giovedì 13 maggio 2010

ECCO L'ESPOSTO INTEGRALE

Torino, 10 maggio 2010All’Ill.mo Presidente del C.O.N.I.All’Ill.mo Presidente della F.I.G.C.Alla Ecc.ma Procura Federale presso la F.I.G.C.Att.ne dell’Ill.mo Procuratore Federale Capo
ESPOSTO per JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.
La Juventus F.C. S.p.A. con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, in persona del suo presidente e amministratore delegato Jean-Claude Blanc e rappresentata e assistita dall’Avvocato Michele Briamonte dello Studio Grande Stevens e dall’Avv. Luigi Chiappero espone quanto segue.La Società esponente intende premettere che non è sua intenzione in alcun modo discostarsi dalla sua abituale attitudine al rigoroso rispetto e ossequio delle norme di giustizia sportiva (e alla loro applicazione concreta) che, in linea con la sua prestigiosa storia, ha dimostrato di osservare con rispetto e spirito di affiliazione non comuni. La consapevolezza che il movimento sportivo si basi e si fondi sulla lealtà tra – e nei confronti de – gli affiliati, nonché sulla equità e parità di trattamento, induce la Società esponente a rassegnare le seguenti considerazioni alle Signorie Loro, quale rispettosa istanza di giustizia.
1. In data 26 luglio 2006 codesta Spett.le Federazione Italiana Giuoco Calcio, con atto del Commissario Straordinario Avv. Guido Rossi di Milano, diramava il seguente comunicato con il quale dava atto delle decisioni assunte:«La Figc ha ricevuto in data 24 luglio 2006 il parere consultivo della Commissione composta da Gerhard Aigner, Massimo Coccia e Roberto Pardolesi sul quesito riguardante l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia in caso di modifica della classifica finale del campionato. La Commissione ha concluso che, in caso di mera revoca del titolo di campione d’Italia senza modificazione della classifica, il titolo rimane necessariamente vacante. Diversamente, in caso di sanzioni che comportano modificazioni di classifica (come penalizzazioni di punti o retrocessione all’ultimo posto), l’art. 49 delle Noif prevede l’automatica acquisizione del titolo di campione d’Italia per la squadra che risulta prima classificata, tenuto conto delle sanzioni. Gli organi federali possono tuttavia intervenire con un apposito provvedimento di non assegnazione quando ricorrono motivi di ragionevolezza e di etica sportiva, ad esempio quando ci si renda conto che le irregolarità sono state di numero e portata tale da falsare l’intero campionato ovvero che anche squadre non sanzionate hanno tenuto comportamenti poco limpidi. Il Commissario straordinario ha ritenuto di attenersi alle conclusioni del parere e che non ricorrono motivi per l’adozione di provvedimenti di non assegnazione del titolo di Campione d’Italia per il campionato 2005-2006 alla squadra prima classificata all’esito dei giudizi disciplinari. Rimane vacante il titolo di campione d’Italia 2004-2005.
La FIGC ha trasmesso oggi alla UEFA la nuova classifica del Campionato italiano di Serie A 2005/2006 e l’elenco -completo della documentazione di supporto- delle squadre da iscrivere alla Champions League e alla Coppa UEFA. Per la Champions League Inter, Roma, Milan, Chievo. Per la Coppa UEFA Palermo, Livorno, Parma.».
2. Il presupposto per l’adozione della decisione de qua fu quindi quella della inesistenza di «comportamenti poco limpidi» addebitabili alla «squadra che risulta[ò] prima classificata» all’esito della penalizzazione inflitta con decisione della Corte d’Appello Federale il 25 luglio 2006 (la Società Internazionale F.C.).
3. Al fine di meglio illustrare le ragioni alla base del presente esposto, la Società ritiene opportuno richiamare le violazioni contestate dal Signor Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, con atti di deferimento notificati alla Juventus F.C. S.p.A. e ad altre tre affiliate (AC Milan, SS Lazio e AC Fiorentina); violazioni poi accertate dagli Organi di Giustizia Sportiva, con l’emissione di condanne di esemplare afflittività ai danni della Società esponente. Le contestazioni di seguito riportate sono tratte dalla decisione della Commissione d’Appello Federale, riunitasi a deliberare sotto la presidenza del dott. Cesare Ruperto il 7 luglio 2006:«L’atto di deferimento, come sopra riportato, del procuratore federale prende le mosse dalla relazione 19 giugno 2006 n. 62 2005 – 2006 dell’Ufficio indagini, integrata da documentazione relativa al procedimento penale n. 43915/02 R.G. iscritto nella Procura della Repubblica – D.D.A. presso il Tribunale di Napoli che, in ossequio all’art. 2, comma 3, L. n. 401 del 1989, aveva trasmesso, oltre ad informative del Nucleo operativo di Roma della Regione Carabinieri Lazio, numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche, interrogatori di indagati ed ulteriori atti di indagine, dei quali alcuni specificamente richiamati. Facendo generale espresso rinvio alla relazione redatta dall’Ufficio indagini, il procuratore federale osserva che dai colloqui intercettati e dall’attività di appostamento sono emersi assidui contatti ed incontri tra dirigenti di società sportive, dirigenti della F.I.G.C., designatori arbitrali, direttori di gara ed assistenti arbitrali,oltre a giornalisti, agenti di calciatori e dipendenti federali, a conferma del fatto che costoro avevano intrecciato una rete stabile e fitta di contatti.
A proposito delle condotte asseritamente finalizzate ad alterare i principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza degli appartenenti al settore arbitrale, il Procuratore federale riferisce partitamente dell’esito degli accertamenti espletati in relazione a talune gare cui risultavano interessate le società sportive Juventus, Fiorentina, Lazio e Milan, così come di seguito. A) F.C. Juventus S.p.a.Valenza disciplinare viene attribuita alla frequenza dei contatti e dei rapporti intessuti fra il Moggi, il Giraudo, i designatori arbitrali Pairetto e Bergamo, il presidente dell’A.I.A., Lanese, l’arbitro internazionale De Santis, oltre all’ex addetta alla segreteria CAN MGF, ed il vice presidente della FlGC Mazzini in quanto dall’indagine sarebbe emersa l’organizzazione di varie cene riservate, svoltesi nelle abitazioni private dei convitati, al riparo da occhi indiscreti e con modalità finalizzate a non pubblicizzare gli incontri stessi.
Emerge così complessivamente, dagli atti, secondo il procuratore federale, l’esistenza di una rete consolidata di rapporti, di natura non regolamentare, diretti ad alterare i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza del settore arbitrale.
La suddetta finalità veniva perseguita attraverso varie condotte, che intervenivano in momenti e a livelli differenti, tra cui: rapporti di Moggi e di Giraudo con esponenti di rilievo del settore arbitrale, quali Bergamo, Pairetto e Lanese nonché con l’arbitro De Santis; piena sintonia fra i suddetti nelle condotte da porre in essere; intervento del vice presidente federale Mazzini; intervento di Moggi nella predisposizione delle ‘griglie’ utilizzate per la designazione degli arbitri; concorso da parte di Moggi nella scelta degli assistenti per le singole gare; condizionamento della facoltà attribuita ai designatori di sospendere l’impiego degli arbitri e degli assistenti in conseguenza di decisioni tecniche errate; […].
Dal punto di vista disciplinare, secondo la Procura federale, le condotte rispettivamente poste in essere dai signori Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De Santis, costituiscono violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S. (capo n. 1) e, in quanto diretti a procurare un vantaggio in classifica a favore della società Juventus mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale, anche violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. cui si abbina la responsabilità diretta e presunta della società Juventus, ai sensi degli artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S. (capo n 2), per quanto ascritto da un lato ai suoi dirigenti con legale rappresentanza e dall’altro a soggetti non tesserati per la essa società; con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., in considerazione della pluralità di condotte poste in essere e del conseguimento del vantaggio in classifica ottenuto con le descritte modalità di condizionamento. […] Al Moggi la Procura federale contesta anche l’illecito sportivo di cui all’art. 6 comma 1, prima parte, C.G.S. per aver conosciuto i nomi degli assistenti di gara prima ancora della loro ufficiale designazione quanto alla gara Juventus – Lazio del 5 dicembre 2004 e per essere intervenuto sull’arbitro De Santis rispetto alla gara Fiorentina – Bologna del 5 dicembre 2004, affinché ne uscisse indebolito l’organico del Bologna in vista della successiva partita con la Juventus (capi nn. 7 e 9). Nell’ambito del capo n. 7 al Moggi viene, altresì, formalmente addebitata la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., sotto il profilo che dettò telefonicamente al Bergamo la degli arbitri designabili anche con riferimento alla partita Juventus – Udinese del 13 febbraio 2005. Di conseguenza, il Bergamo viene deferito dalla Procura federale per violazione dell’art. 6, comma 1, C.G.S. per aver tentato di alterare quest’ultima gara (capo n. 8). Sulla responsabilità diretta e presunta si fonda poi il deferimento della società Juventus (capo n. 10) per quanto ascritto ai capi 7, 8, e 9; con l’aggravante costituita dalla pluralità delle relative condotte, così come contestata anche al Moggi con riferimento al capo n. 7. 3. Proprio nell’ambito del procedimento penale n. 43915/02 R.G. iscritto nella Procura della Repubblica – D.D.A. presso il Tribunale di Napoli posto dalla Procura Federale a base delle contestazioni mosse alla Società esponente è emersa l’esistenza di un ampio materiale probatorio, analogo sotto il profilo qualitativo e quantitativo a quello utilizzato ai danni della
Società esponente (chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva dell’agire dei suoi rappresentanti) idoneo a dimostrare l’inesistenza del presupposto della decisione assunta da codesta Spett.le Federazione Italiana Giuoco Calcio, con atto del Commissario Straordinario Avv. Guido Rossi di Milano, comunicata il 26 luglio 2006: l’inesistenza, cioè, della «assenza di comportamenti poco limpidi» addebitabili alla «squadra che risulta[ò] prima classificata» all’esito della penalizzazione delle altre.
4. In particolare, è emersa una fitta rete di contatti riportati nell’allegato 1 al presente esposto (tratto dalle produzioni documentali innanzi al citato Tribunale partenopeo) tra esponenti della Società beneficiata dell’assegnazione a tavolino dello Scudetto 2005-2006, non incolpata nei procedimenti del 2006, e i signori tesserati Bergamo, Pairetto, De Santis, Mazzei. Mutuando quanto è scritto nel deferimento, si tratta di “rapporti [..] con esponenti di rilievo del settore arbitrale, quali Bergamo, Pairetto […] nonché con l’arbitro De Santis” che sono della medesima natura e qualità di quelli imputati illo tempore agli amministratori della Società esponente; così come, sotto il profilo giuridico, essi rappresentano esattamente, sempre mutuando i termini utilizzati nel deferimento della Società esponente “la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S. (capo n. 1) e, in quanto diretti a procurare un vantaggio in classifica a favore della società [..] mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale, anche violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. cui si abbina la responsabilità diretta e presunta della società [..], ai sensi degli artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S. (capo n 2), per quanto ascritto da un lato ai suoi dirigenti con legale rappresentanza e dall’altro a soggetti non tesserati per la essa società; con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., in considerazione della pluralità di condotte poste in essere e del conseguimento del vantaggio in classifica ottenuto con le descritte modalità di condizionamento”.
5. È dunque evidente, ad avviso della società esponente, che non sussiste il presupposto della “assenza dei comportamenti poco limpidi” che ha (erroneamente) indotto all’assunzione della decisione di assegnazione del titolo di campione d’Italia 2005/2006 alla società prima classificata all’esito delle penalizzazioni delle altre.
La Società esponente ha dunque ragione di ritenere che risponda a Giustizia e Equità la revisione da parte di codesta Spett.le Federazione della citata decisione del 26 luglio 2006 alla luce del materiale probatorio recentemente emerso e già acquisito al tempo dell’indagine,e pertanto rispettosamente si rivolge alle Eccellenze Loro affinché vogliano, ciascuna nell’ambito dei poteri assegnati dall’Ordinamento revocare la decisione assunta da codesta Spett.le Federazione Italiana Giuoco Calcio, con atto del Commissario Straordinario Avv. Guido Rossi di Milano, comunicata il 26 luglio 2006, con ogni consequenziale pronuncia ripristinatoria dello status quo ante e deferire ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) al giudizio della competente autorità disciplinare tutti i tesserati e le Società, al titolo di responsabilità che a ciascuna pertiene, coinvolti nei comportamenti antisportivi sopra esposti ed emersi in margine al procedimento penale n. 43915/02 R.G. iscritto nella Procura della Repubblica – D.D.A. presso il Tribunale di Napoli disponendo l’Ecc.ma Procura Federale le attività di indagine che riterrà del caso, con richiesta della Società esponente Juventus F.C. S.p.A. di essere notiziata dell’esito delle indagini presso il domicilio qui eletto presso l’Avvocato Michele Briamonte, Studio Legale Grande Stevens di Torino, Via del Carmine, n. 2, con salvezza di ogni ulteriore azione e diritto, nonché di ulteriormente produrre e dedurre a supporto del presente esposto.
Torino, 10 maggio 2010
Con ossequio, Jean-Claude Blanc
- Avvocato Michele Briamonte -
Articolo di Daniele Galosso su http://www.j1897news.com/