccato un arbitro giovane che ha fatto innervosire, con il
proprio atteggiamento, i suoi giocatori e precisa che non vuole arrivare al punto di
chiedere di non avere più Rocchi come arbitro, ma chiede più attenzione verso il Chievo,
dicendo che altrimenti lo stile Chievo sembrerebbe non pagare rispetto agli urlatori quali
De Luca, Cellino ed altri.
Pairetto cerca di rassicurare Campedelli affermando, più volte, che questa è
l'aleatorietà del sorteggio, e spiega che "in questo gruppo di partite" ("sei partite di serie
"A" e due di serie "B"") "c'era Collina, Rosetti, Palanca, Gabriele, De Santis ... Rocchi,
18
aspetti, e poL .. Dondarini e Rizzoli. .... e Rocchi è finito lì, purtroppo, guardi, questo è il
disastro del sorteggio".
Pairetto conclude ringraziando Campedelli per lo stile che caratterizza il Chievo.
***
Telefonata prog. n. 36686 (del 13.03.2005 ore 22.33)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/1356704 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Campedelli.
La telefonata in esame avviene al termine della gara Chievo - Juventus, terminata 0-
1 ed arbitrata da Paparesta.
Campedelli è arrabbiato per le direzioni di gara che interessano il Chievo e dice che
l'ultimo errore commesso dall'arbitro (Paparesta), a parere di Campedelli, è stato
sicuramente frutto di mala fede, perché egli è certo che l'arbitro ha visto la palla calciata
dal giocatore del Chievo finire dentro la porta e non ha convalidato il goal. Di fronte alle
repliche di Pairetto, Campedelli tronca la discussione dicendo che non lo chiamerà più.
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine
precedenti e di una recente pronuncia degli Organi Giudicanti nei confronti del Presidente
SPINELLI, va rilevato che la condotta del Presidente CAMPEDELLI appare presentare
profili di rilievo disciplinare.
Va rimarcato però al riguardo che il tenore ed il contenuto delle riportate
conversazioni che interessano il CAMPEDELLI appaiono espressione, prevalentemente,
di lamentele e doglianze, frutto di un malcontento legato a specifiche prestazioni arbitrali.
Ne consegue che le stesse vanno valutate come non particolarmente gravi ma pur
sempre idonee a ledere quei valori di indipendenza del settore arbitrale sopra specificati,
la cui tutela assoluta rende antiregolamentari anche i colloqui finalizzati esclusivamente a
dolersi delle prestazioni arbitrali. Tale conclusione, del resto, appare confortata dalle
recenti pronunce che ha interessato il Presidente SPINELLI, che è stato sanzionato per
avere telefonato al padre di un arbitro per manifestare il suo disappunto al direttore di gara
per la prestazione in occasione di una gara disputata dal LIVORNO (CFR CU 90\CDN del
7\6\2010 e, su ricorso dei sanzionati, CU 286\CGF deI1'11\6\2010).
IV C. RAPPORTI CON I SIGG.RI MAURIZIO ZAMPARINI E RINO FOSCHI
19
I due tesserati, nella stagione sportiva 2004/05, erano, rispettivamente, Presidente e
Direttore Sportivo del Palermo, squadra che disputava la Serie A.
***
POSIZIONE FOSCHI
Telefonata prog. n. 16263 (dello 06.01.2005 ore 20.12)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 337/609470 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Rino Foschi:
AI termine della gara Reggina - Palermo, terminata 1-0 ed arbitrata da Pieri, Foschi
telefona a Pairetto e si lamenta di un episodio ("E' successo un fattaccio ancora oggi che
io ... sai, è venerdì, sai, l'hai visto l'episodio nostro?") in cui il Palermo - a suo dire -è stato
danneggiato.
Pairetto dice che si è trattato di un errore casuale ("Ecco, se io ti dico lui ha fatto un
errore casualmente"); Foschi, allora, riferendosi a Pieri, arbitro della gara in questione,
dice di essere stato a parlarci per mezz'ora ("No, no, quando io parlo con lui, e lo conosco
bene, e lo conosco bene, sono stato con lui mezz'ora"); Pairetto ne è a conoscenza ("Me
l'ha detto, me l'ha detto, me l'ha detto, me l'ha detto").
Foschi, poi, in relazione alla successiva partita Palermo-Milan, del 9 gennaio 2005
(arbitrata da Rodomonti e terminata O-O) - dopo che Pairetto dice che spera "di darvi un
arbitro buono" - chiede esplicitamente " .. ci dai o Collina o Rosetti lui è completo matto,
eh".
Pairetto dice, però, che "Guarda ... guarda che c'è un sorteggio, Rino", anche se
"questa del sorteggio guarda che è una "troiata" incredibile, detto tra di noi .... Ma il
sorteggio è una sciocchezza, fatto così, a - inc. -, è una cosa ... è incredibile".
***
Telefonata prog. n. 35200 (dello 08.03.2005 ore 11.15)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 337/609470 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) verosimilmente in uso aRino
Foschi:
" 6 marzo 2005 si è disputata la gara Livorno - Palermo, terminata 2-2 ed arbitrata
da Tombolini.
20
I due interlocutori, inizialmente, commentano gli errori commessi da Pisacreta,
assistente di Racalbuto, arbitro della gara Roma - Juventus, giocata nella stessa giornata
di campionato e terminata 1-2.
Foschi chiede a Pairetto se per la partita Palermo - Udinese del 13 marzo (poi
terminata 1-5 ed arbitrata da Messina) la sua squadra è in prima fascia giacché le due
squadre si giocano la Champions.
Foschi precisa che quella con l'Udinese è "una partita abbastanza delicata, Gigi,
molto delicata, eh, è molto delicata questa qua ..... No, è una partita delicata perché c'è
una piazza calda, c'è una piazza calda", e chiede a Pairetto di avere un occhio di riguardo
("Guarda, Gigi, dai, guarda un po', okay?"), ricevendo l'assenso di Pairetto (''Va bene").
***
Telefonata prog. n. 39087 (dello 22.03.2005 ore 12.45)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 337/609470 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Rino Foschi:
Il 20 marzo 2005 si è disputato l'incontro Parma - Palermo, terminata 3-3 ed arbitrata
da Rodomonti.
I due interlocutori parlano di Rodomonti; Foschi dice a Pairetto di fargli i complimenti
perché lui dopo la gara "non ho avuto il tempo a salutarlo", e commentano l'arbitraggio in
questione.
In relazione al discorso arbitrale (per la stagione sportiva successiva) "chi dice
Collina, non Collina", Foschi precisa a Pairetto che il suo Presidente (Zamparini) sa che lui
(Foschi) parla sia con Pairetto che con Bergamo ("Sì, lui sa tante cose e sa come io
chiamo Bergamo, il rapporto che ho, che possiamo parlare chiaramente").
***
POSIZIONE ZAMPARINI
Telefonata prog. n. 46152 (del 22.04.2005 ore 13.09)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 335/825043 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) verosimilmente in uso a
Zamparini.
Con riferimento a tale telefonata occorre evidenziare che Pairetto, nell'audizione del
28 dicembre 2010, ha "precis(at)o che in alcune occasioni Carraro e/o Ghirelli ci
sollecitarono direttamente ad avere rapporti con dirigenti delle società per spiegare
21
situazioni particolari, sia tecniche che di sorteggio ed inserimenti in griglia; .. , .. ricordo
ancora di aver chiamato il Presidente Zamparini, sempre su sollecito di Ghirelli, in
relazione ad un sorteggio che era stato ripetuto su indicazione del Notaio a causa
dell'inserimento di una preclusione, rivelatasi inesistente, del sig. Collina (l'errore venne
fatto da Martino Manfredi). Nel primo sorteggio era stato abbinato Collina alla gara del
Palermo mentre nel secondo questo non avvenne e ciò provocò le reazioni "infuriate" di
Zamparini e da lì nacque la necessità di chiamarlo per chiarire come si fossero svolti gli
eventi".
Ciò premesso, nella telefonata in esame, è Pairetto che chiama Zamparini (su
indicazione di Ghirelli che gli ha fornito il cellulare del presidente del Palermo) per dirgli
che il problema con il sorteggio è stato di tipo tecnico ed ovviamente non in danno del
Palermo.
Zamparini ribatte che egli non farà nulla di eclatante ma si limiterà a segnalare il fatto
formalmente alla "Federazione", "a Carraro, in via ufficiale".
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine
precedenti, va rilevato che la condotta del FOSCHI appare presentare profili di rilievo
disciplinare. Viceversa a conclusioni differenti occorre pervenire riguardo al Presidente
ZAMPARINI.
Quanto al primo tesserato, va rilevato che le sue conversazioni si caratterizzano
principalmente per costituire momento espressivo di lamentele e doglianze, frutto di un
malcontento legato a specifiche prestazioni arbitrali o di un timore connesso alla possibile
designazione di arbitri non considerati all'altezza della delicatezza dell'impegno che, di
volta in volta, attende la propria squadra. AI contempo, però, va sottolineato che nel corso
di una delle telefonate riportate il FOSCHI chiede al PAIRETTO di prestare un'attenzione
particolare per la prossima gara Palermo - Udinese ("Guarda, Gigi, dai, guarda un po',
okay?"), ricevendo l'assenso di Pairetto ("Va bene").
Ma anche le mere lamentazioni per le prestazioni arbitrali, alla luce di quanto
osservato in ordine alla posizione di CAMPEDELLI, assumono rilevanza disciplinare, sia
pure meno grave.
Infine, anche le conversazioni su temi di politica federale in tema di assetto della
categoria arbitrale, fra un tesserato e un alto esponente AIA, particolarmente e
direttamente interessato ai programmi futuri, possono assumere una rilevanza disciplinare,
22
alla luce di quanto affermato nella decisione della C.A.F. pubblicata su CU 1\C del
14\7\2006.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore e della frequenza dei contatti intercorsi, appare in violazione
dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti, per i molteplici profili sopra specificati.
Di contro, il Presidente ZAMPARINI, a prescindere dalle affermazioni fatte dal
FOSCHI al telefono nel corso dei colloqui riportati, ovvero che il suo Presidente sapeva
che il FOSCHI medesimo parlava con i due designatori, risulta essere interlocutore del
PAIRETIO in una sola occasione, chiamato da quest'ultimo per chiarire a livello
istituzionale un inconveniente che si era verificato e che aveva comportato la necessità di
ripetere il sorteggio già effettuato.
Invero, tale tipo di conversazione, peraltro non originata dal predetto Dirigente, non
appare assumere alcun rilievo disciplinare.
IV D. RAPPORTI CON LUCIANO SPALLETTI
SPALLETII nella stagione sportiva 2004/05 era allenatore dell'Udinese che
disputava il campionato di Serie A.
***
Telefonata prog. n. 45560 (del 12.05.2005 ore 11,43).
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/616482 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Spalletti:
Bergamo, nel commentare i giudizi dati da Spalletti su alcuni arbitri, dice al suo
interlocutore (all'epoca della telefonata l'Udinese era in corsa per l'accesso alla
Champions League), che "io sto facendo... sto facendo non il massimo, di più,
certamente ... cioè il massimo, nel senso di "attenziona(r)li ... " (n.d.r.: gli arbitri/assistenti),
precisando che ".... perché lavorare con tre fasce è una cosa pazzesca, e lì,
sinceramente, non era caduto il migliore", ma che, in ogni caso, "io ci avevo parlato, gli
avevo strizzato le "palle", gli avevo detto: guarda, te mi devi fare una partita di grande
coraggio e me la devi fare bene in tutte le maniere; ., .. ".
Con particolare riferimento alla successiva gara del 15 maggio 2005, Udinese -
Sampdoria (poi terminata 1-1, arbitro Bertini, assistenti Pisacreta e Griselli) Bergamo
anticipa a Spalletti i nominativi degli assistenti Pisacreta e Griselli ("io ti posso anticipare
che, a scanso di ripensamenti all'ultimo momento, anche gli assistenti. .. gli assistenti li ho
23
già fatti, quindi viene Pisacreta, che per noi è il numero uno, e Griselli, che è quello di
Livorno"), precisando che, grazie a tali designazioni, Spalletti doveva essere tranquillo
("sei bello blindato e il sorteggio ora vediamo cosa ti dà tra gli "internazionali" che abbiamo
messo in griglia, dai").
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta dello
SPALLETTI appare presentare profili di rilievo disciplinare.
La telefonata verte su spiegazioni tecniche sulle griglie, su valutazioni, con il
designatore, sulle prestazioni arbitrali, sulla rassicurazione (espressa in termini molto
coloriti) da parte di quest'ultimo di avere particolarmente attenzionato l'arbitro che doveva
arbitrare l'UDINESE e, infine, sull'indicazione all'allenatore degli assistenti che avrebbe
designato per una gara della predetta società.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore, appare in violazione dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti,
sotto i molteplici profili indicati.
E' ovvio che la occasionalità del contatto, come emergente dagli atti acquisiti, rende
certamente meno grave la condotta in esame rispetto a quella di altri tesserati che, di
contro, avevano contatti molto più frequenti con esponenti del settore arbitrale, in
particolare con i due Commissari
IV E. RAPPORTI CON SERGIO GASPARIN
Sergio Gasparin, nella stagione sportiva 2004/05 era un dirigente del VICENZA,
squadra che disputava il campionato di Serie B. La telefonata in oggetto, in particolare,
verte sulle lamentele conseguenti all'arbitraggio reso nella gara fra il VICENZA ed il
CATANIA della giornata appena disputata.
Telefonata prog. n. 24059 (del 31.01.2005 ore 09.51)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/5613674 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CO depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a GASPARIN:
GASPARIN si lamenta dell'arbitraggio in modo piuttosto acceso, dicendo che
l'arbitro, oltre ad essere incapace, non è sereno quando va ad arbitrarli.
24
Pairetto replica dicendo che il sorteggio non è stato fortunato.
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta del
GASPARIN appare presentare profili di rilievo disciplinare.
E' sufficiente richiamare quanto argomentato con riferimento alla posizione del
CAMPEDELLI e alla pronuncia emanata a carico del Presidente SPINELLI, per concludere
nel senso della rilevanza del comportamento posto in essere dal Dirigente vicentino,
consistito in un'accesa doglianza nei confronti del PAIRETTO per un arbitraggio
contestato. Inoltre il discorso spazia anche su temi connessi alla formazione della griglia,
anche se con contenuti valutabili in termini di non eccessiva gravità.
Di contro, la occasionalità del contatto, come emergente dagli atti acquisiti, rende
certamente meno grave la condotta in esame rispetto a quella di altri tesserati che, di
contro, avevano contatti molto più frequenti con esponenti del settore arbitrale, in
particolare con i due Commissari
IV F. RAPPORTI CON NELLO GOVERNATO.
Nella stagione sportiva 2004/05 per quanto a conoscenza di Pairetto "Governato era
consulente del Presidente del Brescia, Corioni. Solitamente si interessava, e a tal fine (mi)
telefonava per aver informazioni, circa le designazioni che riguardavano sia il Brescia che
la Lazio, società quest'ultima di cui era stato, (o non ricordo se lo fosse ancora), dirigente"
(cfr. audizione Pairetto del 28 dicembre 2010).
***
Telefonata prog. n. 16339 (del 7.01.2005 ore 09.20).
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore Nello dovrebbe essere Nello Governato.
Nella telefonata in oggetto i due concordano un appuntamento.
***
Telefonata prog. n. 17305 (del 10.01.2005 ore 17.13).
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
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Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore Nello dovrebbe essere Nello Governato.
I due parlano di errori arbitrali prospettati dal Nello e contestati dal PAIRETIO.
***
Telefonata prog. 18415 (del 14.01.2005 ore 11.54)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore Nello potrebbe essere Nello Governato.
Si parla di un preteso litigio che avrebbe interessato il PAIRETIO
***
Telefonata prog. 22800 (del 24.01.2005 del 24.01.2005 ore 13.50)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/7350878 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Nello Governato
(circostanza confermata dallo stesso Pairetto nell'audizione del 28 dicembre 2010.
Nello (Governato) fa a Pairetto i complimenti per l'arbitro dell'ultima gara della
Juventus; poi i due interlocutori parlano di un po' tutti gli arbitraggi dell'ultimo turno ed,
infine, Nello cerca di sapere qualcosa sulla griglia della prossima gara della Juve, ma
Pairetto non si sbilancia. In particolare, Nello fa presente a PAIRETIO che c'è stato un
arbitro che gli è piaciuto tanto e quindi chiede se li mettono in prima fascia in quanto li
aspetta una partita difficilissima.
***
VALUTAZIONE
Preliminarmente, In ordine all'identificazione del Nello, vanno considerate le
dichiarazioni rese in proposito dal PAIRETIO durante la sua audizione e la circostanza
che, nella telefonata in atti del 14\1\2005, il NELLO si informa sull'arbitro della squadra cui
era interessato e PAIRETTO gli fa il nome di COLLINA. In proposito va rilevato che il
predetto arbitro era quello che avrebbe arbitrato la prossima gara del BRESCIA, ovvero la
squadra relativamente alla quale il GOVERNATO aveva un interesse, secondo quanto
dichiarato dallo stesso PAIRETTO.
26
Tanto premesso, va osservato che la condotta del Nello (GOVERNATO) viene
valutata esclusivamente con riferimento alla sua qualità di iscritto all'albo dei Direttori
Sportivi.
Orbene, questo Ufficio ritiene che, anche in tale limitata veste di iscritto ad albo, alla
luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006), richiamata
sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è fatto
ampiamente cenno nelle pagine precedenti, la condotta del Nello appare presentare profili
di rilievo disciplinare.
Va, infatti, sottolineato che, nel corso di una delle telefonate riportate il NELLO
chiede al PAIRETTO di prestare un'attenzione particolare per la prossima gara che
attendeva la squadra cui era, comunque, interessato.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore, appare in violazione dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti,
con particolare riferimento all'ultima telefonata citata.
IV G. RAPPORTI CON FABRIZIO CORSI.
" predetto, nella stagione sportiva 2004/05 era il Presidente dell'Empoli, squadra che
disputava il campionato di Serie B.
Telefonata prog. 19922 (del 20.01.2005 ore17,58).
Corsi si raccomanda per un arbitro tosto visto che c'è un "ambientuccio laggiù".
Pairetto risponde "speriamo bene" nel sorteggio.
***
VALUTAZIONE
In via preliminare, in ordine all'identificazione del predetto occorre riportarsi a quanto
dichiarato dal PAIRETTO.
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta del CORSI
appare presentare profili di rilievo disciplinare.
Infatti, va sottolineato che il CORSI, nella telefonata riportata, chiede al PAIRETTO di
prestare un'attenzione particolare per la prossima gara, designando un arbitro "tosto".
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione del tema
trattato con il designatore, appare in violazione dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti,
27
essendo consistita, in buona sostanza, in una sollecitazione ad una designazione
favorevole.
E' ovvio che la occasionalità del contatto, come emergente dagli atti acquisiti, rende
certamente meno grave la condotta in esame rispetto a quella di altri tesserati che, di
contro, avevano contatti molto più frequenti con esponenti del settore arbitrale, in
particolare con i due Commissari.
IV H. RAPPORTI CON ROBERTO ZANZI.
Roberto ZANZI era il direttore generale dell'Atalanta nella stagione sportiva 2004-
2005.
La trascrizione della telefonata prog. n. 46282 (del 15.05.2005 ore 13,46), attestante
un contatto telefoni fra il predetto ed il designatore BERGAMO, si appalesa del tutto
irrilevante da un punto di vista disciplinare, in quanto il primo si limita ad informare il
secondo del ritardo che la propria squadra riporterà nel presentarsi allo stadio dove dovrà
disputare la gara di campionato, a causa di un inconveniente insorto lungo il tragitto.
IV I. RAPPORTI CON PASQUALE FOTI.
Con riferimento al tesserato in oggetto, si deve registrate l'esistenza di contatti
telefonici tra Paolo BERGAMO ed il Presidente della Reggina, Lillo FOTI, in relazione ai
quali occorre ricordare che il sig. Foti è già stato deferito dalla Procura Federale
(procedimento 57 pf 06/07) con atto del 7 agosto 2006, conseguente alla relazione
dell'allora Ufficio Indagini del 31 luglio 2006, "per avere in prima persona avviato e
coltivato contatti con il designatore arbitrale Paolo Bergamo finalizzati ad esercitare
pressioni .... " e, a conclusione dei vari gradi della giustizia sportiva, è stato sanzionato con
/'inibizione per 2 anni e 6 mesi (cfr. decisione C.A.F. C.U. n.5/C del 17 agosto 2006,
confermata da Corte Federale C.U. 6/CF del 1 settembre 2006).
In ogni caso, si riporta la telefonata di seguito trascritta atteso che nell'estate 2006
non fu esaminata dagli Organi di Giustizia, in quanto non inserita negli atti provenienti
dalla Procura di Napoli.
Telefonata prog. n. 242 (dello 07.11.2004 ore 22.34)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011)
/'interlocutore, dai temi trattati nel colloquio, risulta essere il Foti.
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La telefonata in questione avviene al termine dell'incontro Reggina - Juventus,
arbitrata da Paparesta. Nel corso della stessa Bergamo preannuncia a Foti che, per
l'incontro del 10 novembre 2004 con il Parma, la Reggina sarà inserita in seconda fascia e
saranno inseriti come arbitri De Santis (che, poi, arbitrerà la gara), Morganti, Saccani,
Nucini e Tagliavento.
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta del FOTI, in
astratto, appare presentare profili di rilievo disciplinare per le note considerazioni.
Va, però, osservato, come appena rilevato, che il predetto Dirigente fu già incolpato
da questo Ufficio di "avere in prima persona awiato e coltivato contatti con il designatore
arbitrale Paolo Bergamo finalizzati ad esercitare pressioni .... ".
Per la suddetta condotta, come parimenti rilevato, il FOTI fu sanzionato e, quindi,
questo Ufficio ritiene che l'ulteriore contatto in esame sia certamente coperto dal giudicato
già formatosi, essendo il comportamento in esame del tutto omogeneo rispetto a quelli già
conosciuti, non connotato da una gravità più accentuata ovvero direttamente dimostrativo
di una fattispecie di illecito.
IV J. RAPPORTI CON LEONARDO MEANI.
Una considerazione particolare è da riservarsi alla posizione di Leonardo MEANI,
all'epoca dei fatti dirigente addetto agli arbitri del Milan nella stagione sportiva 2004/05, il
quale risulta essere anch'egli protagonista di una serie di conversazioni telefoniche
oggetto di analisi e trascrizione da parte del perito nominato dal collegio giudicante penale
del Tribunale di Napoli.
AI riguardo occorre premettere che Meani è stato uno dei soggetti deferiti nell'ambito
del processo sportivo denominato "calciopoli", in quanto era risultato intrattenere numerosi
rapporti con associati AIA. A tal proposito, nella Relazione dell'allora Ufficio Indagini
(indagine 62 IN 2005/06), nel capitolo "A.C. Milan: il ruolo di Meani e Galliani", è stato
evidenziato che "nel periodo che va dal mese di marzo 2005 al termine del campionato
sono state intercettate un rilevante numero di conversazioni telefoniche intrattenute da
Meani con Bergamo, Pairetto, Lanese, Nucini, Copelli, Puglisi, Collina, Titomanlio, Contini,
Stagnoli, Babini, De Santis, Mazzei, Morganti, D'Addato, Rodomonti, Martino, Racalbuto,
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Messina e Paparesta" (cfr. pago 154 relazione) e che "tutti questi contatti hanno per
argomento le designazioni e l'''affidabilità'' degli arbitri e degli assistenti per le gare del
Milan ovvero della Juventus, nonché premure per alcuni arbitri" (cfr. pag.155 relazione).
Nel deferimento del Procuratore Federale, datato 22 giugno 2006, si contestava al
Meani di "aver agito al fine di ottenere l'assegnazione di determinati assistenti per le
partite del Milan", in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza; in relazione a tale
condotta sono stati deferiti anche il sig. Gennaro Mazzei ed il sig. Adriano Galliani.
Inoltre, il MEANI fu deferito "per violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. perché, tra
il 17 ed il 20 aprile 2005, ottenuta la designazione degli assistenti Puglisi e Babini per la
partita Milan-Chievo del 20 aprile 2005, raggiungeva telefonicamente i due assistenti e
formulava loro, al fine di alterare lo svolgimento della gara, la raccomandazione di
decidere nei casi dubbi in favore del Milan". In relazione a tale ultima condotta sono stati
deferiti anche i sigg.ri "Fabrizio Babini e Claudio Puglisi per violazione dell'art. 6, comma 7,
C.G.S., perché avendo avuto conoscenza del fatto di cui sopra, ad opera dello stesso
Meani, che la designazione degli assistenti dell'arbitro per la partita Milan-Chievo del 20
aprile 2005, individuati proprio nel Babini e nel Claudio Puglisi, era stata palesemente
pilotata in adesione ad una logica di favore nei confronti della società rossonera, a fronte
della richiesta ulteriore di questi di favorire la società Milan, omettevano di prestare
osservanza al dovere di informare, senza indugio i competenti organi federali, della
condotta posta in essere dal Meani".
La Commissione d'Appello Federale con decisione del 14 luglio 2006 (C.U. n.1/C),
ha irrogato al Meani la sanzione di 3 anni e 6 mesi di inibizione, successivamente ridotta a
2 anni e 6 mesi dalla Corte Federale, con decisione di cui al C.U. n.1/CF del 25 luglio
2006, poi riformata in 2 anni e 2 mesi di inibizione dalla Camera di Conciliazione ed
Arbitrato per lo Sport del Coni, con lodo del 19/2 - 813 2007.
Con tale ultima decisione, la C.C.A.S. ha precisato che Meani aveva "direttamente
interloquito con soggetto partecipante al procedimento di designazione della terna
arbitrale, esercitando improprie suggestioni pro futuro; e per avere egli preso diretto
contatto con gli assistenti di linea in prossimità della partita di campionato dell'A.C. Milan
spa per la quale essi erano stati appena designati in un contesto oggettivamente
equivocabile".
Sempre con riferimento al Meani va evidenziato che, con altro deferimento, il
Procuratore Federale - esaminata la relazione n.62 1 ter in.2005/06 dell'Ufficio indagini
della F.I.G.C , che richiamava in particolare i contenuti di una conversazione telefonica
30
(intercettata dalla Autorità giudiziaria e trasmessa all'Ufficio indagini dalla Procura della
Repubblica di Napoli) intercorsa il16 maggio 2005, tra il Titomanlio e il Meani - ha deferito
il sig. Meani il quale, venuto a conoscenza dell'illecito (violazione dell'art.6, commi 1 e 6
C.G.S. in relazione ad illecito sportivo, con l'aggravante della effettiva alterazione dello
svolgimento della gara) commesso dai sigg.ri Gennaro Mazzei (all'epoca dei fatti Vice
Commissario CAN) e Stefano Titomanlio (all'epoca dei fatti assistente arbitrale) in
relazione alla gara Arezzo - Salernitana svoltasi il 14 maggio 2005 e conclusasi con la
vittoria della squadra toscana per 1 a O, si rendeva "responsabile di omessa denunzia
(art.6 comma 7 C.G.S.)".
In relazione a tale condotta la Commissione d'Appello federale, con decisione
pubblicata su. C.U. N. 6 IC, sanzionava il MEANI, "ritenuta la continuazione con la
condotta giudicata con la decisione passata in giudicato nel precedente procedimento, tre
mesi di inibizione, quale aumento della precedente sanzione".
Con riferimento ai rapporti con l'assistente arbitro COPElLl, va ricordato ancora che
la Procura Federale, con deferimento del 31 luglio 2007, prot 236/405pf06/07, (allegato al
fascicolo del presente procedimento) aveva deferito l'assistente arbitro Cristiano Copelli
"per aver intrattenuto, in più occasioni, nei mesi di marzo ed aprile 2005, colloqui telefonici
con il tesserato dell'AC. Milan, Leonardo Meani, nel corso dei quali sono state espresse
considerazioni e commenti contrari ai principi di lealtà correttezza, probità e trasparenza di
cui alle norme sopra indicate, riguardanti la posizione di singoli associati e le
problematiche del mondo arbitrale e specifiche decisioni tecniche concernenti decisioni e
segnalazioni adottate nel corso di alcune gare, con la circostanza aggravante del
pregiudizio arrecato, per la notorietà dei fatti, all'immagine dell'AI.A"
Va ancora rilevato in proposito che nella parte motiva di detto provvedimento questo
Ufficio aveva osservato che "all'esito dell'istruttoria, quindi, è emersa l'esistenza di un
rapporto confidenziale fra il Copelli ed il Meani, sostanzialmente, incompatibile con la
posizione di terzietà e di indipendenza connaturate alla figura arbitrale".
la Commissione Disciplinare Nazionale, con CU 6/CDN del 4 settembre 2007,
infliggeva al COPElLila sanzione della sospensione di tre mesi.
Infine, con riferimento alla posizione dell'allora AF.Q. Pierluigi Collina, va ricordato
che, con provvedimento del 10 agosto 2006 la Procura Federale aveva trasmesso alla
Procura Arbitrale, ai sensi degli artt. 29, comma 7, dello Statuto Federale e 3 e 52 del
Regolamento AIA, gli atti relativi agli accertamenti espletati dall'allora Ufficio Indagini per
quanto di eventuale competenza. Con atto del 18 settembre 2006, la Procura Arbitrale
31
aveva deferito il sunnominato AF.Q. alla Commissione di Disciplina AI.A che, con
delibera 23 del 31 ottobre 2006, trasmetteva nuovamente gli atti a questa Procura che,
quindi, con ulteriore provvedimento del 30 giugno 2007, prot. 2439/399pf disponeva
l'archiviazione degli atti.
***
Compiuta tale doverosa e chiarificatrice premessa, occorre rilevare che oggetto di
analisi nell'ambito del presente procedimento, in quanto trascritte dall'Ing. Porto nella
relazione dallo stesso depositata in data 18 febbraio 2011, sono 169 conversazioni
telefoniche relative all'utenza n.335/7753629, in uso a Meani, in relazione alle quali si
sottolinea che le stesse si riferiscono sempre al periodo che va dal 7 marzo 2005 al 10
maggio 2005; gli interlocutori sono quasi tutti quelli già oggetto di approfondimento nel
procedimento cd. "calciopoli" dell'estate 2006; molte di tali telefonate sono state già
esaminate (cfr. ad es. 3341,5556,5587,5591,5610,5802,5827,7148 in "fascicolo 38 off
side" ed in relazione 62 In 05/06); altre telefonate riguardano gli stessi argomenti (o fatti
connessi) trattati in telefonate precedentemente esaminate; solo alcune telefonate, di
seguito riportate sinteticamente, assumono i connotati di novità ai fini della presente
indagine.
In particolare:
prog. 4256 (dell'8 aprile 2005 ore 10.05) con Rosetti (Meani scherzando chiede a
Rosetti di espellere i giocatori del Siena che incontrerà il Milan la domenica successiva);
***
prog. 4557 (del 10 aprile 2005 ore 11,25) con Puglisi, connessa alla 4256 (Meani
riferisce a Puglisi che scherzando ha detto a Rosetti di ammonire i diffidati del Siena;
Puglisi vuole parlare con Galliani del suo futuro e Meani lo tranquillizza dicendo che
Galliani avrebbe chiamato Lanese);
***
prog. 5608 (del 18 aprile 2005 ore 12.02) con Collina (Meani riferisce di aver parlato
con Mazzei e di avergli chiesto gli assistenti migliori per le ultime partite);
***
prog. 5829 (del 19 aprile 2005 ore 9,38) con Collina (Meani invita Collina a chiamare
Galliani);
***
prog. 6087 (del 20 aprile 2005 ore 16,46) con Martino (Meani dice di mandargli
ancora Ambrosino; il suo interlocutore dice che gli ha parlato al raduno degli assistenti e
32
gli ha detto che ha avuto molti complimenti da parte del Milan ed un invito a continuare
così);
***
prog. 42302 (del 28 aprile 2005 ore 19,34) con Bergamo (Meani, dapprima,
sponsorizza Copelli chiedendo a Bergamo di "non ammazzarlo.. perché è un bravo
ragazzo"; poi chiede a Bergamo "chi è che ci mandi a Firenze?" (30 aprile 2005, gara
Fiorentina - Milan 1-2, arbitro de Santis).
Bergamo risponde che la griglia di arbitri l'hanno "fatta a tre la griglia, perché noi
abbiamo ... , io ti dico cosa ho in mente, ho in mente di metterne tre, due ... , la partita vostra,
quella della Juventus e una gara di "B", perché non voglio assolutamente che ci siano
preclusioni e gli arbitri sono Messina, sono Farina e sono Rodomonti, per me, poi
sentiamo un po' Gigi, perché poi tu immaginerai quelli che ... , i tre che voglio mettere per la
quest'altra domenica" (8 maggio 2005, gara Milan - Juventus 0-1, arbitro Collina).
Meani comprende che Bergamo vuole inserire in griglia per la partita con la
Juventus, "Paparesta, Collina e Trefoloni" e, quindi, spiega a Bergamo "Ecco, però a
Trefoloni gli fai un bel discorsetto ..... perché sennò gli tagliamo la testa noi"; Bergamo lo
tranquillizza "Stai tranquillo, stai tranquillo ... Stai tranquillo", ma Meani dice a Bergamo "E
allora chiamalo e parlagli, perché lui ... , va bene?";
***
prog. 7432 (del 29 aprile 2005 ore 9,58) con Puglisi (Puglisi chiede a Meani se ha le
griglie del successivo turno di campionato, quali guardalinee ha richiesto aggiungendo se
ha "mandato la lista della spesa");
***
prog. 8128 (del 5 maggio 2005 ore 10,28) con Contini (i due interlocutori parlano del
fatto che l'assistente Rossi di Forlì ha chiesto a Meani di lavorare al Milan);
***
prog. 8176 (del 5 maggio 2005 ore 16,11) con Bergamo.
Bergamo: "io ieri sera ho provato a chiamare il presidente, ma non riuscivo a
prendere la linea". Poi concordano il guardalinee della successiva Milan - Juventus.
Bergamo chiede biglietti per la partita poi ricominciano a concordare il guardalinee e "ti do
un dato preciso che ti serve anche per dirlo al presidente" e fanno i nomi dei guardalinee
"da salvaguardare per il futuro". Bergamo: "L'importante è condividere in partenza le
cose". Poi concordano anche il quarto uomo. Meani, infine, "io con te parlo come se tu
fossi mio fratello maggiore" e dà valutazioni su singoli arbitri e assistenti;
33
***
prog. 8495 (dell'8 maggio 2005 ore 16,34) con Farneti (Meani comunica a Farneti
che farà l'assistente a Milan - Juve, vantandosi di essere stato lui a dare il "benestare".
Meani aggiunge che "ti ho fatto mettere via, anche se eri già venuto, l'orologio, neh, faccio
l'orologio a tutti". Poi Farneti chiede 3 biglietti difficilissimi da trovare perché tutto esaurito
ma Meani glieli promette "con te parlo come se parlassi con un mio fratello maggiore, non
ho problemi";
***
prog. 8796 (del 9 maggio 205 ore 11,50) con Collina (Collina chiama Meani per
spiegare perché non ha dato rigore a favore del Milan, nella partita con la Juventus e
perché non ha espulso Nesta. Collina, poi, riferisce di essere stato chiamato da Galliani
incazzato dopo Milan - Juve che Galliani gli avrebbe detto che non ci sono problemi tra il
Milan e Collina. Infine Collina chiede a Meani di intercedere per parlare con Ancelotti
poiché lo vuole ringraziare per le belle parole usate alla radio);
***
prog. 8811 (del 9 maggio 2005 ore 12,41) con Collina (Meani dà a Collina il numero
di telefono di Ancelotti).
***
VALUTAZIONE
Ebbene, dalle "nuove" telefonate emerse nell'ambito del processo penale in corso di
svolgimento dinnanzi alla AG.O. di Napoli, emerge la conferma di quanto già ha costituito
oggetto di analisi e valutazione da parte degli organi della giustizia sportiva nei precedenti
procedimenti disciplinari che hanno riguardato il dirigente del Milan, Leonardo MEANI, cioè
l'esistenza di una fitta rete di contatti, continuamente attivata dal Meani nei confronti di
diversi esponenti del mondo arbitrale, in prevalenza arbitri, ma anche del designatore
Paolo Bergamo, attraverso la quale il Meani svolgeva un'opera di interferenza ed influenza
sulle designazioni delle terne alle quali affidare le gare in cui risultava impegnato il Milan,
in particolare con riferimento alla designazione degli assistenti di gara, ovvero lo stesso
tipo di comportamento per il quale è risultato già sanzionato.
Talvolta, però, come emerge anche dalle telefonate in esame, l'intervento del MEANI
era diretto ad incidere sulla stessa griglia dalla quale estrarre successivamente il
nominativo del direttore di gara.
34
Appare, quindi, evidente che alcune delle condotte in esame appaiono coperte dal
precedente giudicato ma altre appaiono avere una natura ed un contenuto differente
rispetto a quelle già esaminate.
Con riferimento a queste ultime, alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF
(CU 1\C del 14 luglio 2006), richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri
parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato
che le condotte medesime appaiono presentare profili di rilievo disciplinare.
Tale considerazione attiene, in particolare, ai rapporti con il BERGAMO finalizzati a
discutere delle griglie, ad ottenere l'inserimento di determinati arbitri e, massimamente,
guardalinee e, infine, ad ottenere dal designatore una sensibilizzazione particolare
dell'arbitro prescelto.
Anche i dialoghi in esame vertenti su temi di politica federale in tema di assetto della
categoria arbitrale, fra un tesserato e un alto esponente AIA, particolarmente e
direttamente interessato ai programmi futuri, possono assumere una rilevanza disciplinare,
alla luce di quanto affermato nella decisione della C.A.F. pubblicata su CU 1\C del
14\7\2006.
In ordine alla relativa qualificazione, va rimarcata la differente valutazione operata, a
suo tempo, da questo Ufficio e dagli Organi giudicanti su contatti analoghi a quelli in
esame. Infatti, la Procura, in tali fattispecie, contestò la violazione, in concorso formale, dei
previgenti artt. 1 e 6, commi 1 e 2 del C.G.S., sotto forma di condotte tese ad ottenere un
indebito vantaggio per la propria società sportiva. Inoltre, contestò la violazione del citato
art. 6 nella fattispecie degli atti diretti alla alterazione del regolare svolgimento o del
risultato della gara laddove riteneva integrata la prova dell'avvenuto avvicinamento
dell'arbitro da parte del designatore. Di contro, i Giudicanti nelle decisioni richiamate
nell'indice del fascicolo del presente procedimento, ritennero integrata la sola violazione,
sia pure particolarmente grave, dei principi di cui all'art. 1 allora vigente.
In conseguenza di tale contrasto interpretativo, permane la forbice valutativa
rappresentata dalle due linee interpretative richiamate, anche se, ovviamente, la decisione
del Giudicante assume una portata ben maggiore e fornisce un pregnante criterio
ermeneutico, anche alla luce della omogeneità delle decisioni intervenute, fatta eccezione
della decisione riguardante i Dirigenti della società JUVENTUS, alle quale parimenti si
rimanda per l'indicazione della gravità, protrazione e invasività delle rispettive condotte.
Va però sottolineato che il contrasto ermeneutico e valutativo evidenziato, nel caso di
specie, assume un minore rilievo concreto, posto che, anche con riferimento a tali
35
condotte, opera, comunque, la causa estintiva della prescrizione, ex art. 18 C.G.S., sulla
quale ci si soffermerà più dettagliatamente avanti.
IV K. RAPPORTI CON ALDO SPINELLI.
Si riportano, di seguito, le conversazioni ritenute rilevanti intercorse tra il Presidente
del Livorno (che disputava il campionato di serie A), Aldo SPINELLI, ed il designatore
arbitrale Paolo BERGAMO.
***
Telefonata prog. n. 14804 (del 3.01.2005 ore 16.32)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli. In particolare si deve rilevare in proposito che il Bergamo appella il suo
interlocutore come Presidente e, di contro, questi, parla dei successivi impegni della sua
squadra, coincidenti con quelli del Livorno. Inoltre l'interlocutore invita Bergamo ad andare
allo stadio a vedere il Livorno.
Da tali elementi questa Procura ritiene che l'interlocutore del BERGAMO debba
essere individuato nello SPINELLI.
Bergamo chiama Spine Ili esordendo con i complimenti per la sua apparizione in una
trasmissione televisiva.
Quindi i due interlocutori parlano di altri argomenti.
Bergamo, poi, chiede a Spinelli se è interessato a distribuire allo stadio una
pubblicazione che egli ha fatto in occasione di un memorial Picchi.
Quindi Spinelli invita Bergamo ad andare a vedere il Livorno e Bergamo risponde che
non sa se andrà, anche per evitare che si pensi che è tifoso del Livorno, ma che
comunque è sempre vicino con il pensiero.
***
Telefonata prog. n. 22098 (del 24.01.2005 ore 21.48)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere verosimilmente Bergamo
e Spinelli:
Bergamo chiama Spinelli per chiedergli se è contento di come è andata la partita
Livorno-Milan (terminata 1-0 ed arbitrata da Farina) della sera precedente ed in risposta
36
Spinelli dice che è contentissimo, soprattutto di Farina che è stato molto bravo e chiede a
Bergamo di ringraziarlo ("Contentissimo, guardi, contentissimo, ringrazi anche Farina,
perché è stato bravo").
Bergamo, poi, chiede a Spinelli quando arriva a Livorno per poterlo andare a
salutare.
***
Telefonata prog. n. 22402 (del 26.01.2005 ore 15.31)
Nelle perizie non è stato indicato il numero del/'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli:
Bergamo e Spinelli si danno appuntamento per incontrarsi (conferma l'intenzione di
Bergamo esplicitata nella telefonata prog. 22098).
***
Telefonata prog. n. 33517 (del 8.03.2005 ore 10.12)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spine Ili:
Bergamo chiama Spine Ili che gli dice che è molto scontento dell'arbitraggio di
Racalbuto che viene definito, a più riprese, "scarso".
Bergamo ribatte che purtroppo, per una serie di motivi, non si potevano inserire in
griglia gli internazionali ed i migliori, in particolare Collina che, dovendo arbitrare in
Champions per regolamento UEFA, non poteva essere utilizzato in campionato, quindi la
rosa dei nomi era molto ristretta ed è uscito Racalbuto.
Spinelli dice a Bergamo che dovrebbero fare qualcosa per difendere la loro posizione
anche perché il loro Presidente (dell'A.I.A.) adesso se la prenderà con loro e ciò non è
giusto perché dovranno rispondere per colpa di arbitri scarsi.
Il contenuto ed il significato della presente telefonata sono resi ancora più chiari dalla
telefonata successiva.
***
Telefonata prog. n. 33566 (del 8.03.2005 ore 12.21)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
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gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli:
Bergamo chiama Spinelli per riprendere la telefonata precedente di circa due ore
prima ("Sì, dottore, sono di nuovo io, mi scusi per stamattina, ma ... "); i due interlocutori
parlano, prima, dell'arbitraggio di Racalbuto in Roma-Juventus; poi, di Tombolini che ha
arbitrato l'ultima gara del Livorno con il Palermo (del 6 marzo 2005, terminata 2-2).
Spinelli, dopo aver ricevuto risposta da Bergamo che non avrebbero potuto vedersi a
Livorno il giovedì successivo - perché Bergamo sarebbe stato a Roma ("No, giovedì siamo
a Roma da Carraro") - dice al suo interlocutore che si sarebbero visti la settimana
successiva ("Beh, ci vediamo allora la prossima settimana, eh").
Bergamo, infine, rassicura Spinelli che stavano preparando bene la gara successiva
del 13 marzo 2005 con il Brescia (U1.\ Noi stiamo preparando bene per Brescia. U2.\
Bene, ecco, mi raccomando").
La gara Brescia - Livorno, arbitrata da Nicola Ayroldi, è, poi, terminata 2-3.
***
Telefonata prog. n. 34879 (del 15.03.2005 ore 10.39)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli:
Bergamo chiama Spinelli per congratularsi per la sonante vittoria del Livorno (Brescia
- Livorno 2-3 disputata il 31 marzo 2005, arbitrata da Ayroldi).
Spine Ili replica dicendo che hanno vinto nonostante l'arbitro gli abbia negato tre
rigori.
Quindi Bergamo chiede un appuntamento, ma, siccome è assente, Spinelli gli dice di
rivolgersi a Perotti ("Sì, c'è Perotti, oggi c'è Perotti giù, sì, volentieri ..... Gli dico di venire
da lei, semmai con Signorelli, con tutt'e due, eh") e Bergamo dice che possono vedersi
presso la sua agenzia ("Eh, gli dica che io l'aspetterei nella mia agenzia") alle quattro o
alle cinque ("Alle quattro ... O alle cinque, basta che loro ... "), ricevendo l'assenso dei
Spinelli sull'orario ("Okay, okay").
In particolare, Bergamo intendeva fare da tramite con il Penarol (società uruguaiana)
che voleva far vedere al Livorno dei suoi giocatori per un torneo da disputare a Livorno
("siccome mi stanno cercando dall'Uruguay per fare un torneo a Livorno, il "Penarol" vuoi
farvi vedere dei giocatori").
38
***
Telefonata prog. 44144 (del 5.05.2005 ore 17.15)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli:
Bergamo chiama Spinelli il discorso si incentra sul prossimo impegno di campionato
del Livorno con il Siena (terminata 3-6 ed arbitrata da De Santis); Spinelli sottolinea
l'importanza dello stesso e riceve rassicurazioni da Bergamo sul fatto che "la stanno
preparando bene".
Infine Bergamo chiede a Spinelli di fare allenare con la prima squadra un giovane di
nome Fiorotto; Spinelli dice che si ricorderà di questo giocatore e che la domenica
successiva lui e Bergamo si sarebbero incontrati (" ... poi domenica ci vediamo tanto, no?),
ricevendo l'assenso di Bergamo (''Va bene").
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1 \C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta dello
SPINELLI appare presentare notevoli e molteplici profili di rilievo disciplinare.
Per quel che concerne la società livornese, il materiale documentale acquisito agli
atti del procedimento, ha rivelato la sussistenza di frequenti e confidenziali contatti tra il
Presidente della società Aldo SPINELLI ed il designatore arbitrale Paolo BERGAMO, nel
corso dei quali il primo non si limita ad esprimere, di volta in volta, apprezzamenti positivi o
giudizi negativi nei confronti del direttore di gara che ha diretto la partita in cui era
impegnata la propria squadra, ma pretende garanzie con riferimento alla designazione
dell'arbitro per le gare successive, sottolineando al proprio interlocutore la delicatezza e
l'importanza delle stesse e ricevendo anche rassicurazione da parte del Bergamo, nel
senso che i designatori arbitrali stavano provvedendo a "preparare bene la gara" in
questione, con chiaro riferimento ad una particolare attenzione nei confronti della società
livornese.
Da tali conversazioni emerge anche la impropria commistione di interessi tra il
massimo dirigente del Livorno ed il designatore arbitrale, laddove Bergamo si ingerisce in
questioni prettamente riguardanti la gestione della società e coinvolgenti interessi propri e
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specifica di quest'ultima, in particolare facendo da tramite per curare i contatti del Livorno
con altra società straniera al fine di visionare alcuni giocatori di quest'ultima ritenuti
interessanti ed ancora laddove chiede allo Spinelli di fare allenare con la prima squadra
del Livorno un giovane calciatore, verso il quale egli mostra particolare interesse.
Le condotte in questione, in particolare quelle in cui il Presidente Spinelli chiede ed
ottiene rassicuranti dichiarazioni circa la designazione del direttore della gara successiva
della propria squadra, non solo sembrano evidentemente idonee a perseguire il risultato di
un trattamento di "favore" nei confronti della propria società sportiva, ma si rivelano anche
produttive in tal senso, dal momento che il designatore arbitrale, in più di una occasione,
rassicura il proprio interlocutore riguardo al fatto che questa "attenzione" ci sarà ("stiamo
preparando bene la gara).
Infine, anche le conversazioni su temi di politica federale in tema di assetto della
categoria arbitrale, fra un tesserato e un alto esponente AIA, particolarmente e
direttamente interessato ai programmi futuri, possono assumere una rilevanza disciplinare,
alla luce di quanto affermato nella decisione della C.A.F. pubblicata su CU 1\C del
14\7\2006.
In ordine alla qualificazione delle condotte esaminate è necessario ripetere quanto
osservato con riferimento alla posizione del MEANI e, quindi, va rimarcata la differente
valutazione operata, a suo tempo, da questo Ufficio e dagli Organi giudicanti su contatti
analoghi a quelli in esame. Infatti, la Procura, in tali fattispecie, contestò la violazione, in
concorso formale, dei previgenti artt. 1 e 6, commi 1 e 2 del C.G.S., sotto forma di
condotte tese ad ottenere un indebito vantaggio per la propria società sportiva. Inoltre,
contestò la violazione del citato art. 6 nella fattispecie degli atti diretti alla alterazione del
regolare svolgimento o del risultato della gara laddove aveva ritenuto integrata la prova
dell'avvenuto avvicinamento dell'arbitro da parte del designatore. Di contro, i Giudicanti
nelle decisioni richiamate nell'indice del fascicolo del presente procedimento, ritennero
integrata la sola violazione, sia pure particolarmente grave, dei principi di cui all'art. 1
allora vigente.
In conseguenza di tale contrasto interpretativo, permane la forbice valutativa
rappresentata dalle due linee interpretative richiamate, anche se, ovviamente, la decisione
del Giudicante assume una portata ben maggiore e fornisce un pregnante criterio
ermeneutico, anche alla luce della omogeneità delle decisioni intervenute, fatta eccezione
per la decisione riguardante i Dirigenti della società JUVENTUS, alla quale parimenti si
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rimanda per l'indicazione della gravità, protrazione e invasività delle rispettive condotte,
per come accertate a carico di questi ultimi.
Va però sottolineato che il contrasto ermeneutico e valutativo evidenziato, nel caso di
specie, assume un minore rilievo concreto, posto che, anche con riferimento a tali
condotte, opera, comunque, la causa estintiva della prescrizione, ex art. 18 C.G.S., sulla
quale ci si soffermerà più dettagliatamente avanti.
IV L. RAPPORTI CON GIACINTO FACCHETTI.
CONTATII CON APPARTENENTI ALL'AIA
Dall'esame degli atti sono emersi contatti intercorrenti tra il Presidente
dell'Internazionale Facchetti e vari esponenti del settore arbitrale che assumono rilevanza,
oltre che per la specificità dei contenuti, anche perché costituiscono elementi dimostrativi
del rapporto privilegiato, quanto meno rispetto alla generalità delle altre società, che la
società sportiva in questione poteva vantare, all'epoca, con il mondo arbitrale in molte sue
componenti.
Giova ricordare in proposito che Paolo Bergamo, nella stagione sportiva 2004/05,
insieme al sig. Pierluigi Pairetto, era Commissario della Commissione nazionale arbitri di
serie A e B mentre Giacinto Facchetti (deceduto il 4 settembre 2006), nella stagione
sportiva 2004/05 era Presidente dell'lnter e Massimo Moratti era socio di riferimento
dell'lnter (cfr. audizione sig. Moratti del 31 marzo 2011).
Gennaro MAZZEI, all'epoca dei fatti era Vice Commissario della Commissione
Nazionale arbitri di serie A e B, con l'incarico di preparatore tecnico degli assistenti. In
relazione alla sua funzione, proponeva "una griglia col nome di due assistenti per ciascuna
partita ai designatori, che utilizzavano in autonomia tali mie proposte" (cfr., a tal proposito,
audizione innanzi Procura in data 3 marzo 2011).
Massimo De Santis era Arbitro internazionale di CAN A e B nella stagione 2004/05 (e
sino alla stagione 2005/06, al termine della quale è stato deferito nell'ambito del
procedimento disciplinare meglio noto come "calciopoli").
Nella stagione sportiva 2004/05 il sig. Lanese era Presidente dell'A. I. A. , è stato uno
dei soggetti deferiti nell'ambito del processo sportivo denominato "calciopoli" per aver
"tradito il proprio compito istituzionale di tutela della categoria ed il proprio dovere di ligia
osservanza delle norme federali e di settore" (cfr. pago 73 C.U. n.1/CF del 25 luglio 2006).
Si rammenta che la Commissione d'Appello Federale con decisione del 14 luglio 2006
41
(C.U. n.1/C), ha irrogato al sig. Lanese la sanzione di 2 anni e 6 mesi di inibizione,
successivamente confermata dalla Corte Federale, con decisione di cui al C.U. n.1/CF del
25 luglio 2006 , "tenuto conto dell'opacità delle condotte ascrittigli, in particolare modo
incompatibili con il prestigio della carica di Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, e
del conseguente disdoro provocato per il prestigio della categoria (cfr. pago 79 C.U. n.1/CF
del 25 luglio 2006 ). Successivamente, tale sanzione è stata ridotta dagli Organi Arbitrali
presso il C.O.N.I.
Di seguito si riporta il contenuto sintetico dei contatti fra il Presidente
dell'INTERNAZIONALE e appartenenti al settore arbitrale, facendo rinvio, per il testo
integrale, alla relazione depositata in atti.
FACCHETII - BERGAMO
Telefonata prog. n. 4853 (del 26.11.2004 ore 09.51)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
I due interlocutori discutono di chi mettere nella griglia per la successiva giornata di
campionato nella quale si affrontavano Inter e Juventus.
Nella stessa telefonata Facchetti si lamenta di "qualche problemino" con Bertini, ma
Bergamo precisa che se fosse designato tale arbitro, ci avrebbe parlato lui ("semmai ci
parlo").
Si sottolinea che, la sera precedente a tale telefonata, Facchetti aveva parlato con
Gennaro Mazzei, vice commissario CAN, con il quale aveva parlato degli assistenti per la
stessa gara.
Per completezza d'analisi, si evidenzia che oggetto di attenzioni giornalistiche è stato
individuare chi, tra i due interlocutori, sia stato a pronunciare il nominativo dell'arbitro
Collina.
A tal proposito:
a) nella relazione di perizia fonica l'ing. Porto, perito del Tribunale napoletano,
attribuisce la pronuncia della parola "Collina" al sig. Bergamo;
b) alla luce di quanto affermato dal perito come indicato al punto sub a) appare
particolare la posizione assunta dal sig. Bergamo che, sia con gli organi di stampa (cfr. ad
es. www.lastampa.itlsportlcmsSezionilcalcio/201 004articoli/26336 girata.asp), che, anche
nel corso dell'audizione innanzi a questo Ufficio (in data 21 dicembre 2010), ha precisato
"che il nome di Collina, lo pronunciò Facchetti ed io immediatamente dopo gli confermai
42
che sarebbe stato inserito in quella griglia insieme ad altri arbitri internazionali" (cfr.
audizione del 21 dicembre 2010).
***
Telefonata prog. n. 12447 (del 23.12.2004 ore 16.05)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
La telefonata appare rilevante in quanto Facchetti dice a Bergamo di passare da
Moratti che aveva un "regalino" per lui.
Bergamo, innanzi a questo Ufficio, ha ricordato la telefonata in questione precisando
di ritenere "senza meno di averlo ricevuto", ma di non ricordare "a distanza di tempo di che
omaggio si trattasse" (cfr. aud. Bergamo 21/12/10).
Moratti, a tal proposito, in sede di audizione, non ha escluso che, essendo vicino il
Natale, potesse aver "predisposto la consueta strenna natalizia", potendo, comunque,
escludere "che ave il regalo .... Fosse stato predisposto e/o consegnato che lo stesso
fosse di valore rilevante o diverso dalla oggettistica che viene usualmente predisposta per
le festività".
La telefonata in esame dimostra, in ogni caso, la consuetudine di rapporti fra
Bergamo e Facchetti e il fatto che il regalo di cui si parla nella telefonata non fosse stato
trasmesso con modalità ufficiali.
In relazione all'andamento del campionato dell'lnter, Bergamo, nella telefonata in
esame, dopo aver precisato che anche lui voleva parlare con Moratti, " ... , per fare così
qualche riflessione insieme, ... ", precisa che "è una situazione che vorrei proprio anch'io
aiutarvi a ... a raddrizzare, perché insomma la squadra non merita mica la posizione che
ha, se no guarda che i sacrifici vengono vanificati proprio".
Appare quasi superfluo osservare che il contenuto di tali affermazioni appare del
tutto contrastante con il ruolo e la funzione in quel momento ricoperti dal Bergamo.
Nella stessa conversazione, Facchetti fornisce a Bergamo il cellulare di Moratti.
***
Telefonata prog. n. 14813 (dello 03.01.2005 ore 16.45)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
43
La telefonata appare rilevante in quanto Bergamo invita Facchetti a cena a casa sua
a Livorno, in occasione della gara Livorno-Inter; Bergamo si è preoccupato di far presente
che a tale cena Facchetti avrebbe potuto portare una "persona fidata" .
In sede di audizione (cfr. 21 dicembre 2010), innanzi a questo Ufficio, Bergamo ha
confermato la cena in questione, pienamente comprovata dalle telefonate successive.
***
Telefonata prog. n. 15271 (dello 05.01.2005 ore 16.16)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n.335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti;
Telefonata prog. n. 15338 (dello 05.01.2005 ore 18.31)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
nella telefonata il primo interlocutore nomina Giacinto riferibile al Facchetti:
Le due telefonate (prog. 15271 e 15338 in pari data) appaiono rilevanti in quanto
confermano che vi fu una cena a Livorno tra Bergamo e Facchetti (presente in quella città
in occasione della gara Livorno-Inter), e, conseguentemente, dimostrano l'esistenza
quanto meno di una cena riservata con il sig. Facchetti, all'epoca dei fatti
dirigente/presidente dell'Internazionale, svoltasi nell'abitazione privata del sig. Bergamo, al
riparo da occhi indiscreti (ma solo di "persone fidate": cfr. prog. 14813) e con modalità
(Bergamo dice a Facchetti: Quando te arrivi mi chiami e ti dico dove sono" e, poi, "Appena
esci sulla tua destra vedi una macchina ferma con le luci. .. le frecce di posizione accese")
finalizzate a non pubblicizzare gli incontri stessi.
In sede di audizione, Bergamo ha precisato che, nella stagione sportiva 2004/05,
aveva invitato a cena in distinte circostanze Facchetti, Galliani (che declinò l'invito) e
Moggi con Giraudo.
Bergamo ha, poi, precisato di aver avuto "anche altri incontri con tesserati, non
connotati da pubblicità" ed in particolare, ha ricordato di un "pranzo con il Presidente
Moratti e le rispettive signore, presso la sua abitazione estiva a Forte dei Marmi, al termine
della mia terza stagione da designatore, quando l'lnter perse lo scudetto in concomitanza
con la sconfitta all'ultima giornata della Lazio" e, poi, nella stagione sportiva 2004/05
pranzò "con il presidente della Salernitana, Aliberti".
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Bergamo ha aggiunto che "è possibile che negli incontri suddetti si sia parlato di
arbitraggi sfavorevoli per errori arbitrali, ma in un contesto di dialettica e nel rispetto dei
ruoli" (cfr. verbale 21/12/10).
***
Telefonata prog. n. 16373 (dello 09.01.2005 ore 12.33)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti;
Telefonata prog. n. 16771 (del 10.01.2001 ore 11.44)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Le suindicate telefonate appaiono rilevanti alla luce delle seguenti osservazioni.
Nella telefonata 16373: Bergamo e Facchetti parlano della gara che dovrà essere
arbitrata da Bertini che "viene predisposto a fare una bella gara".
Nella telefonata 16771 gli interlocutori parlano dell'arbitro e degli assistenti da inviare
ad arbitrare mercoledì per la Coppa Italia: in particolare Bergamo illustra a Facchetti chi
aveva intenzione di inviargli come tema arbitrale ("mercoledì avevo intenzione di mandarti
come assistenti. .. siccome a Bologna non è una partita scontata, secondo me, avevo
intenzione di metterti Geminiani e Niccolai, che sono due toscani bravi" e "Avevo
intenzione di mandarti Gabriele").
In relazione a tale conversazione, Moratti, in sede di audizione, ha riferito che non ne
era a conoscenza e che, in ogni caso, a suo avviso "il fine di Bergamo era di far passare
cose scontate come se si trattasse di favori, ovvero finalizzate a tenere un buon rapporto".
***
Telefonata prog. n. 18780 (del 17.01.2005 ore 10.50)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
nella telefonata il primo interlocutore nomina Giacinto riferibile al Facchetti:
La telefonata appare rilevante in quanto Facchetti dice a Bergamo che gli lascerà,
nella reception dell'hotel Michelangelo di Milano, due tessere (relativa alle gare dell'lnter)
ed una borsa.
45
Su tale circostanza Bergamo ha affermato di non ricordare della borsa e del suo
contenuto, ma di non poterlo escludere, aggiungendo che "potrei ipotizzare che potesse
essere il borsone con il materiale sportivo dello sponsor tecnico di cui la società faceva
omaggio"; ha precisato che la dazione dei regali da parte di società di calcio "doveva
essere comunicata all'AIA, per specificarne la natura" ed ha escluso "di aver ricevuto altri
regali al di fuori di questa prassi consuetudinaria e della relativa procedura di
comunicazione". (cfr. aud. Bergamo 21/12/10).
***
Telefonata prog. n. 22554 (del 27.01.2005 ore 14.47)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Bergamo si duole con Facchetti del risultato della gara Inter-Chievo (terminata 1-1)
perché Paparesta (arbitro della gara) era "preparato a farla bene" e precisa che Palanca,
designato per la partita di Coppa Italia, Atalanta-Inter del 27 gennaio 2005 farà "una bella
partita".
Tale gara è, poi, terminata con la vittoria dell'lnter fuori casa per 0-1.
***
Telefonata prog. n. 22990 (del 30.01.2005 ore 14.48)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Nella telefonata in esame i due interlocutori parlano del rapporto conflittuale tra
Roberto Mancini (all'epoca dei fatti allenatore dell'lnter) e Matteo Trefoloni (arbitro CAN A).
Facchetti dice di aver parlato con Mancini; Bergamo dice di aver fatto lo stesso con
Trefoloni, rassicurando Facchetti che l'arbitro della gara Palermo - Inter (Trefoloni) del 30
gennaio 2005 (poi terminata 0-2), farà una bella gara.
***
Telefonata prog. n. 23611 (del 02.02.2005 ore 10.25)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
I due interlocutori commentano la direzione di gara di Trefoloni, arbitro in Palermo -
Inter del 30 gennaio 2005, e della simulazione del calciatore Brienza del Palermo.
46
Poi commentano la designazione di Racalbuto per la gara di campionato Inter -
Atalanta.
Facchetti chiede se l'lnter si deve preoccupare di Racalbuto, perché lui ci ha litigato
("io ci ho litigato"), ma Bergamo lo rassicura perché "gli ho parlato ..... lo ci ho già parlato,
ho parlato con gli assistenti e ora nel pomeriggio ci siamo dati di nuovo un appuntamento
telefonico per tenerlo tranquillo ...... Ma ci parlo... ci ho già parlato e ci riparlo nel
pomeriggio, stai tranquillo".
La gara, disputata mercoledì 2 febbraio 2005 è, poi, terminata 1-0 per l'lnter.
***
Telefonata prog. n. 29758 (del 25.02.2005 ore 09.53)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore appare fondatamente essere Facchetti:
I due interlocutori commentano la gara Udinese - Inter, del 19 febbraio 2005,
terminata 1-1 con goal del pareggio dell'Udinese al 45° del secondo tempo. In porta per
l'lnter vi era Toldo (di cui si fa cenno nella telefonata).
Poi Bergamo tranquillizza il suo interlocutore, dice che, per la gara del 27 febbraio
Inter - Milan (terminata 0-1 ed arbitrata da De Santis), farà una griglia ampia con Collina -
Trefoloni - Messina - De Santis e che designerà come assistenti Griselli e Mitro.
Bergamo, poi, aggiunge "No, ma hai visto, no? Che le cose ..... Eh, eh, l'importante
che ci sia la disponibilità da parte di tutti nell'accettare, vedrai che le cose vanno bene".
***
Telefonata prog. n. 41702 (del 26.04.2005 ore 11.36)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
I due interlocutori parlano della gara con la Juve del 20 aprile 2005, terminata 0-1 per
l'lnter (arbitro De Santis).
Bergamo dice a Facchetti che "c'ho tenuto molto alla partita con la "Juventus",
credimi, perché la partita era stata preparata bene e - inc. -, la partita è stata - inc. -
proprio bene, a parte che lui deve pensare al mondiale, non può pensare ad altre storie,
quindi mi ha ... mi ha accontentato in quella partita, sì, devo dire di sì".
***
47
Telefonata prog. n. 45456 (deI1'11.05.2005 ore 16.05)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Alla vigilia dell'incontro di Coppa Italia, Cagliari - Inter del 12 maggio 2005 (terminata
1-1 ed arbitrata da Bertini) Facchetti chiama Bergamo e dice di aver "controllato lo score"
con l'lnter dell'arbitro Bertini. Fino a quel momento nelle partite arbitrate da Bertini, l'I nter
aveva avuto quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte.
Facchetti chiede di riferire all'arbitro Bertini che "domani è determinante".
Bergamo rassicura Facchetti dicendo che nello score la voce "vittoria" ("Beh, una la ...
dici te, una la smuove, ma deve smuovere quella che comincia per "vu", eh, (ride)) sarà
modificata, intendendo che lo score sarà 5 vittorie 4 pareggi e 4 sconfitte, e che,
comunque, la partita "ma viene bene, vedrai, perché è un ragazzo intelligente e ha capito
come si cammina. C'è voluto un po' per capire, ma insomma, meglio tardi che mai".
Poi Bergamo, con riferimento alla gara Inter-Livorno di domenica 15 maggio 2005
(terminata 1-0 ed arbitrata da Brighi), dice a Facchetti che la partita è tranquilla e quindi
avrebbe mandato un esordiente e chiedergli se è d'accordo ("Ci mettiamo anche un
esordiente, per voi non è un problema, vero?"), ricevendo il consenso di Facchetti.
Bergamo, in particolare, fa riferimento all'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni, fratello "più
giovane e più bravo" di Mario Mazzoleni, che, però, come accennato, non sarà designato.
Bergamo, infine, chiede 4 biglietti per la gara e si riserva di comunicare i nomi dei
suoi amici destinatari dei biglietti.
***
Telefonata prog. n. 45994 (del 14.05.2005 ore 10.00)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Bergamo dice a Facchetti che sta cercando, "in tutte le maniere" ("l'avrai visto con
Bertini"), di creare "quello spirito .... tra noi e la squadra" (atteso che vari giocatori dell'lnter
ed anche l'allenatore Mancini, erano soliti protestare) ed "un clima positivo" e, pertanto,
suggerisce a Facchetti di far adottare all'lnter un atteggiamento distensivo con gli arbitri.
***
FACCHETTI PAIRETTO
48
Va premesso che, nel corso dell'audizione, innanzi a questo Ufficio, il sig. Pairetto ha
evidenziato che il rapporto personale con Facchetti, dopo "un'amicizia nata sui campi di
calcio quando ancora arbitrav(o)a", è "proseguita quando lui è diventato dirigente e
Presidente dell'lnter" (cfr. aud. del 28 dicembre 2010).
***
Telefonata prog. n. 24172 (dello 02.02.2005 ore 10.28)
Utenza intercettata n.335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 in uso a Facchetti:
Dopo aver parlato di questioni legate ad una Commissione arbitri Uefa, Pairetto dice
che sta preparando bene ("prepariamo anche poi bene i. .. sai, per la prossima sempre") e,
poi, commenta con Facchetti che la squadra dell'lnter ultimamente sta andando
abbastanza meglio.
***
Telefonata prog. n. 26646 (dell'11.02.2005 ore 19.52)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a PaireUo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Facchetti chiede a PaireUo lo stato di forma di Trefoloni ("Sì, hai messo in forma
Trefoloni?"), arbitro designato per la gara del 12 febbraio 2005, Inter - Roma, terminata 2-
O, in quanto in passato vi erano stati dei problemi dell'arbitro senese con Mancini,
allenatore dell'lnter.
Pairetto conclude il colloquio precisando che si tratta di "cose private" (,'Perché sai
che sono sempre cose private, eh") di cui sono a conoscenza solo loro due ("Non si
sanno, ecco, queste cose qui, è proprio una cosa, ecco, tra te e me").
Con particolare riferimento a tale telefonata Pairetto, nell'audizione del 28 dicembre
2010, ha riferito a questo Ufficio che:
l'espressione usata da Facchetti se Trefoloni è stato "messo in forma", "al di là del
suo significato lessicale, debba essere interpretata nel senso che lui in realtà volesse
chiedermi in modo informale, stante il mezzo telefonico che stava usando, se l'arbitro
fosse in forma. Preciso che non ebbi alcun dubbio al riguardo poiché conoscevo la
persona come di grande educazione e rispetto nei confronti del suo interlocutore anche
nelle occasioni in cui si lamentava di presunti torti subiti";
in relazione alla raccomandazione fatta a FaccheUi:"mi raccomando, sai che son
sempre cose private, eh?! ...... Non si sanno ecco queste cose qui, è proprio una cosa fra
49
di noi", Pairetto ha precisato che "con tale raccomandazione intendevo sottolineare
l'esigenza che il contenuto dei nostri discorsi sulle designazioni delle competizioni
internazionali non venisse divulgato anzitempo ai giornalisti, in quanto l'ufficializzazione
delle designazioni stesse avveniva solo settantadue ore prima della relativa gara. Pur
non avendo fatto cenno al mio interlocutore che oggetto della raccomandazione fossero le
designazioni internazionali ciò era assolutamente scontato poiché anche in altre occasioni
in cui parlammo di designazioni internazionali feci la stessa raccomandazione, né vi era
alcuna possibilità che vi fosse alcun riferimento al Trefoloni, in quanto egli era già stato
sorteggiato e pubblicizzata la sua designazione".
Appare evidente che la giustificazione fornita dal Pairetto rispetto al contenuto della
telefonata non è credibile né convincente, in quanto dalla obiettiva lettura della trascrizione
rimane evidenziato che la conversazione non attiene solo alla mera designazione
dell'arbitro ma anche, e soprattutto, alle altre circostanze ben esplicitate nel corso della
telefonata.
***
Telefonata prog. n.38047 (del 17.03.2005 ore 21.32)
Utenza intercettata n.335/8189303 in uso a Pairetto
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore appare verosimilmente essere Giacinto Facchetti:
Pairetto augura "in bocca al lupo" a Facchetti per una gara di Champions dell'lnter.
***
Telefonata prog. n.38440 (del 20.03.2005 ore 11.43)
Utenza intercettata n.335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 335/281033 in uso a Facchetti:
Pairetto chiama Facchetti per chiedere due biglietti per la partita dell'lnter.
***
Telefonata prog. n. 40530 [erroneamente indicata in alcuni indici con il prog. 40503]
(del 31.03.2005 ore 11.32)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata);
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore appare verosimilmente essere Facchetti:
50
Sabato 2 aprile 2005 si dovevano giocare alcuni degli anticipi del campionato (e tra
questi Bologna - Inter), ma le gare non furono giocate a causa della morte del pontefice
Karol Wojtyla, deceduto il 2 aprile 2005.
Il 31 marzo - giorno della telefonata in esame - Facchetti e Pairetto, dopo aver
commentato alcune gare internazionali, discutono dell'imminente incontro Bologna-Inter
(poi disputatosi il 9 aprile 2005 e terminato 0-1)
Pairetto spiega che "per sabato è importante" e che "Noi mettiamo giù tutti arbitri
internazionali, perché credo metteremo insieme le partite ... quelle, sai, "Milan - Inter" e .... ,
anche perché dobbiamo mettere insieme quelle perché, per mettere dentro Collina ... ".
***
Telefonata prog. n. 43117 (del 12.04.2005 ore 10.21)
Utenza intercettata n.335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/281033 in uso a Facchetti:
Pairetto chiede due biglietti per una partita dell'lnter.
FACCHETII - MAZZEI
Telefonate tra Gennaro MAZZEI, all'epoca Vice Commissario della Commissione
Nazionale arbitri di serie A e B, con l'incarico di preparatore tecnico degli assistenti e
FACCHETII. Il primo, in relazione alla sua funzione, proponeva "una griglia col nome di
due assistenti per ciascuna partita ai designatori, che utilizzavano in autonomia tali mie
proposte" (cfr., a tal proposito, audizione innanzi Procura in data 3 marzo 2011) e Giacinto
Facchetti.
* * *
Telefonata prog. n. 61 (del 25.11.2004 ore 17.50)
Utenza intercettata n. 335/1016272 in uso a Mazzei (in uscita)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore nomina Giacinto riferibile al Facchetti (cfr. anche successivo prog. 69);
Telefonata prog. n. 69 (del 25.11.2004 ore 17.51)
Utenza intercettata n. 335/1016272 in uso a Mazzei (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Le due telefonate (interrotte dalla caduta della linea telefonica) possono essere lette
congiuntamente.
51
Facchetti, sapendo che Mazzei si sta recando a Coverciano, chiede di scegliere ("Eh,
sceglili ... sceglili bene per ... per domenica sera, eh") bene gli assistenti (evidentemente
per la gara che riguarda l'lnter) e Mazzei risponde che indicherà il numero 1 ed numero 2
e cioè IVALDI e PISACRETA.
Facchetti, poi, aggiunge che per l'arbitro ci vuole il numero uno ("E il numero uno
degli arbitri") e che non devono fare i sorteggi ("Lì non devono fare sorteggi, lì devono ... "),
alla domanda di Mazzei "come si fa" (n.d.r.: a non fare i sorteggi), Facchetti dice "Ma dai".
Quando riprende la conversazione - in seguito alla caduta della linea telefonica -
Mazzei spiega come funziona la formazione della griglia e delle preclusioni, e, dopo aver
detto che i designatori "devono studiare una griglia dove le possibilità sono più alte per lui",
rassicura Facchetti dicendogli che dopo ne avrebbe parlato con Bergamo.
Dall'esame delle suindicate telefonate si evince, quindi, che il sig. Facchetti
esercitava pressioni per la designazione degli assistenti di gara per la partita successiva e
riceveva riscontro dal Vice Commissario che lo rassicurava rispondendogli che avrebbe
indicato il numero 1 e il numero 2.
***
Telefonata prog. n. 3599 (del 11.12.2004 ore 16.29)
Utenza intercettata n. 335/1016272 in uso a Mazzei (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Mazzei e Facchetti parlano di un possibile incontro per l'indomani e si accordano
sulle modalità di ritiro da parte di Mazzei di due biglietti per lo stadio.
***
Telefonata prog. n. 3629 (del 12 [in alcuni indici è erroneamente indicato
1'11 ].12.2004 ore 16.29)
Utenza intercettata n. 335/1016272 in uso a Mazzei (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Facchetti e Mazzei riprendono il discorso, affrontato il giorno prima, di un loro
incontro e dei biglietti.
Facchetti indica un orario in cui possono vedersi ("Ah, allora ci vediamo verso che
ora? Alle undici?"), ma Mazzei dice che gli manderà a prendere i biglietti "l'avvocato
Borrello, che è della procura arbitrale", perché "tanto i biglietti li piglia lui", mentre loro due
52
parleranno "con calma allo stadio", perché li dove sta Facchetti "ci son giornalisti,
fo tog rafi" .
Quando Facchetli aggiunge che vuoi regalargli subito una maglia (dell'lnter)
promettendogli di fargli avere "anche le altre", Mazzei dice che la maglia "me la lasci
all'albergo a nome mio, non darla in mano all'avvocato Borrello".
Il discorso prosegue sugli assistenti della gara dell'lnter Consolo e Niccolai; Mazzei
dopo aver detto che sono bravi aggiunge "poi oggi all'una li vado a salutare e li vedo io
ok?".
Sul significato di tale frase, obiettivamente non equivoca, il Mazzei non ha fornito una
giustificazione alternativa credibile e convincente.
FACCHETII - DE SANTIS
Telefonata prog. 4532 (del 01.03.2005 ore 11.31)
Utenza intercettata 335/6372197, in uso a De Santis (in entrata)
Utenza collegata n. 02/7715330 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) numero telefonico della sede
dell'lnter; interlocutore Giacinto Facchetti:
Facchetti ( dalla sede del/'Inter) chiama De Santis per dire che ci teneva a salutarlo
perché non era riuscito a farlo al termine dell'incontro Inter - Milan, del 27 febbraio 2005,
arbitrata da De Santis e terminata 0-1.
A tal proposito, De Santis dice a Facchetti di non preoccuparsi (dei mancati saluti nel
post gara) e riferisce a Facchetti che "lui è stato gentilissimo".
I due, poi, commentano la partita e De Santis dice a Facchetti che se la può
prendere solo con la fortuna ("solo con la fortuna te la puoi prendere"), perché la partita
era da pareggio, poi c'è stato un episodio che ha cambiato la partita.
***
Contatto prog. 8046 (del 24.03.2005 ore 18.57)
Utenza intercettata 335/6372197, in uso a De Santis (in uscita)
Utenza collegata n. 335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) in uso a soggetto a Giacinto
Facchetti:
Tale sms conferma che c'erano contatti telefonici tra De Santis e Facchetti al quale il
primo dava del "tu".
***
Telefonata prog. 8063 (del 24.03.2005 ore 19.41)
53
Utenza intercettata 335/6372197, in uso a De Santis (in entrata)
Utenza collegata n. 335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) in uso a Giacinto Facchetti:
I due interlocutori parlano di vari argomenti ed, in particolare, dell'ultimo derby con il
Milan (cfr. prog. 4532 del 1 marzo 2005); poi si scambiano gli auguri di Pasqua.
***
LANESE - FACCHETII
Telefonata prog. 62981 (deI/'8.02.2005 ore 12.41)
Utenza intercettata 335n587178, in uso a Lanese (in uscita)
Utenza collegata n. 335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) in uso a Giacinto Facchetti:
Lanese chiede a Facchetti dei biglietti per un amico per la partita di sabato 12
gennaio 2005, Inter - Roma.
Lanese, poi, dice a Facchetti che per il futuro i designatori saranno condizionati dal
loro OK (,'Perché so che ora questi designatori saranno un po' condizionati dalla vostra ...
dal vostro okay, no?")
***
Telefonata prog. 7799 (del 10.05.2005 ore 15.51)
Utenza intercettata 335/7587178, in uso a Lanese (in entrata)
Utenza collegata n. 02/7715330 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) numero telefonico della sede
dell'lnter; interlocutore Giacinto Facchetti:
Facchetti chiama Lanese per parlare della partita Brescia - Inter (terminata 0-3 ed
arbitrata da Paparesta).
Lanese dice che GHIRONI avrebbe chiamato Facchetti il giorno successivo per
mettersi d'accordo, entrambi dicono che gli daranno una mano.
Lanese chiede tre maglie della squadra.
Facchetti dice che dovranno essere affrontati i problemi dei designatori.
Lanese dice che a breve Carraro avrebbe convocato una riunione per fare tutte le
nomine, anche quelle dei designatori, ed aggiunge che bisogna stare attenti a quello che
si fa.
Lanese, infine, dice che prima bisogna vedere la progettualità e poi scegliere i nomi.
NUCINI - FACCHETTI
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Telefonate tra Danilo Nucini, nella stagione 2004/05 (al termine della quale smette di
arbitrare) è stato arbitro di CAN A e B, con 4 presenze in serie A e Giacinto Facchetti.
Preliminarmente si osserva che in ordine ai rapporti tra Nucini e Facchetti, l'allora
Ufficio indagini ha già svolto, nella stagione sportiva 2006/07, indagini (indagine 441 In
2006/07) che sono, poi, confluite nel procedimento che si è concluso con deferimento
(nota n.4349/602 quinvicies PF 06/07 del 23 aprile 2008) dei sigg.ri Moggi, Fabiani,
Franza Bonsignore e numerosi arbitri, per la nota vicenda delle "schede svizzere".
A tal proposito la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul
C. U. 13/CDN 2007/08 del 6 agosto 2008, ha precisato che "sui rapporti tra Nucini e
Facchetti non sono stati accertati fatti al riguardo censurabili .... " (cfr. pag.7 del suindicato
C.U.13/CDN).
Ciò premesso, deve sottolinearsi che, nel corso del procedimento penale n.13328/08
R.G., a carico di Ambrosino + altri, in ordine ai rapporti tra Nucini e Facchetti, ma non solo,
sono risultate confermate e/o sono emerse le seguenti ulteriori circostanze, di seguito
riportate in estrema sintesi:
a) nell'estate 2002 (cfr. pag.131 ud. dibatt.15/3/11 escussione Nucini) iniziarono i
rapporti (colloqui telefonici e non), e si intensificarono nell'autunno 2003 tra il sig. Nucini,
all'epoca dei fatti arbitro in attività ed il sig. Facchetti, prima dirigente e poi presidente
dell'lnter.
Da tale periodo Nucini svolse il compito di "cavallo di Troia" (definizione usata dallo
stesso Nucini nell'udienza dibattimentale in esame) al fine di acquisire informazioni, utili
per Facchetti, in relazione all'organizzazione di Moggi-Fabiani-De Santis;
b) nel corso dei loro rapporti Nucini raccontò a Facchetti della già nota "iniziazione"
presso l'Hotel Concorde di Torino (cfr. escussione Nucini pag.85 e ss. ud.dibatt. 26/5/09).
In particolare Nucini venne invitato il 25 settembre 2003 (cfr. escussione Nucini
pag.68 e ss. ud. dibatt. 15/3/11) ad un incontro con Moggi e Fabiani.
Nucini ha riferito che in tale occasione Moggi telefonò ai due designatori (cfr. pago 81
ud. dibatt. 15/3/11) e ricevette una scheda telefonica da Fabiani per comunicare
direttamente con lui (cfr. pag.68 e 81 ud. dibatt. 15/3/11) e mantenere, quindi, i contatti
con l'organizzazione (cfr. anche escussione del teste Gianfelice Facchetti, pago 12 udienza
dibattimentale del 15 marzo 2011), di cui facevano parte De Santis, Bergamo e Pairetto
che formavano il vertice di tale organizzazione (cfr. pag.19 ud. dibatt.15/3/11) che
esercitava "un potere di controllo molto ramificato all'interno del calcio" (cfr. pag.12 ud.
dibatt.15/3/11 );
55
c) nell'anno 2004, quando Facchetti e Nucini intrattenevano rapporti, il sig. Nucini fu
designato come quarto uomo per la gara Inter -Parma del 26 settembre 2004 (cfr.
pagA9);
d) in relazione ad una gara Ascoli-Fiorentina, Nucini, arbitro di quell'incontro,
ricevette una telefonata da Fabiani che gli disse "di dare addosso alla Fiorentina" (cfr.
escusso Gianfelice Facchetti, ud. dibatt. 15/3711);
e) in relazione ad una gara Avellino-Messina, arbitrata da Nucini, quest'ultimo
avrebbe detto a Giacinto Facchetti che "in quella partita aveva fatto qualcosa non del tutto
regolare, quella partita .... In quella partita vennero fischiati due rigori a favore del
Messina" (cfr. escusso Gianfelice Facchetti ud. dibatt. 15/3/11 pagg.28 e 55).
La gara del 12 ottobre 2003 terminò 2-0 a favore del Messina con due espulsi
dell'Avellino (cfr. pag.76 ud. dibatt. 15/3/11).
Nucini, ha, poi, dichiarato che al termine di tale gara fu chiamato al telefono da
Fabiani che gli disse "ricordati chi sono gli amici" (cfr. pag.75 ud.dibatt. 15/3/11) ed ha
ricordato che il giorno dopo l'incontro "sulla Gazzetta dello sport esce un articolo che sul
telefonino di Zeman prima della gara sarebbe comparso un messaggio che diceva "oggi
perderai due a zero e con due espulsi" (cfr. pagg.77-78 ud.dibatt. 15/3/11).
f) è, altresì, emerso (cfr. pag.143 ud. dibatto 15/3/11) che il sig. Nucini ha avuto la
possibilità di effettuare alcuni colloqui di lavoro con assicurazioni e con alcune banche; tra
queste, in particolare, con la Banca Popolare di Milano, nella persona del dott. Paolillo,
attuale amministratore delegato dell'lnter (cfr. pag.105 ud. dibatt. 15/3/11), grazie
all'interessamento del sig. Facchetti - ripetesi - all'epoca dirigente dell'Internazionale.
g) con riferimento al colloquio con la dott.ssa Boccassini, P.M. della Procura della
Repubblica di Milano, il Nucini ha riferito che ci andò da solo tra fine 2003 ed inizio 2004
(cfr. pag.133 ud. dibatt. 15/3/11) e si parlò di calcio a seguito di una denuncia (relativa ad
una confidenza fatta da un arbitro che sarebbe stato avvicinato da un designatore che gli
avrebbe consigliato di ammonire un determinato giocatore al fine di farlo squalificare per la
partita successiva che la sua squadra avrebbe dovuto giocare con la Juventus: cfr.
pag.135 ud. dibatto 15/3/11) che Casarin fece pubblicamente a Telelombardia e che fu
pubblicata su alcuni giornali (cfr. anche pag.89 e ss. ud. dibatt. 26/5/09).
A tal proposito, il sig. Moratti, in sede di audizione innanzi a questo Ufficio, ha
confermato di non aver fatto alcuna denuncia alla Boccassini ma ha aggiunto che a quanto
gli risulta "il Facchetti prese contatti senza presentare formale denuncia, come richiestogli
dal magistrato. Infatti il Facchetti dopo questo incontro preliminare tornò da me
56
rappresentando la necessità di presentare formale denuncia ma io lo sconsigliai, atteso
che ... temevo si trattasse di una trappola per lo più diretta a danneggiare l'lnter di cui lui
(n.d.r. Facchetti) era Presidente".
Con riferimento al colloquio Nucini-Boccassini, si segnala che l'avv. Gallinelli, legale
del sig. de Santis, ha riferito nella medesima udienza dibattimentale (cfr. pago 139) di aver
fatto richiesta formale alla Procura di Milano del "fascicolo archiviato al modello 45", senza
averne avuto ancora riscontro.
Viceversa, nell'istanza scritta di analogo contenuto formulata a questa Procura il 26
aprile 2011, lo stesso De Santis non ha fatto alcun riferimento alla suddetta richiesta
all'AGO ed al relativo esito.
h) Nucini ha confermato di aver ricevuto un messaggio da Facchetti in data 21
maggio 2006, nel quale vi era scritto che "ora che è uscito tutto" avrebbe potuto "rilasciare
una intervista al Corriere della Sera" e che ne sarebbe "uscito da uomo vero" (cfr. pago 142
ud. dibatto 15/3/11).
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta del
FACCHETII appare presentare notevoli e molteplici profili di rilievo disciplinare.
In questa trattazione specifica della posizione del FACCHETII, è appena il caso di
rilevare che la società Internazionale F.C. di Milano, oltre che essere interessata da
condotte tenute dal proprio Presidente che, ad avviso di questa Procura federale,
presentano una notevole rilevanza disciplinare per gli elementi obiettivamente emergenti
dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta essere, inoltre, l'unica
società nei cui confronti possano, in ipotesi, derivare concrete conseguenze sul piano
sportivo, anche se in via indiretta rispetto agli esiti del procedimento disciplinare, come già
anticipato nella premessa del presente provvedimento e come si specificherà anche in
seguito.
Dalle carte in esame e, in particolare, dalle conversazioni oggetto di intercettazione
telefonica, emerge l'esistenza di una fitta rete di rapporti, stabili e protratti nel tempo,
intercorsi fra il Presidente della società INTERNAZIONALE F.C., Giacinto FACCHETTI ed
entrambi i designatori arbitrali, Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETIO, fra i cui scopi
emerge, fra l'altro, il fine di condizionare il settore arbitrale.
57
La suddetta finalità veniva perseguita sostanzialmente attraverso una frequente
corrispondenza telefonica fra i soggetti menzionati, alla base della quale vi era un
consolidato rapporto di amicizia, come evidenziato dal tenore particolarmente
confidenziale delle conversazioni in atti.
Una prima circostanza acclarata dall'attività di indagine, di enorme rilievo ai fini
disciplinari, è rappresentata dalla frequenza dei contatti intercorsi fra il Presidente
dell'lNTER Giacinto FACCHETII ed i designatori arbitrali in questione e in alcuni casi,
come si dirà in seguito, tra Massimo MORATII, attuale Presidente dell'INTER ed all'epoca
socio di riferimento, ed il designatore Paolo BERGAMO.
La rilevanza, l'incidenza e la portata di tali rapporti, rese evidenti dal contenuto degli
stessi, sopra sinteticamente riportato, vanno valutate alla luce di un parametro
interpretativo assolutamente obiettivo, rappresentato dal ruolo e dalla posizione di
preminenza istituzionale ricoperta da ciascuno dei soggetti sopra indicati.
Inoltre, assume una portata decisiva la circostanza che le conversazioni citate
intervengono spesso in prossimità delle gare che dovrà disputare l'INTER e che oggetto
delle stesse sono proprio gli arbitri e gli assistenti impegnati con tale squadra. In relazione
a tali gare il Presidente FACCHETII si pone quale interlocutore privilegiato nei confronti
dei designatori arbitrali, parlando con essi delle griglie arbitrali delle gare che riguardano la
propria squadra nonché della stessa designazione della terna arbitrale ed interagendo con
i designatori nelle procedure che conducono alla stessa individuazione dei nominativi degli
arbitri da inserire in griglia e degli assistenti chiamati ad assistere i primi. In alcuni casi,
emerge anche l'assicurazione da parte dell'interlocutore di intervento diretto sul singolo
direttore di gara, come rivelato da alcune rassicurazioni che il designatore arbitrale rivolge
al proprio interlocutore, in cui si precisa che l'arbitro verrà "predisposto a svolgere una
buona gara" o, con eguale significato, che è stato "preparato a svolgere una bella gara"; o
ancora, affermazioni del designatore volte a tranquillizzare il Presidente Facchetti sulla
prestazione dell'arbitro, nel senso che gli avrebbe parlato direttamente lui o che già gli
aveva parlato. In un caso, addirittura, il designatore arbitrale, nel tentativo di tranquillizzare
il proprio interlocutore e sedare le preoccupazioni di quest'ultimo sulle tradizioni negative
della propria squadra con un determinato arbitro, afferma che quest'ultimo è stato avvertito
e che sicuramente lo score dell'lnter sotto la sua direzione registrerà una vittoria in più in
conseguenza della successiva gara di campionato.
Tale capacità di interlocuzione in alcuni casi diventa una vera e propria
manifestazione di consenso preventivo alla designazione di un arbitro (vedi designazione
58
di Mazzoleni in Inter-Livorno e quella di GABRIELE per una gara di Coppa Italia) e
rappresenta un forte potere di condizionamento sui designatori arbitrali, fondato su
rapporti di particolare amicizia e confidenza che il Presidente Facchetti può vantare nei
confronti degli stessi designatori e che trovano la loro concretizzazione espressiva nella
effettuazione anche di una cena privata con BERGAMO e nello scambio di numerosi favori
e cortesie (elargizione di biglietti e tessere per le gare dell'Internazionale, di gadget e
borsoni contenenti materiale sportivo della squadra milanese, etc ... ) e non meglio precisati
"regalin i".
Il consenso preventivo o, comunque, la richiesta di gradimento ad una designazione
rappresentano un elemento particolarmente rilevante sotto il profilo disciplinare e, in
proposito, è opportuno rinviare al contenuto della telefonata nel corso della quale
BERGAMO prospetta la possibilità di indicare, con designazione diretta, trattandosi di gara
di Coppa Italia, un arbitro da rilanciare e chiede, come detto, un avallo al predetto
Dirigente. Analogo "accreditamento" il BERGAMO chiede anche al MORATII, all'epoca
socio di riferimento dell'INTER, pregandolo di salutare l'arbitro prima della gara.
La posizione di tale società è, d'altra parte, confermata, anche dalla comunicazione
telefonica intercorsa tra il Presidente dell'A.I.A. Tullio LANESE ed il Presidente dell'lnter,
Giacinto FACCHETII in data 8.02.2005 - progr. 62981 - in cui il Lanese espressamente
dice a Facchetti che per il futuro i designatori saranno condizionati dal loro OK.
Questo Ufficio ritiene parimenti rilevanti le telefonate intercorse fra il F ACCHETTI e il
MAZZEI, il cui contenuto è stato già ampiamente commentato sopra. Invero, di sicura
rilevanza appaiono le richieste del FACCHETTI di designare determinati guardalinee e la
conseguenti rassicurazioni del MAZZEI che, in un caso, anticipa i nominativi degli stessi
all'interlocutore e, nell'altro, addirittura rassicura il predetto, dicendogli che, prima della
gara, "all'una li vado a salutare e li vedo, ok?".
In definitiva, sulla scorta degli elementi probatori analizzati, è emersa l'esistenza di
una rete consolidata di rapporti, di natura non regolamentare, diretti ad alterare i principi di
terzietà, imparzialità e indipendenza del settore arbitrale, instaurati, in particolare e per
quel che riguarda la società INTERNAZIONALE, fra i designatori arbitrali Paolo
BERGAMO e Pierluigi PAIRETTO (ma anche, sia pur in forma minore, con altri esponenti
del settore arbitrale) ed il Presidente dell'INTER, Giacinto FACCHETTI.
In fatto, appare evidente il pesante condizionamento, operato mediante le condotte
descritte, sui più delicati meccanismi di funzionamento del settore arbitrale, nei precipui
aspetti che possono interessare una singola società sportiva, per l'influenza determinante
59
e decisiva sul momento culminante dell'attività sportiva, ovvero la disputa della gara
ufficiale.
Pertanto, a giudizio di questo Ufficio, le condotte sopra descritte ed emergenti dalle
conversazioni telefoniche prese in esame, ascrivibili a BERGAMO, PAIREDO, MAZZE I e
FACCHEDI, integrano evidentemente la violazione dei doveri di lealtà, probità e
correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS. Ma, al contempo, proprio in considerazione
delle modalità e delle finalità di tali condotte, in se stesse già rilevanti ex art. 1 cit., si deve
ritenere che esse costituiscono un gravissimo attentato ai valori di terzietà, imparzialità ed
indipendenza del settore arbitrale nel suo complesso.
Invero, dalle modalità e dal contenuto delle telefonate non si può affatto ritenere
verosimile che le stesse fossero finalizzate a sollecitare l'attenzione dell'arbitro designato
alla delicatezza della gara, dal momento che, ovviamente, tale profilo è naturalmente
connaturato alla funzione arbitrale e, pertanto, una 'particolare attenzione' richiesta ai
componenti la terna arbitrale non può che assumere un significato di un trattamento di
favore, come costantemente affermato nelle decisioni degli Organi della Giustizia sportiva.
La completezza di analisi richiesta dalla complessità e dalla articolazione della
vicenda in esame impone di valutare anche un altro profilo emergente dalle dichiarazioni
rese dall'allora socio di maggioranza della società INTERNAZIONALE e dal contesto
storico emergente all'epoca dei fatti. Invero, a giudizio della Procura, non può
assolutamente assumere valenza esimente quanto asserito dal MORA DI in ordine alla
convinzione, quanto meno putativa, formatasi in ambito societario in quel particolare
periodo di tempo. L'attuale Presidente ha, infatti, dichiarato in sede di audizione che, alla
luce di molteplici episodi negativi che si erano, a suo avviso, ripetuti nel corso del tempo in
danno della squadra, era venuto meno la fiducia che i problemi avvertiti si sarebbero potuti
risolvere in ambito istituzionale.
Questo Ufficio ritiene in proposito che, anche in forza di tale convinzione, le condotte
esaminate non si possono assolutamente giudicare scriminate e, a sostegno di tale
convincimento, va richiamato quanto affermato con le decisioni assunte dagli Organi
Giudicanti della FIGC nel noto procedimento di cui al deferimento del 23 giugno 2006 nei
confronti, fra le altre, della società FIORENTINA. Questa società prospettava un
convincimento analogo, quanto meno sotto il profilo putativo, a quello lamentato dal
Presidente Moratti ma i Giudicanti non ritennero scriminate le condotte dei relativi Dirigenti
ma valutarono il predetto elemento solo come parametro di graduazione della gravità del
fatto e delle conseguenti sanzioni irrogate.
60
Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra sinteticamente riportate, questo Ufficio
ritiene che le condotte in parola siano tali da integrare la violazione, oltre che dei principi di
cui all'art. 1, comma 1, CGS, anche dell'oggetto protetto dalla norma di cui all'art. 6,
comma 1, CGS, in quanto certamente dirette ad assicurare un vantaggio in classifica in
favore della società INTERNAZIONALE F.C., mediante il condizionamento del regolare
fu nzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità
ed indipendenza, che devono necessariamente connotare la funzione arbitrale, in
violazione del previgente art. 6, commi 1 e 2, CGS, in vigore all'epoca dei fatti ed oggi
sostituito dall'art. 7, commi 1 e 2 del CGS.
Oltre alla responsabilità dei singoli tesserati, ne conseguirebbe, sempre ove non
operasse il maturato termine prescrizionale, anche la responsabilità diretta e presunta
della società INTERNAZIONALE F.C., ai sensi dei previgenti artt. 6, 9, comma 3, e 2,
comma 4, CGS, per quanto ascrivibile al proprio dirigente con legale rappresentanza ed al
BERGAMO, PAIRETTO e MAZZE I , all'epoca dei fatti, ovviamente, non tesserati per la
predetta società.
Però, in ordine alla qualificazione delle condotte esaminate come sopra prospettata,
è necessario ripetere quanto osservato con riferimento alla posizione del MEANI e, quindi,
va rimarcata la differente valutazione operata, a suo tempo, da questo Ufficio e dagli
Organi giudicanti su contatti analoghi a quelli in esame. Infatti, la Procura, in fattispecie
comparabili alla presente, contestò la violazione, in concorso formale, dei previgenti artt. 1
e 6, commi 1 e 2 del C.G.S., sotto forma di condotte tese ad ottenere un indebito
vantaggio per la propria società sportiva. Inoltre, contestò la violazione del citato art. 6
nella fattispecie degli atti diretti alla alterazione del regolare svolgimento o del risultato
della gara laddove aveva ritenuto integrata la prova dell'awenuto avvicinamento
dell'arbitro da parte del designatore. Di contro, i Giudicanti, nelle decisioni richiamate
nell'indice del fascicolo del presente procedimento, ritennero integrata la sola violazione,
sia pure particolarmente grave, dei principi di cui all'art. 1 allora vigente, con l'eccezione di
seguito riportata.
In conseguenza di tale contrasto interpretativo, permane la forbice valutativa
rappresentata dalle due linee interpretative richiamate, anche se, ovviamente, la decisione
del Giudicante assume una portata ben maggiore e fornisce un pregnante criterio
ermeneutico, anche alla luce della omogeneità delle decisioni intervenute, fatta eccezione
per la decisione riguardante i Dirigenti della società JUVENTUS, alla quale parimenti si
61
rimanda per l'indicazione della differente gravità, protrazione e invasività delle rispettive
condotte accertate a carico di questi ultimi.
Va però conclusivamente osservato che il contrasto ermeneutico e valutativo
evidenziato, nel caso di specie, assume un minore rilievo concreto, posto che, anche con
riferimento a tali condotte, opera, comunque, la causa estintiva della prescrizione, ex art.
18 C.G.S., sulla quale ci si soffermerà più dettagliatamente avanti.
IV M. RAPPORTI CON MASSIMO MORATTI
Risultano in atti anche alcune conversazioni intercorse tra il designatore Paolo
BERGAMO e l'allora socio di riferimento della società Internazionale Massimo MORATII,
le quali, sebbene caratterizzate da toni e contenuti sensibilmente diversi rispetto a quelli
riguardanti le conversazioni tra il Facchetti ed il Bergamo, assumono rilievo in questa sede
quale fattore di conferma di un contatto costante, stabile e privilegiato tra la società Inter,
nella persona del Presidente Facchetti ed esponenti del settore arbitrale, dal momento che
in tali telefonate tra il Moratti ed il Bergamo spesso si fa riferimento e si rimanda a
preventivi o successivi contatti tra il designatore arbitrale ed il Facchetti.
Di seguito si riportano le telefonate in questione.
***
Telefonata prog. n. 13459 (del 25.12.2004 ore 11.50)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/5601988 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Moratti;
Telefonata prog. n. 13473 (del 25.12.2004 ore 11.53)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/5601988 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Moratti:
Le due telefonate (prog. 13459 e 13473) - interrotte dalla caduta della linea -
appaiono rilevanti alla luce delle seguenti osservazioni:
nella telefonata 13459: Moratti e Bergamo concordano di incontrarsi e Bergamo
aggiunge che vuole fare "una confidenza" al suo interlocutore.
Bergamo, innanzi a questo Ufficio, ha detto di non ricordare "se effettivamente lo
incontrai e quale potesse essere la confidenza che intendevo fargli" (cfr. aud. 21/12/10);
Moratti, innanzi a questo Ufficio, ha rappresentato che "non avev(o)a uno specifico
fine di incontrare Bergamo", e le sue "erano dichiarazioni di mera cortesia, in un contesto
62
di auguri natalizi", ed ha concluso di poter "affermare con certezza che, di seguito a questa
telefonata non h(o)a poi nemmeno incontrato il Bergamo"; Moratti ha, poi, precisato di non
sapere quale "confidenza" gli volesse fare Bergamo;
nella telefonata 13473: Bergamo insiste che si devono vedere ("vediamoci noi due")
a Livorno (in occasione della gara Livorno - Inter) o a Milano.
***
Telefonata prog. n. 17001 (del 10.01.2005 ore 18.20)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/5601988 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Moratti:
La telefonata appare rilevante in quanto Bergamo commenta con Moratti l'esito della
partita Inter - Sampdoria (terminata 3-2 ed arbitrata da Bertini) ed il comportamento
dell'arbitro e degli assistenti, spiegando "Però, vede, se c'è un po', diciamo, di lavoro
naturalmente da parte nostra".
Bergamo, poi, dice a Moratti di aver sentito Facchetti "per confermare anche questo
clima, diciamo, di cordialità che naturalmente è una cosa che sappiamo io e lei".
In relazione alla frase "è una cosa che sappiamo io e lei", in sede di audizione il
Moratti ha riferito di non aver alcuna idea a cosa si riferisse il Bergamo, ma di poterlo
interpretare come "un atteggiamento del Bergamo per accreditarsi".
Bergamo, in relazione all'intenzione, già manifestata a Facchetti (cfr. prog. 16771), di
inviare Gabriele (" ... a voi ho mandato Gabriele, naturalmente l'ho fatto accompagnare
bene da due assistenti bravi") come arbitro del successivo incontro di Coppa Italia, ottiene
l'assenso anche di Moratti C'Va bene") dopo aver ottenuto quello di Facchetti C'E m'ha
detto Facchetti. .. dice: sì, sì, guarda, io sono d'accordo").
Moratti - all'epoca dei fatti socio di riferimento dell'lnter - fa presente che andrà a
trovare l'arbitro prima della partita ("Mercoledì ci sono anche io, ci sono anche io domani,
vado a trovarlo prima della partita").
***
Va ricordato, inoltre, che questo Ufficio ha chiesto al Presidente MORATTI notizie più
dettagliate in ordine al regalino di cui FACCHETTI parlò al BERGAMO, di cui si è già
trattato prima, ma il Presidente, conformemente a quanto riferito in proposito dallo stesso
BERGAMO, ha dichiarato di non potere escludere che, essendo vicino il Natale, avessero
"predisposto la consueta strenna natalizia", potendo, comunque, escludere "che ove il
63
regalo ... , Fosse stato predisposto e/o consegnato che lo stesso fosse di valore rilevante o
diverso dalla oggettistica che viene usualmente predisposta per le festività",
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che anche la condotta
dell'attuale Presidente dell'INTERNAZIONALE appare presentare profili di rilievo
disciplinare, anche se di gravità decisamente inferiore rispetto a quella sopra esaminata
dell'allora Presidente.
Infatti, va rilevato che le conversazioni in esame attengono a temi introdotti
principalmente dal BERGAMO e, in relazione ai quali, il MORA TII ha fornito
giustificazioni idonee a sminuirne la rilevanza. In particolare, ha dichiarato di avere ritenuto
le frasi pronunciate dal designatore come tentativi di accreditamento ma, nonostante la
ragionevolezza di tale spiegazione, rimane il contrasto obiettivo fra il contenuto delle
telefonate in parola e i principi di terzietà , autonomia ed indipendenza del settore arbitrale,
cui anche i dirigenti delle società devono, ovviamente, concorrere.
E l'avere accettato la conversazione su temi quali la "conferma di un clima di
cordialità" di cui sanno solo gli interlocutori ovvero una richiesta di gradimento preventivo
di una designazione diretta a cui segue la rassicurazione da parte del socio di riferimento
che avrebbe salutato personalmente l'arbitro, integra, certamente, una condotta di rilievo
disciplinare.
Infine, non può non rilevarsi che lo stesso Moratti fosse comunque informato della
circostanza che il Facchetti avesse contatti con i designatori, come emerge dalle
telefonate commentate, nel corso delle quali è lo stesso Bergamo che rappresenta tale
circostanza al suo interlocutore.
Anche con riferimento alla posizione del Presidente MORA TII va ripetuto
integralmente, e si deve qui ritenere per riportato, quanto osservato sulla pretesa
convinzione di agire in presenza di una causa scriminante che, si ripete, questa Procura
valuta insussistente.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore e della frequenza dei contatti intercorsi, appare in violazione
dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti, sotto i molteplici profili indicati.
IV N. POSIZIONI DI BERGAMO, PAIRETTO, MAZZEI, LANESE E DE SANTIS
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Con riferimento alla posizione dei sopra indicati esponenti del settore arbitrale,
altamente qualificati e rappresentativi, per quanto attiene alle novità emerse nel
procedimento in oggetto, è sufficiente riportarsi, specularmente, a quanto osservato con
riferimento ai vari interlocutori dei predetti.
VALUTAZIONE
Tutti i sunnominati sono stati interessati alle vicende disciplinari dell'estate del 2006 e
le contestazioni mosse nei loro confronti attengono a condotte del tutto analoghe a quelle
ulteriormente passate in rassegna con il presente provvedimento.
Ebbene, dalle "nuove" telefonate emerse nell'ambito del processo penale in corso di
svolgimento dinnanzi alla A.G.O. di Napoli, a giudizio della Procura, emerge, da una parte,
la conferma di quanto già ha costituito oggetto di analisi e valutazione da parte degli
Organi della giustizia sportiva nei precedenti procedimenti disciplinari che hanno
riguardato i predetti. Appare, però, evidente che mentre alcune delle condotte in esame si
possono ritenere coperte dal precedente giudicato, in quanto sono meramente
confermative dei rapporti posti in essere con appartenenti all'ordinamento federale che
agivano nell'interesse di svariate società, di contro, altre appaiono avere una natura ed un
contenuto, quanto meno soggettivo, differente rispetto a quelle già esaminate.
Con riferimento a queste ultime, alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF
(CU 1\C del 14 luglio 2006), richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri
parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato
che le condotte medesime appaiono presentare profili di rilievo disciplinare, come
partitamente descritto con riferimento ai rispettivi interlocutori degli associati AIA in
oggetto, considerazioni che si devono avere per riportate nel presente passo.
Va però sottolineato che, anche con riferimento a tali comportamenti, e sotto
qualsivoglia fattispecie gli stessi possano ritenersi qualificabili, opera la causa estintiva
della prescrizione, ex art. 18 C.G.S., sulla quale ci si soffermerà più dettagliatamente
avanti.
Le esposte considerazioni non valgono nei confronti del DE SANTIS, posto che il
contenuto delle telefonate intercorse con il FACCHETTI non appare particolarmente
significativo e, al limite, può assurgere a mero elemento di conferma dei rapporti
intrattenuti anche con altri appartenenti all'ordinamento federale, di contenuto ben
differente e già sanzionati. Ne consegue che la sua posizione non appare rilevante sotto il
profilo disciplinare generale, potendo integrare, in ipotesi, soltanto fattispecie di rilievo
domestico - associativo.
65
*********
V. PRESCRIZIONE
All'esito di tutte le doverose valutazioni svolte nei capi precedenti, rese necessarie
non solo dalla gravità delle fattispecie disciplinari ipotizzabili ma, anche, dalla
presentazione dell'esposto depositato dalla società Juventus, occorre rilevare che nella
vicenda in esame assume un ruolo assorbente la circostanza che tutte le condotte,
evidenziate dal materiale probatorio acquisito e connotate non solo da profili di
sconvenienza ed inopportunità ma anche da un'evidente valenza disciplinare, trovano la
loro collocazione temporale nella stagione sportiva 2004-2005 ed entro il termine della
stessa.
Per tale ragione, con riferimento a ciascuna delle condotte esaminate, di possibile
rilievo disciplinare, questa Procura federale deve prendere atto, quale causa di
improcedibilità, dell'avvenuto compimento del termine di prescrizione di cui all'art. 18 del
previgente C.G.S. (applicabile al caso di specie, trattandosi di norma di natura
sostanziale), a prescindere dalla diversa rilevanza in termini di gravità e della diversa
qualificazione giuridica che appare possibile attribuire a tali differenti condotte ed anche
per l'ipotesi in cui talune di esse risultino da inquadrarsi, almeno ad avviso di questo
organo requirente, nella fattispecie dell'illecito sportivo di cui al previgente art. 6 del
C.G.S., come precisato con riferimento ad ogni singola posizione. A tal riguardo, è risultata
vana anche la tempestività con la quale questa Procura federale ha avviato il presente
procedimento, non appena avuta notizia, attraverso gli organi di stampa, della emersione
di nuovi ed ulteriori fatti di potenziale rilevanza disciplinare nell'ambito del processo penale
celebrato dinnanzi alla AG.O. di Napoli e prima ancora, come già si è avuto modo di
evidenziare, che venisse presentata, presso gli uffici della Procura federale, formale
denuncia con riferimento a tali fatti e circostanze, da parte di legali della società Juventus
F.C .. L'apertura di tale procedimento si colloca, infatti, temporalmente in un momento
successivo a quello in cui risulta essere maturato il termine di prescrizione (rappresentato,
per le persone fisiche, dalla quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato
posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse; e per le società
sportive dalla seconda stagione sportiva successiva a tale momento) e, pertanto, non può
assumere rilevanza interruttiva nei confronti dello stesso.
" maturare del termine prescrizionale assume, comunque, da un punto di vista
procedurale, una valenza assorbente anche nel senso di avere indotto questa Procura
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federale a non procedere alla audizione diretta dei Presidenti, dei Dirigenti, dei tesserati e
dei collaboratori delle società sportive coinvolti nelle intercettazioni qui prese in esame,
onde evitare lo svolgimento di attività istruttorie che già si palesavano contrarie ai principi
di economia procedimentale, attese la improcedibilità in ordine ai fatti oggetto di
attenzione, in conseguenza del maturare del termine di prescrizione, e l'univoco ed
incontestabile (quanto meno ad avviso di questo Ufficio) contenuto dei colloqui acquisiti al
procedimento.
In proposito, appare utile sottolineare come, in ipotesi, i diretti interessati potranno
formulare le più opportune istanze, previa rinuncia ai termini della prescrizione, istituto, ad
avviso di questo Ufficio, applicabile anche nel procedimento disciplinare di settore.
L'unica eccezione all'esigenza procedimentale ed organizzativa illustrata, è
rappresentata, per i motivi già esposti e di seguito meglio precisati, dall'audizione del
Presidente della società Internazionale F.C., sig. Massimo MORAn!.
VI. CONCLUSIONI
1. Sulla base di quanto sopra esposto, ritiene questo Ufficio che, dalla
documentazione recentemente acquisita e risultante dall'istruttoria dibattimentale del
processo in corso di svolgimento dinnanzi alla IX Sezione Penale del Tribunale Ordinario
di Napoli, emergano una serie di fatti e circostanze che presentano aspetti di indubbio
rilievo disciplinare, sia in termini di violazione dei precetti di lealtà, probità e correttezza
sportiva sanciti dall'art. 1 comma 1 del CGS, in ipotesi ascrivibili ai soggetti la cui
posizione è stata trattata analiticamente, in relazione ai ruoli ed agli incarichi dagli stessi
rispettivamente svolti e ricoperti nel corso della stagione sportiva 2004-2005.
Da tutti tali condotte conseguirebbe la responsabilità diretta o oggettiva delle singole
società sportive, ai cui Presidenti, dirigenti e collaboratori risultano ascrivibili le condotte
sopra descritte, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS.
Si ritiene, altresì, che dalla documentazione in atti emergano anche fatti integranti la
violazione del previgente art. 6, commi 1 e 2, del CGS, costituenti cioè illecito sportivo,
nella duplice modalità esplicativa di condotte tese ad ottenere un vantaggio in classifica
per la propria squadra e di condotte tese ad interferire su una singola gara, alterandone
l'andamento e/o il risultato, in ipotesi ascrivibili ai soggetti le cui posizioni sono state
partitamente esaminate.
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Da tutti tali condotte conseguirebbe la responsabilità diretta e presunta delle singole
società sportive ai cui Presidenti e dirigenti risultano ascrivibili le condotte sopra descritte,
ai sensi degli artt. 6, commi 3 e 4, 9, comma 3, e 2, comma 4, del previgente CGS.
Come si è, però, già precisato trattando le singole posizioni, appare, tuttavia,
doveroso evidenziare come in un caso precedente che, ad avviso di questa Procura
federale, presenta tratti di assoluta analogia con quelli da ultimo evidenziati con riferimento
ai singoli casi, e che ha costituito oggetto del deferimento formulato da questo Ufficio in
data 7 agosto 2006 (proc. nr. 169/57/pf/SP/ad), tanto la Commissione di Appello Federale
in primo grado, quanto la Corte Federale nel giudizio di appello, hanno ritenuto di dover
derubricare !'ipotesi accusatoria, riqualificando i fatti in termini di violazione dell'art. 1,
comma 1, del CGS, in luogo della originaria contestazione di questa Procura federale,
quale illecito sportivo, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del previgente C.G.S ..
Con riferimento a tutte le condotte sopra evidenziate, ad ogni buon conto, essendo
state le stesse poste in essere entro la stagione sportiva 2004-05, risulta essere maturato,
sia per le persone fisiche che per le società sportive in ipotesi coinvolte, il termine
prescrizionale di cui all'art. 18 del previgente CGS, con conseguente impossibilità di
procedere al deferimento dinnanzi agli organi competenti della giustizia sportiva, da parte
di questa Procura federale, essendo intervenuto il primo atto potenzialmente interruttivo di
tale termine, in data 1.04.2010 - e, quindi, nella stagione sportiva 2009-2010, la quinta
successiva rispetto a quella di accadimento dei fatti - con l'apertura del presente
procedimento da parte di questo organo di Procura federale.
In definitiva, e nel dettaglio, alla luce di quanto sopra esposto riguardo alla posizione
dei singoli tesserati e collaboratori, l'archiviazione deve essere disposta per i seguenti
motivi.
Nei confronti del Presidente del PALERMO Maurizio ZAMPARINI, del dirigente
dell'ATALANTA Roberto ZANZI perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare, con le
relative conseguenze in ordine alle responsabilità derivanti a carico delle società di
rispettiva appartenenza.
Nei confronti dell'allora arbitro internazionale della CAN A e 8 Massimo DE SANTIS
perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.
Nei confronti del Presidente del CAGLIARI Massimo CELLINO, del Presidente del
CHIEVO Luca CAMPEDELLI, del Dirigente del PALERMO Rino FOSCHI, dell'allenatore
dell'UDINESE Luciano SPALLETTI, del dirigente del VICENZA Sergio GASPARIN, del
direttore sportivo Nello GOVERNATO, del Presidente dell'EMPOLI Fabrizio CORSI, del
68
/( .
Presidente del LIVORNO Aldo SPINELLI, dell'allora socio di riferimento
dell'INTERNAZIONALE Massimo MORATTI, perché non sono emerse fattispecie di rilievo
disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, con le
relative conseguenze sulle società di rispettiva appartenenza.
Nei confronti dell'allora Presidente dell'INTERNAZIONALE (deceduto l'anno 2006)
Giacinto FACCHETTI perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili
ovvero non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S, vigente all'epoca dei fatti, con le relative
conseguenze sulla società di appartenenza.
Nei confronti del Presidente della REGGINA Pasquale FOTI perché non sono
emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato, con
le relative conseguenze sulla società di appartenenza.
Nei confronti dell'allora Dirigente della società MILAN Leonardo MEANI, perché non
sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da
giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti,
con le relative conseguenze sulla società di appartenenza.
Nei confronti degli allora Commissari CAN A e B Paolo BERGAMO e Pierluigi
PAIRETTO, dell'allora Vice Commissario CAN A e B Gennaro MAZZEI e dell'allora
Presidente dell'AIA Tullio LANESE perché non sono emerse fattispecie di rilievo
disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai
sensi dell'art. 18 C.G.S, vigente all'epoca dei fatti.
2. Nella parte finale del presente provvedimento non può non essere ricordato
quanto già evidenziato in premessa, ovvero che la società JUVENTUS F.C., con un
esposto presentato anche a questa Procura, in data 10 maggio 2010 dagli Avv.ti Michele
BRIAMONTE e Luigi CHIAPPERO, in nome e per conto dell'allora Presidente ed
amministratore delegato della società Juventus F.C., Jean Claude BLANC (in premessa
espressamente richiamato), ha chiesto la revoca del titolo di campione d'Italia attribuito
all'INTERNAZIONALE per la stagione sportiva 2005-06.
In ordine a tale questione, l'attuale Presidente dell'INTERNAZIONALE, sig. Massimo
MORATTI, in sede di audizione effettuata dalla Procura nel presente procedimento, ha
depositato un parere, recante la data del 23 marzo 2011 - a firma del Presidente Emerito
del Consiglio di Stato, Mario Egidio Schinaia e della Prof. Avv. Luisa Torchia - richiesto
dalla F.C. Internazionale s.p.a. sull'esposto presentato, in data 10 maggio 2001, dalla
Juventus F.C. s.p.a., nel quale, dopo aver fatto cenno alla normativa federale e di settore
69
( "t
nonché a pronunce della giurisprudenza amministrativa, si perviene alle seguenti
conclusioni:
"( ... )
1. in conseguenza dell'esposto, ove mai ne dovesse essere ravvisata la fondatezza,
la revoca di un titolo di campione d'Italia è ipotizzabile, in astratto solo come conseguenza
dell'irrogazione da parte degli organi della giustizia sportiva, di una sanzione disciplinare
per illecito sportivo ai sensi del C.G.S.;
2. l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di campione d'Italia 2005-2006
da parte della FIGC appare infatti illegittima in ragione dell'inesistenza di norme fondanti il
potere e del rispetto del principio generale dell'affidamento;
3. un eventuale provvedimento della FIGC di revoca del titolo di campione d'Italia,
essendo sussumibile tra le attività a valenza pubblicistica delle Federazioni sportive
nazionali, dovrebbe garantire la partecipazione al procedimento del destinatario del
provvedimento sfavorevole".
Alla luce delle considerazioni svolte durante la presente disamina, anche con
riferimento a tale problematica, questo Ufficio ritiene che sulla questione costituente
oggetto dell'esposto possa, in ipotesi, pronunciarsi esclusivamente la Federazione, da una
parte, in conseguenza della improcedibilità delle situazioni di rilievo disciplinare emerse e,
dall'altra, in conformità a quanto affermato nel parere consultivo reso il 24 luglio 2006 dalla
Commissione nominata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e composta dall'Avv.
Gerhard Aigner, dal Prof. Massimo Coccia e dal Prof. Roberto Pardolesi.
Ne consegue che, nella specie, appare fondato e ragionevole ritenere la sussistenza,
nell'ambito dell'ordinamento di settore, di un interesse qualificato, facente capo alla
Federazione, in ordine all'acquisizione di tutti gli atti del presente procedimento, al fine di
poter più compiutamente valutare l'ammissibilità e, quindi, l'eventuale fondatezza della
richiesta formulata dalla società JUVENTUS F.C.
***
Per tutto quanto sopra esposto, visto l'art. 32, comma 6 del CGS,
DISPONE
L'archiviazione degli atti del presente procedimento nei confronti dei soggetti
appartenenti, all'epoca dei fatti, all'ordinamento federale e delle società di seguito indicati
e, in particolare:
70
il .. J •
1. Nei confronti del Presidente del PALERMO Maurizio ZAMPARINI e della società
PALERMO perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare, con riferimento alla
condotta del Presidente medesimo.
2. Nei confronti dell'allora dirigente dell'ATALANTA Roberto ZANZI e della società
ATALANTA perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.
3. Nei confronti dell'allora arbitro internazionale della CAN A e B Massimo DE
SANTIS perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.
4. Nei confronti del Presidente del CAGLIARI Massimo CELLINO e della società
CAGLIARI, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai
sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
5. Nei confronti del Presidente del CHIEVO Luca CAMPEDELLI e della società
CHIEVO VERONA, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non
prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
6. Nei confronti dell'allora Dirigente del PALERMO Rino FOSCHI e della società
PALERMO, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai
sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, con riferimento alla condotta del
Dirigente medesimo.
7. Nei confronti dell'allora allenatore dell'UDINESE Luciano SPALLETTI e della
società UDINESE, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte
ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
8. Nei confronti dell'allora dirigente del VICENZA Sergio GASPARIN e della società
VICENZA, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi
dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
9. Nei confronti del direttore sportivo Nello GOVERNATO, perché non sono emerse
fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca
dei fatti.
10. Nei confronti del Presidente dell'EMPOLI Fabrizio CORSI e della società
EMPOLI, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi
dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
11. Nei confronti del Presidente del LIVORNO Aldo SPINELLI e della società
LIVORNO, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi
dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
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12. Nei confronti dell'allora socio di riferimento dell'INTERNAZIONALE Massimo
MORATTI e della società INTERNAZIONALE, perché non sono emerse fattispecie di
rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
13. Nei confronti dell'allora Presidente dell'INTERNAZIONALE (deceduto l'anno
2006) Giacinto FACCHETTI e della società INTERNAZIONALE perché non sono emerse
fattispecie di rilievo disciplinare procedibili ovvero non prescritte ai sensi dell'art. 18
C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
14. Nei confronti del Presidente della REGGINA Pasquale FOTI e della società
REGGINA perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto
non coperte da giudicato.
15. Nei confronti dell'allora Dirigente della società MILAN Leonardo MEANI e della
società MILAN, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in
quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S.,
vigente all'epoca dei fatti.
16. Nei confronti degli allora Commissari CAN A e B Paolo BERGAMO e Pierluigi
PAIRETTO, dell'a"ora Vice Commissario CAN A e B Gennaro MAZZE I e dell'allora
Presidente dell'AIA Tullio LANESE perché non sono emerse fattispecie di rilievo
disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai
sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
***
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.